Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 23/06/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01363/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00884/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come d PEC da Registri Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento adottato dalla Questura di Palermo in data 05-03-2025 e notificato a
mezzo PEC il 06-03-2025, (C-OMISSIS-) con il quale si rigettava la richiesta
di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro
subordinato;
-di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto
sconosciuto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento in epigrafe indicato con cui l’Amministrazione ha denegato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Considerato che l’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio con mero atto di forma;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la l’immediata definizione nel merito del ricorso, tenuto conto della regolarità del contraddittorio, dell’esauriente compendio documentale in atti e dell’espresso avviso dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., come da verbale;
Ritenuto che il ricorso è fondato e merita accoglimento ritenendo il Collegio di dover dar seguito alla giurisprudenza della Sezione di cui alle sentenze gièà rese su casi del tutto analoghi a quello qui in trattazione;
Considerato infatti che con le sentenze nn. -OMISSIS- del 2025 questa Sezione ha già avuto modo di precisare:
- che con il D.L. n. 20/2023 il legislatore è intervenuto apportando alcune significative modifiche alla disciplina riguardante i permessi di soggiorno per “casi speciali”, di fatto non più operante;
-che tuttavia con lo stesso decreto legge, all’art. 7, il legislatore ha previsto un peculiare regime transitorio mercé il quale, sul piano normativo, si è stabilito:
a) al comma 2, che “ Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente ”;
b) al comma 2 bis , introdotto in sede di conversione, che “ Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente ”;
c) al comma 3, che “ I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ”;
-che risulta quindi condivisibile quanto riportato nella circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024 (prot.-OMISSIS-del 31 maggio 2024), secondo cui, in adesione al parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, a seguito dell’entrata in vigore della l. 5 maggio 2023, n. 50 (di conversione del decreto legge n. 20/2023), i permessi di soggiorno per casi speciali possono essere convertiti: i) se le istanze di conversione sono state presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; ii) se essi sono stati rilasciati prima della data del 5 maggio 2023 e se sono in corso di validità; iii) se gli stessi sono stati rilasciati in data successiva in forza di provvedimenti giurisdizionali con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego dell’amministrazione avverso l’istanza di protezione speciale presentata dal privato prima del 5 maggio 2023;
-che, infatti, “ la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto ” (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2024, n. 3314);
che tale interpretazione doveva quindi comportare l’accoglimento dell’istanza di conversione del ricorrente, perché rientrante nel caso sub c): ossia permesso di soggiorno rilasciato in data successiva in forza di provvedimenti giurisdizionali con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego dell’amministrazione avverso l’istanza di protezione speciale presentata dal privato prima del 5 maggio 2023;
Ritenuto quindi, in applicazione dei precedenti sopra indicati, che anche nel caso in esame il provvedimento qui gravato risulta illegittimo anche perché assunto in violazione dell’art. 7, comma 3 del d.l. n. 20/2023 cit. come precisato di recente dalla giurisprudenza amministrativa, da cui il collegio non ritiene oggi di doversi discostare, su un caso del tutto analogo (cfr. T.A.R. Marche, 12 marzo 2025, n. 164): occorre infatti considerare, come evidenziato dal T.A.R. Marche con la sentenza sopra indicata, che la disciplina di favore è da ritenere estensibile, in via interpretativa, alle ipotesi delle istanze di protezione speciale presentate prima del 5 maggio 2023, negate dall’Amministrazione con provvedimenti poi annullati in sede giurisdizionale: la stessa Circolare ministeriale sopra citata, corrobora tale lettura che ad avviso del Collegio, come evidenziato dall’Avvocatura Generale dello Stato nel parere reso allo stesso Ministero, risulta altresì conforme ai principi costituzionali ed ai criteri di ragionevolezza e di eguaglianza oltre che al principio del giusto processo, dovendosi evitare che le lungaggini di un giudizio vadano a detrimento della parte vittoriosa;
Considerato che a differenti conclusioni non può indurre alcuna interpretazione restrittiva sia della norma che della medesima circolare ministeriale sopra indicata: il Collegio rinvia a quanto precisato nelle sentenze sopra indicate in relazione al chiarimento reso dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato con il parere reso al Ministero (affare 4467/2023), secondo cui è possibile la conversione di cui alla disciplina intertemporale de qua “… per tutti i permessi di soggiorno per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura attraverso la quale gli stessi furono rilasciati (quindi, sia per i permessi di soggiorno rilasciati ex art. 19 TUI, sia per quelli rilasciati ex art. 32 comma 3 d.Lgs. n. 25/2008) ”; sempre ad avviso dell’Avvocatura Generale “ Opinare diversamente, d’altronde, significherebbe trattare le stesse posizioni – cioè la titolarità del permesso di soggiorno per protezione speciale – in modo ingiustificatamente diverso, con evidenti riflessi in punto di violazione dell’art. 3 Cost. ”; per altro, secondo la giurisprudenza amministrativa, non può sussistere dubbio alcuno “… che possano esistere due tipi di permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto (…) i presupposti sono sempre e soltanto quelli di cui ai punti 1 e 1.1 dell’art. 19 T.U.I. (cfr. TAR Emilia Romagna, nn. 246/2024, 225/2024); infine la stessa Avvocatura Generale ha evidenziato come sia “ doveroso precisare che la conversione non potrà che ammettersi altresì in favore di quei soggetti che, pur avendo presentato l’istanza di permesso di soggiorno prima del 5/5/2023, hanno ottenuto un diniego dall’amministrazione, poi dichiarato illegittimo con provvedimento giudiziale ”;
Ritenuto, in conclusione, che le ragioni addotte dall’Amministrazione a sostegno dell’impugnato diniego alla richiesta del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, non reggono al profilo di censura articolato con l’odierno ricorso, tenuto conto dell’interpretazione costituzionalmente orientata già fatta propria dallo stesso Ministero, con la circolare sopra indicata, di recepimento del parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto quindi che il ricorso va quindi accolto, con annullamento per quanto di ragione del provvedimento gravato;
Considerato di poter compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Mario Bonfiglio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.