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11 giugno 1970
11 giugno 1970
Art. 27. (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)
Il datore di lavoro nelle unita' produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unita' produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Il datore di lavoro nelle unita' produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unita' produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Commentari • 2
- 1. Non è obbligatorio concedere un locale per incontri sindacaliGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 16 dicembre 2025 · 11.008842
[…] La formulazione di tale previsione contrattuale, che ricalca quella dell'art. 27, comma 2 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), attribuisce ai dirigenti sindacali di posto di lavoro (ad esempio: i componenti delle RSU, i componenti dei terminali di tipo associativo, i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, i componenti delle RSA delle organizzazioni sindacali rappresentative nella dirigenza) il diritto a poter utilizzare, a richiesta, un locale dell'amministrazione per potersi confrontare su tematiche inerenti l'attività sindacale. […]
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Giurisprudenza • 29
- 1. Trib. Rieti, decreto 16/10/2021Provvedimento: […] Contchiedendo di “Accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta della convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto: a) ordinare e condannare la medesima azienda a cessare la detta condotta antisindacale e a rimuovere gli effetti che sono derivati dalla condotta antisindacale ordinando alla medesima di mettere a disposizione del sindacato idonei locali ex art. 27 Legge 300/1970; […] - considerato che l'art. 27 della legge n. 300 del 1970 dispone che “Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, […]Leggi di più...