Articolo 27 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
Articolo 26Articolo 28
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11 giugno 1970
Art. 27. (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)

Il datore di lavoro nelle unita' produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unita' produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Entrata in vigore il 11 giugno 1970
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