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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1637/2019 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Capano (C.F. Parte_1
) , ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in C.F._1
RE MO (CS) alla Via Vetticello n. 66, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda Giordanelli (C.F. CP_1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cosenza, Corso C.F._2
Umberto I n.14, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
E , nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3
rappresentate e difese dall'avv. Angelo Capano (C.F. Parte_1
), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo, sito in C.F._1
RE MO (CS) alla Via Vetticello n. 66, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento volontario degli eredi;
INTERVENUTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Co Tribunale di Paola, ora , in persona del l.r.p.t., assumendo che: era Controparte_4
proprietario di un fondo sito nel Comune di Diamante alla c.da Campo Cirella, pervenutogli per successione ereditaria, identificato catastalmente Foglio di mappa 05, particella 55 Uliveto di complessivi mq. 1280; in detto terreno , ora aveva installato senza Controparte_4 CP_1
autorizzazione e senza il consenso del proprietario, 1 palo e delle condutture telefoniche e un rotolo di filo appeso ad una pianta di ulivo che si proiettavano sopra il terreno per una lunghezza di circa
25 metri, interessando un'area di 150 metri quadrati e la linea telefonica non serviva l'utenza dell'attore il quale non poteva né coltivare e né potare le piante di ulivo e il querceto poiché le condutture erano attaccate alle piante ed erano pericolose;
vista la mancanza di autorizzazione e consenso a , richiedeva la rimozione del palo e delle condutture realizzate nel suo CP_4
terreno e il risarcimento dei danni, senza però avere mai riscontro al riguardo.
Parte attrice, pertanto, domandava: dichiararsi il risarcimento dei danni spettanti al committente per aver esercitato sul proprio terreno da parte della società il passaggio delle condutture CP_1
telefoniche per la somma di € 12.500,00 con interessi legali maturati dal momento in cui sono stati installati i cavi da parte della sino al momento in cui il danno verrà materialmente CP_1
liquidato.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la in CP_1
persona del l.r.p.t., la quale chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione in capo alla del diritto di servitù di linea telefonica sul Controparte_4 fondo di parte attrice ove ne sia ex adverso dimostrata la titolarità e, per l'effetto, rigettarsi la domanda attorea;
con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarsi;
in via istruttoria, deferirsi interrogatorio formale alla parte attrice ed, all'esito, ammettersi prova per testi sulle medesime circostanze.
Con comparsa di intervento volontario degli eredi, si costituivano in giudizio, nella qualità di eredi di , deceduto in data 31.08.20, , le Parte_1 Controparte_5 Controparte_3 quali si riportavano a quanto dedotto ed eccepito dall'attore e domandavano accertarsi e dichiararsi che la , aveva posizionato, senza alcuna autorizzazione del suo proprietario e del Controparte_4
suo dante causa e senza alcun provvedimento autoritativo, nel terreno di proprietà del Sig.
, un palo e delle condutture telefoniche attaccate alle piante che si proiettavano Parte_1
nel suo terreno e conseguentemente condannarsi alla rimozione degli impianti di CP_4
adduzione telefonica esistenti in detto terreno;
condannarsi sia al risarcimento dei danni subiti dall'attore, che al risarcimento di occupazione abusiva a suo danno perpetrato dall'allora
[...]
, ora e quantificati nella somma di €12.500,00 o a quella maggiore o minore che CP_4 CP_1
sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova testimoniale, all'udienza del 25.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. Tanto premesso, la domanda attorea appare fondata e meritevole di accoglimento.
La fattispecie oggetto di esame indubbiamente rientra nell'art. 92 del D.Lgs n. 259/2003 cd. Codice delle Telecomunicazioni, trattandosi di passaggio con appoggio di fili e cavi.
L'articolo sopra citato afferma che “ la posa dei cavi debba essere preceduta dalla stipula di un apposito contratto o comunque dal preventivo assenso del proprietario dell'immobile che viene ad essere interessato dal passaggio di un cavo con appoggio, con necessaria corresponsione di un'indennità a favore della parte privata per la diminuzione del valore del bene”.
Non si discostava da queste disposizioni la precedente normativa, sostanzialmente, rinvenibile negli articoli 232 e 233 del TU 156/1973, ora abrogati, secondo i quali «Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto» e ancora «Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto».
In base, quindi, al citato quadro normativo si può concludere, come confermato anche dal Tribunale di Patti nella sentenza 459/21, che la servitù di telefonia possa essere imposta «soltanto per contratto o per atto amministrativo autoritativo, mentre resta esclusa la possibilità che la società di telefonia possa invocare l'applicazione dell'articolo 1032 c.c. in materia di servitù coattive la cui tipicità non ammette l'applicazione fuori dai casi espressamente previsti».
Ne consegue che l'esercente il servizio telefonico, per poter definire legittimo lo stato di fatto attuale, dovrebbe disporre di un titolo di servitù, volontaria ovvero per provvedimento autorizzativo.
Secondo la S.C., Corte di Cass. n. 12245 del 1998, l'art. 233 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, che prevedeva la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo, avrebbe escluso per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell'art. 1032 c.c. in tema di costituzione di servitù coattive, “la cui tipicità (“numerus clausus”) non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati (Cass. S.U. 16 gennaio 1986 n. 207)” (si v. anche Cass., Sez. 1, Sent. n. 10069 del 1993).
La Corte di Cassazione, inoltre ha affermato che “Il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite l'attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
12/01/2022, n. 788).
Da quanto sopra ne discende che ove l'esercente non disponga di un provvedimento di servitù volontaria o per atto amministrativo autoritativo, la norma fa salvo il buon diritto del proprietario a vedere senz'altro rimossi ed apposti in altro luogo tutte le opere e materiali insistenti e facenti capo alla società telefonica. Infatti, qualora difettasse un diritto di servitù, l'azienda dovrebbe rimuovere quanto illegittimamente apposto, trattandosi di un illecito asservimento di fatto dei fondi di proprietà privata.
Nella fattispecie in esame il Sig. non aveva dato alcun consenso al posizionamento delle Parte_1
condutture telefoniche sulle sue piante, tanto che lamentava più volte che, a causa di quanto descritto non poteva potare le piante di ulivo e il querceto e più volte aveva richiesto la rimozione del palo e delle condutture realizzate sul suo terreno, l'ultima volta con raccomandata r.r. del
18.02.2019 a mezzo del proprio difensore.
A dimostrazione di ciò vi sono anche le dichiarazioni dei testimoni che confermano che la CP_4
non aveva mai corrisposto indennità al Sig. né tanto meno aveva mai esibito un Parte_1
provvedimento autoritativo.
Il posizionamento, inoltre, dei cavi telefonici ad altezza uomo non solo risultava pericoloso per il proprietario stesso minando la sua incolumità, ma gli impediva anche di occuparsi delle normali coltivazioni stagionali o di potare il querceto e le piante di ulivo.
In merito, alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, non si rinvengono gli estremi per poter riconoscere un intervenuto acquisto per usucapione della servitù della linea telefonica, poiché il possesso ventennale dev'essere esercitato in modo continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto.
Dalle dichiarazioni dei testi si evince una discordanza in merito al momento in cui sono state installate le condutture che comunque non confermerebbe il lasso di tempo ventennale del possesso, lamentato dal proprietario in ultimo anche con raccomandata del suo avvocato che è comunque da intendersi come una opposizione al possessore.
Per garantire tale efficacia, è necessario utilizzare un mezzo che fornisca una prova inequivocabile, come ad esempio una raccomandata con avviso di ricevimento, una PEC o un telegramma. In questo modo, i diritti del proprietario sono tutelati e si evince la perdita del possesso del bene a causa del tempo e della continuità della detenzione.
Tra l'altro, l'interruzione dell'usucapione si verifica ogniqualvolta il possessore stesso venga posto nell'obiettiva impossibilità di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo, che per eventi naturali (cfr. Cass. civ., 20/03/1976, n. 1025). L'usucapione di un terreno, infatti, è un fenomeno che può essere evitato con diverse strategie preventive. È possibile adottare misure come la costante sorveglianza del proprio terreno,
l'installazione di recinzioni, presenti nel terreno oggetto di causa, o segnali che ne evidenziano la proprietà e l'uso regolare e continuativo del terreno stesso.
Le ultime sentenze della Cassazione sull'usucapione hanno, quindi, confermato l'importanza di un'adeguata tutela dei diritti dei proprietari. La Cassazione ha ribadito che l'usucapione può essere riconosciuta solo in presenza di requisiti precisi e inderogabili, al fine di garantire la sicurezza giuridica e la salvaguardia dei diritti acquisiti. In particolare, è stata posta attenzione al rispetto dei termini di possesso e alla buona fede del possessore, evitando di premiare coloro che di fatto usurpano un bene altrui senza un titolo legittimo.
E' principio di diritto quello secondo cui, in tema di diritti reali di godimento, relativamente alla cd. servitù telefonica di passaggio con appoggio su fondo altrui di fili e simili, questo diritto non sia ascrivibile nel novero delle servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), bensì in quello dei diritti reali di uso qualificabili come peso di diritto pubblico di natura reale gravante sul bene (in tal senso Cass. Civ. Sez. 2, n.788 del 12.1.2022).
Alla luce delle esposte considerazioni la domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Segue, per la soccombenza, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1637/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- CONDANNA la alla rimozione degli impianti di adduzione telefonica esistenti nel CP_1
terreno oggetto di causa;
- CONDANNA al pagamento in favore dei danti causa del Sig. CP_1 Parte_1
, la Sig. e , di € 12.500,00 per i danni
[...] Controparte_2 Controparte_3
arrecatigli;
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore delle CP_1
intervenute che si liquidano in favore di ciascuna parte processuale nella misura di €2738,00 oltre accessori di legge
Paola, lì 15.1.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1637/2019 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Capano (C.F. Parte_1
) , ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in C.F._1
RE MO (CS) alla Via Vetticello n. 66, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda Giordanelli (C.F. CP_1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cosenza, Corso C.F._2
Umberto I n.14, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
E , nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3
rappresentate e difese dall'avv. Angelo Capano (C.F. Parte_1
), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo, sito in C.F._1
RE MO (CS) alla Via Vetticello n. 66, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento volontario degli eredi;
INTERVENUTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Co Tribunale di Paola, ora , in persona del l.r.p.t., assumendo che: era Controparte_4
proprietario di un fondo sito nel Comune di Diamante alla c.da Campo Cirella, pervenutogli per successione ereditaria, identificato catastalmente Foglio di mappa 05, particella 55 Uliveto di complessivi mq. 1280; in detto terreno , ora aveva installato senza Controparte_4 CP_1
autorizzazione e senza il consenso del proprietario, 1 palo e delle condutture telefoniche e un rotolo di filo appeso ad una pianta di ulivo che si proiettavano sopra il terreno per una lunghezza di circa
25 metri, interessando un'area di 150 metri quadrati e la linea telefonica non serviva l'utenza dell'attore il quale non poteva né coltivare e né potare le piante di ulivo e il querceto poiché le condutture erano attaccate alle piante ed erano pericolose;
vista la mancanza di autorizzazione e consenso a , richiedeva la rimozione del palo e delle condutture realizzate nel suo CP_4
terreno e il risarcimento dei danni, senza però avere mai riscontro al riguardo.
Parte attrice, pertanto, domandava: dichiararsi il risarcimento dei danni spettanti al committente per aver esercitato sul proprio terreno da parte della società il passaggio delle condutture CP_1
telefoniche per la somma di € 12.500,00 con interessi legali maturati dal momento in cui sono stati installati i cavi da parte della sino al momento in cui il danno verrà materialmente CP_1
liquidato.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la in CP_1
persona del l.r.p.t., la quale chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione in capo alla del diritto di servitù di linea telefonica sul Controparte_4 fondo di parte attrice ove ne sia ex adverso dimostrata la titolarità e, per l'effetto, rigettarsi la domanda attorea;
con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarsi;
in via istruttoria, deferirsi interrogatorio formale alla parte attrice ed, all'esito, ammettersi prova per testi sulle medesime circostanze.
Con comparsa di intervento volontario degli eredi, si costituivano in giudizio, nella qualità di eredi di , deceduto in data 31.08.20, , le Parte_1 Controparte_5 Controparte_3 quali si riportavano a quanto dedotto ed eccepito dall'attore e domandavano accertarsi e dichiararsi che la , aveva posizionato, senza alcuna autorizzazione del suo proprietario e del Controparte_4
suo dante causa e senza alcun provvedimento autoritativo, nel terreno di proprietà del Sig.
, un palo e delle condutture telefoniche attaccate alle piante che si proiettavano Parte_1
nel suo terreno e conseguentemente condannarsi alla rimozione degli impianti di CP_4
adduzione telefonica esistenti in detto terreno;
condannarsi sia al risarcimento dei danni subiti dall'attore, che al risarcimento di occupazione abusiva a suo danno perpetrato dall'allora
[...]
, ora e quantificati nella somma di €12.500,00 o a quella maggiore o minore che CP_4 CP_1
sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova testimoniale, all'udienza del 25.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. Tanto premesso, la domanda attorea appare fondata e meritevole di accoglimento.
La fattispecie oggetto di esame indubbiamente rientra nell'art. 92 del D.Lgs n. 259/2003 cd. Codice delle Telecomunicazioni, trattandosi di passaggio con appoggio di fili e cavi.
L'articolo sopra citato afferma che “ la posa dei cavi debba essere preceduta dalla stipula di un apposito contratto o comunque dal preventivo assenso del proprietario dell'immobile che viene ad essere interessato dal passaggio di un cavo con appoggio, con necessaria corresponsione di un'indennità a favore della parte privata per la diminuzione del valore del bene”.
Non si discostava da queste disposizioni la precedente normativa, sostanzialmente, rinvenibile negli articoli 232 e 233 del TU 156/1973, ora abrogati, secondo i quali «Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto» e ancora «Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto».
In base, quindi, al citato quadro normativo si può concludere, come confermato anche dal Tribunale di Patti nella sentenza 459/21, che la servitù di telefonia possa essere imposta «soltanto per contratto o per atto amministrativo autoritativo, mentre resta esclusa la possibilità che la società di telefonia possa invocare l'applicazione dell'articolo 1032 c.c. in materia di servitù coattive la cui tipicità non ammette l'applicazione fuori dai casi espressamente previsti».
Ne consegue che l'esercente il servizio telefonico, per poter definire legittimo lo stato di fatto attuale, dovrebbe disporre di un titolo di servitù, volontaria ovvero per provvedimento autorizzativo.
Secondo la S.C., Corte di Cass. n. 12245 del 1998, l'art. 233 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, che prevedeva la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo, avrebbe escluso per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell'art. 1032 c.c. in tema di costituzione di servitù coattive, “la cui tipicità (“numerus clausus”) non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati (Cass. S.U. 16 gennaio 1986 n. 207)” (si v. anche Cass., Sez. 1, Sent. n. 10069 del 1993).
La Corte di Cassazione, inoltre ha affermato che “Il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite l'attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
12/01/2022, n. 788).
Da quanto sopra ne discende che ove l'esercente non disponga di un provvedimento di servitù volontaria o per atto amministrativo autoritativo, la norma fa salvo il buon diritto del proprietario a vedere senz'altro rimossi ed apposti in altro luogo tutte le opere e materiali insistenti e facenti capo alla società telefonica. Infatti, qualora difettasse un diritto di servitù, l'azienda dovrebbe rimuovere quanto illegittimamente apposto, trattandosi di un illecito asservimento di fatto dei fondi di proprietà privata.
Nella fattispecie in esame il Sig. non aveva dato alcun consenso al posizionamento delle Parte_1
condutture telefoniche sulle sue piante, tanto che lamentava più volte che, a causa di quanto descritto non poteva potare le piante di ulivo e il querceto e più volte aveva richiesto la rimozione del palo e delle condutture realizzate sul suo terreno, l'ultima volta con raccomandata r.r. del
18.02.2019 a mezzo del proprio difensore.
A dimostrazione di ciò vi sono anche le dichiarazioni dei testimoni che confermano che la CP_4
non aveva mai corrisposto indennità al Sig. né tanto meno aveva mai esibito un Parte_1
provvedimento autoritativo.
Il posizionamento, inoltre, dei cavi telefonici ad altezza uomo non solo risultava pericoloso per il proprietario stesso minando la sua incolumità, ma gli impediva anche di occuparsi delle normali coltivazioni stagionali o di potare il querceto e le piante di ulivo.
In merito, alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, non si rinvengono gli estremi per poter riconoscere un intervenuto acquisto per usucapione della servitù della linea telefonica, poiché il possesso ventennale dev'essere esercitato in modo continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto.
Dalle dichiarazioni dei testi si evince una discordanza in merito al momento in cui sono state installate le condutture che comunque non confermerebbe il lasso di tempo ventennale del possesso, lamentato dal proprietario in ultimo anche con raccomandata del suo avvocato che è comunque da intendersi come una opposizione al possessore.
Per garantire tale efficacia, è necessario utilizzare un mezzo che fornisca una prova inequivocabile, come ad esempio una raccomandata con avviso di ricevimento, una PEC o un telegramma. In questo modo, i diritti del proprietario sono tutelati e si evince la perdita del possesso del bene a causa del tempo e della continuità della detenzione.
Tra l'altro, l'interruzione dell'usucapione si verifica ogniqualvolta il possessore stesso venga posto nell'obiettiva impossibilità di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo, che per eventi naturali (cfr. Cass. civ., 20/03/1976, n. 1025). L'usucapione di un terreno, infatti, è un fenomeno che può essere evitato con diverse strategie preventive. È possibile adottare misure come la costante sorveglianza del proprio terreno,
l'installazione di recinzioni, presenti nel terreno oggetto di causa, o segnali che ne evidenziano la proprietà e l'uso regolare e continuativo del terreno stesso.
Le ultime sentenze della Cassazione sull'usucapione hanno, quindi, confermato l'importanza di un'adeguata tutela dei diritti dei proprietari. La Cassazione ha ribadito che l'usucapione può essere riconosciuta solo in presenza di requisiti precisi e inderogabili, al fine di garantire la sicurezza giuridica e la salvaguardia dei diritti acquisiti. In particolare, è stata posta attenzione al rispetto dei termini di possesso e alla buona fede del possessore, evitando di premiare coloro che di fatto usurpano un bene altrui senza un titolo legittimo.
E' principio di diritto quello secondo cui, in tema di diritti reali di godimento, relativamente alla cd. servitù telefonica di passaggio con appoggio su fondo altrui di fili e simili, questo diritto non sia ascrivibile nel novero delle servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), bensì in quello dei diritti reali di uso qualificabili come peso di diritto pubblico di natura reale gravante sul bene (in tal senso Cass. Civ. Sez. 2, n.788 del 12.1.2022).
Alla luce delle esposte considerazioni la domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Segue, per la soccombenza, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1637/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- CONDANNA la alla rimozione degli impianti di adduzione telefonica esistenti nel CP_1
terreno oggetto di causa;
- CONDANNA al pagamento in favore dei danti causa del Sig. CP_1 Parte_1
, la Sig. e , di € 12.500,00 per i danni
[...] Controparte_2 Controparte_3
arrecatigli;
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore delle CP_1
intervenute che si liquidano in favore di ciascuna parte processuale nella misura di €2738,00 oltre accessori di legge
Paola, lì 15.1.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli