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11 giugno 1970
11 giugno 1970
Art. 22. (Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)
Il trasferimento dall'unita' produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna puo' essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui e' stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui e' cessato l'incarico per tutti gli altri.
Il trasferimento dall'unita' produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna puo' essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui e' stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui e' cessato l'incarico per tutti gli altri.
Commentari • 12
- 1. Cassa integrazione a zero ore: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 novembre 2022 · 6.9383154
[…] Pretura Milano, 23/11/1982 Comportamento antisindacale aziendale Il provvedimento di messa in cassa integrazione a zero ore di un dipendente e componente della rappresentanza sindacale aziendale, adottato senza darne comunicazione alle r.s.a. ed alle organizzazioni sindacali costituisce violazione dell'art. 22 legge n. 300 del 1970 e dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. […]
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Giurisprudenza • 230
- 1. Trib. Taranto, sentenza 11/05/2022, n. 1111Provvedimento: […] [...] per 103 giornate (invece disconosciute e cancellate da CP_1 con elenco in variazione pubblicato dal 15 al 30-6-2019), quale bracciante agricola, verso retribuzione giornaliera pari ad euro 55,00. CP_1, costituitosi, ha chiesto rigettarsi il ricorso, richiamando le risultanze del verbale di accertamento ispettivo del 30-11- 2018, in atti. Esclusa la maturazione della decadenza ex art. 22 legge 300/1970, il ricorso è fondato nel merito e va accolto, in quanto: a)- vi è prova documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro agricolo (cfr. buste paga relative alla ricorrente);Leggi di più...
- retribuzione giornaliera·
- prova del rapporto di lavoro·
- spese processuali·
- iscrizione elenchi OTD agricoli·
- art. 93 c.p.c.·
- distrazione spese·
- bracciante agricola·
- decadenza ex art. 22 legge 300/1970