Articolo 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
Articolo 24Articolo 26
Versione
11 giugno 1970
Art. 25. (Diritto di affissione)

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unita' produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Entrata in vigore il 11 giugno 1970
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