Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 maggio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 agosto 2013 |
Commentari • 143
- 1. Per il CCNL applicabile nell’appalto di servizi conta l’attività svolta in concretoAccesso limitatoDaniele Silvestro · https://www.eutekne.info/
- 2. Contestazioni Su Collaborazioni Non Registrate: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 3 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate o dall'Ispettorato del Lavoro per collaborazioni non registrate? Quando i rapporti di lavoro o collaborazione non vengono formalizzati con contratti regolari, il Fisco e gli enti previdenziali presumono che si tratti di attività “in nero”. In questi casi, oltre al recupero delle imposte, possono scattare sanzioni pesanti e responsabilità per il datore di lavoro. Quando scattano le contestazioni sulle collaborazioni non registrate – Se vengono trovati lavoratori o collaboratori privi di contratto durante ispezioni o verifiche – Se i compensi corrisposti non risultano dalle scritture contabili o dai modelli fiscali – Se i pagamenti …
Leggi di più… - 3. imposte sul redditohttps://www.brocardi.it/
- 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 5. La gestione commissariale delle cooperativeGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2017, n. 27436Provvedimento: E 27436/ 17 T N E REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LICENZIAMENTO - Primo Presidente f.f. INDIVIDUALE DI SOCIO RENATO RORDORF LAVORATORE. Delibera di esclusione. Rapporto tra le impugnazioni. SERGIO DI AMATO - Presidente Sezione - Questione di massima e particolare importanza. · Presidente Sezione - Ud. 10/10/2017 - PU GIOVANNI AMOROSO R.G.N. 6483/2015 ANTONIO MANNA - Consigliere - hon 27436 Rep. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - C .U. CARLO DE CHIARA - Consigliere - FRANCO DE STEFANO - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - ANGELINA-MARIA PERRINO -· Rel. …Leggi di più...
- delibera di esclusione del socio·
- lavoratore dalla cooperativa – contestuale licenziamento·
- fattispecie·
- estinzione del rapporto·
- lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)·
- licenziamento individuale·
- di capitali·
- societa'·
- per giusta causa·
- esclusione del socio·
- capitale sociale·
- partecipazione dei soci·
- societa' cooperative·
- lavoro
- 2. Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 69Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente relatore Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 46/2024 RGA promossa da: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Giovanni REHO appellante contro , con il patrocinio dell'avv. Franco STEFANELLI CP_1 appellata Oggetto: qualificazione e differenze retributive posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 6/2/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini; sentite le parti e viste …Leggi di più...
- lavoro subordinato·
- differenze retributive·
- contributo unificato·
- valutazione complessiva elementi·
- art. 116 cod. proc. civ.·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- subordinazione·
- art. 2094 cod. civ.·
- onere della prova·
- art. 131-quater D.P.R. n. 115/02
- 3. Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/06/2024, n. 282Provvedimento: R.G. N. 951/2021 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - sezione lavoro - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composta dai seguenti magistrati: Gianluca ALESSIO Presidente Lorenzo PUCCETTI Consigliere Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa in appello da (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore sig. corrente in 37136 Verona (VR), Via Chioda n. 123 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Conti (C.F. ) C.F._1 ( e Andrea Leoni (C.F. Email_1 C.F._2 ( , procuratori e domiciliatari presso il loro studio in Verona, Email_2 via del Pontiere 23 (fax: ), giusta procura in atti …Leggi di più...
- prescrizione crediti·
- appalto di servizi·
- differenze retributive·
- art. 8 DL 138/2011·
- inquadramento contrattuale·
- minimo costituzionale·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- invalidità accordo aziendale·
- CCNL applicabile·
- accordo di prossimità
- 4. Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/07/2024, n. 299Provvedimento: R.G. N.742/ 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel. Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 settembre 2021 da C.F. Parte_1 , in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata P.IVA_1 e difesa dagli avv.i Stefano Conti e Andrea Leoni giusta procura allegata alla memoria difensiva di primo grado, con domicilio digitale pec: Email_1 Email_2 -appellante- Contro C.F. , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.i Giuseppe Frigotto e …Leggi di più...
- appalto di servizi·
- differenze retributive·
- principio volontaristico·
- art. 8 DL 138/2011·
- inquadramento contrattuale·
- minimo costituzionale·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- prescrizione diritti soci lavoratori·
- CCNL applicabile·
- accordo di prossimità
- 5. Trib. Cuneo, sentenza 11/07/2024, n. 349Provvedimento: R.G. 855/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE LAVORO Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.855/2022 promossa da , nata a [...] il [...] e res.te in Cuneo Via Gian Lorenzo Bernini n. 6 Parte_1 – c.f. , elettivamente domiciliata in CUNEO, Corso Dante n. 22 C.F._1 presso l'avv. Barbara GIOLITTI (C.F. – PEC C.F._2 , Fax 0171/453992) e l'avv. Mariagrazia SOLERI Email_1 (c.f. - fax 0171.453992 - PEC C.F._3 ), che la …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- licenziamento·
- opposizione delibera esclusione·
- spese processuali·
- decadenza·
- ragione più liquida·
- esclusione socio lavoratore·
- art. 2533 c.c.
Versioni del testo
- Art. 1. Soci lavoratori di cooperativa 1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore (( . . . )) rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. - Art. 2. Diritti individuali e collettivi
del socio lavoratore di cooperativa 1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300 , con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. ((L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative)) . Si applicano altresi' tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970 , nonche' le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , in quanto compatibili con le modalita' della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarita' del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative. - Art. 3. Trattamento economico del socio lavoratore 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , le societa' cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall' articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 , e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all' articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6.
(( 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , in presenza delle condizioni di cui all' articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 ))