Art. 29. (Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o piu' delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonche' nella ipotesi di fusione di piu' rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unita' produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o piu' delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonche' nella ipotesi di fusione di piu' rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unita' produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.