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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 6825/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6825 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avvocati MARIA GRAZIA PISANU e MAURO CINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli avvocati FRANCESCA LANDI e RINALDO BETTI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 16/10/2025):
1 “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido esclusivo di alla madre, la quale dovrà tuttavia concordare con Per_1 il padre le decisioni più importanti per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza;
- collocare il figlio presso la madre;
- disporre che e il padre si frequentino tramite accordi diretti;
Per_1 Parte_1 si impegna a favorire il rapporto tra padre e figli, anche fornendo al padre il numero di telefono dei figli, previo consenso dei figli stessi;
- disporre la presa in carico di da parte di per un sostegno Parte_2 CP_2 psicologico, se necessario;
- porre a carico di con effetto a decorrere dal mese di ottobre 2025 Controparte_1 compreso, l'obbligo di corrispondere a la somma complessiva Parte_1 mensile di € 645,00, soggetta a rivalutazione annuale Istat a partire da ottobre 2026, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 15 del mese;
- prevedere che l'assegno unico universale per entrambi i figli venga percepito integralmente da Parte_1
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli, rinviando per la loro regolamentazione alle Linee guida CNF dell'anno 2017; il padre dà sin da ora il consenso alle spese per le lenti dei figli, previa esibizione della documentazione eventualmente presente nel negozio di ottica;
il rimborso avverrà previa esibizione della documentazione fiscale;
- il padre si obbliga a reintegrare degli importi prelevati (esclusi gli interessi) i due libretti di risparmio n. 287008460276 e n. 287008460277, intestati alle parti, a suo tempo accesi presso Banca Alta Toscana, rispetto ai saldi iniziali al 31/12/2012; una volta reintegrati, i genitori provvederanno ad estinguerli, e a richiedere nuovi libretti, recanti gli importi dei precedenti libretti, l'uno nominativo in favore di , e l'altro CP_3 nominativo in favore di , vincolato sino al diciottesimo anno di età del figlio;
Per_1
- le parti rilasciano entrambe il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto di e Per_1 dei rispettivi passaporti, nonché di tutti i documenti validi per l'espatrio;
- compensazione delle spese di lite”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Controparte_1 quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 208/2019 pubblicata il 22/01/2019.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(04/06/2025), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio
3 minore , nato il [...], il quale, come previsto dalle parti, deve essere Per_1 affidato in via esclusiva alla madre, tenuto anche conto del contenuto della relazione dei servizi sociali in data 10/10/2025, dalla quale emerge che la ricorrente si è dimostrata collaborativa e ha “sempre aderito alle proposte terapeutiche e assistenziali proposte nell'interesse dei figli, per cui l'affidamento di alla madre non impedirebbe Per_1 comunque alcun intervento fin qui attivato o in previsione ritenuto opportuno”.
Tenuto conto che ha ormai compiuto sedici anni e non frequenta il padre, si Per_1 prevede che padre e figlio si incontrino tramite accordi diretti.
Occorre comunque incaricare l' di riferimento di offrire sostegno psicologico CP_2 al minore , se ritenuto necessario, e, considerata la complessità del contesto Per_1 familiare e la modifica del regime di affidamento, è altresì necessario incaricare i servizi sociali competenti di monitorare il nucleo familiare e le condizioni del minore, con obbligo per gli stessi e per l' di relazionare ogni sei mesi al giudice tutelare, CP_2 del quale si dispone la vigilanza.
Si osserva, infine, che le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli ( , nonché , nato il [...], maggiorenne ma non ancora Per_1 CP_3 economicamente autosufficiente) un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EMPOLI (FI) in data 24/07/2004 da , n. a EMPOLI (FI) il 26/05/1972, e Parte_1
, n. a EMPOLI (FI) il 23/11/1972, trascritto dall'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del Comune di EMPOLI (FI) al n. 56, parte 2, serie A, anno 2004;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4 - affida nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, la quale dovrà Parte_2 tuttavia concordare con il padre le decisioni più importanti per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza;
- incarica di offrire al minore supporto psicologico;
CP_2 Per_1
- incarica il servizio sociale di monitorare il nucleo familiare e le condizioni del figlio minore;
- dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale i servizi sociali e l' CP_2 dovranno relazionare ogni sei mesi;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6825 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avvocati MARIA GRAZIA PISANU e MAURO CINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli avvocati FRANCESCA LANDI e RINALDO BETTI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 16/10/2025):
1 “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido esclusivo di alla madre, la quale dovrà tuttavia concordare con Per_1 il padre le decisioni più importanti per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza;
- collocare il figlio presso la madre;
- disporre che e il padre si frequentino tramite accordi diretti;
Per_1 Parte_1 si impegna a favorire il rapporto tra padre e figli, anche fornendo al padre il numero di telefono dei figli, previo consenso dei figli stessi;
- disporre la presa in carico di da parte di per un sostegno Parte_2 CP_2 psicologico, se necessario;
- porre a carico di con effetto a decorrere dal mese di ottobre 2025 Controparte_1 compreso, l'obbligo di corrispondere a la somma complessiva Parte_1 mensile di € 645,00, soggetta a rivalutazione annuale Istat a partire da ottobre 2026, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 15 del mese;
- prevedere che l'assegno unico universale per entrambi i figli venga percepito integralmente da Parte_1
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli, rinviando per la loro regolamentazione alle Linee guida CNF dell'anno 2017; il padre dà sin da ora il consenso alle spese per le lenti dei figli, previa esibizione della documentazione eventualmente presente nel negozio di ottica;
il rimborso avverrà previa esibizione della documentazione fiscale;
- il padre si obbliga a reintegrare degli importi prelevati (esclusi gli interessi) i due libretti di risparmio n. 287008460276 e n. 287008460277, intestati alle parti, a suo tempo accesi presso Banca Alta Toscana, rispetto ai saldi iniziali al 31/12/2012; una volta reintegrati, i genitori provvederanno ad estinguerli, e a richiedere nuovi libretti, recanti gli importi dei precedenti libretti, l'uno nominativo in favore di , e l'altro CP_3 nominativo in favore di , vincolato sino al diciottesimo anno di età del figlio;
Per_1
- le parti rilasciano entrambe il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto di e Per_1 dei rispettivi passaporti, nonché di tutti i documenti validi per l'espatrio;
- compensazione delle spese di lite”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Controparte_1 quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 208/2019 pubblicata il 22/01/2019.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(04/06/2025), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio
3 minore , nato il [...], il quale, come previsto dalle parti, deve essere Per_1 affidato in via esclusiva alla madre, tenuto anche conto del contenuto della relazione dei servizi sociali in data 10/10/2025, dalla quale emerge che la ricorrente si è dimostrata collaborativa e ha “sempre aderito alle proposte terapeutiche e assistenziali proposte nell'interesse dei figli, per cui l'affidamento di alla madre non impedirebbe Per_1 comunque alcun intervento fin qui attivato o in previsione ritenuto opportuno”.
Tenuto conto che ha ormai compiuto sedici anni e non frequenta il padre, si Per_1 prevede che padre e figlio si incontrino tramite accordi diretti.
Occorre comunque incaricare l' di riferimento di offrire sostegno psicologico CP_2 al minore , se ritenuto necessario, e, considerata la complessità del contesto Per_1 familiare e la modifica del regime di affidamento, è altresì necessario incaricare i servizi sociali competenti di monitorare il nucleo familiare e le condizioni del minore, con obbligo per gli stessi e per l' di relazionare ogni sei mesi al giudice tutelare, CP_2 del quale si dispone la vigilanza.
Si osserva, infine, che le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli ( , nonché , nato il [...], maggiorenne ma non ancora Per_1 CP_3 economicamente autosufficiente) un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EMPOLI (FI) in data 24/07/2004 da , n. a EMPOLI (FI) il 26/05/1972, e Parte_1
, n. a EMPOLI (FI) il 23/11/1972, trascritto dall'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del Comune di EMPOLI (FI) al n. 56, parte 2, serie A, anno 2004;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4 - affida nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, la quale dovrà Parte_2 tuttavia concordare con il padre le decisioni più importanti per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza;
- incarica di offrire al minore supporto psicologico;
CP_2 Per_1
- incarica il servizio sociale di monitorare il nucleo familiare e le condizioni del figlio minore;
- dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale i servizi sociali e l' CP_2 dovranno relazionare ogni sei mesi;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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