Articolo 14 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
Articolo 13Articolo 15
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11 giugno 1970
Art. 14. (Diritto di associazione e di attivita' sindacale)

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita' sindacale, e' garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
Entrata in vigore il 11 giugno 1970
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