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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1165/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 13.11.1967 e res.te in Santa Maria La Carità (NA) alla via Petraro n. 81, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Alfano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
28.08.1978 e res.te in CA di stabia (NA) alla via Vico Rivo n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Tirimbò che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.6.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito cattolico in CA di ST (NA) in data 30.06.2007; che dall'unione coniugale sono nati due figli, e in data 08.01.2011, ancora minorenni;
che Per_1 Per_2 sceglievano come residenza della famiglia l'appartamento sito in CA di stabia (NA), Via Vico Rivo n°28; che il sig. spostava la sua residenza presso Pt_1 il Comune di Santa Maria La Carità (NA) alla Via Petraro n°81; che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere, di stili di vita ed incomprensioni varie non hanno più un'unione affettiva e sentimentale ed è pertanto venuta meno quella
“affectio maritalis” necessaria a continuare la convivenza. All'udienza del 8.1.2025 i coniugi, comparsi personalmente, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni del ricorso, come parzialmente modificate nei termini indicati nel verbale, ed il giudice relatore, riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pm per il parere di sua competenza. Il Pubblico Ministero in data 07.03.2025 esprimeva parere favorevole. La causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 14.03.2025 per acquisire la procura alle liti rilasciata dalla ricorrente all'avvocato Domenico Controparte_1
Tirimbò non rinvenuta in atti, ed all'esito della detta acquisizione documentale, all'udienza del 03.06.2025, ove le parti comparivano personalmente, la causa veniva nuovamente riservata in decisione.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse dei figli minori. In particolare, le parti dichiaravano di avere tra di loro un rapporto di dialogo e che il padre, già allontanatosi dalla casa familiare, frequentava regolarmente i figli;
il sig. dichiarava di lavorare in una ditta di pulizie condominiali, percependo Pt_1 uno stipendio mensile di euro 800,00, mentre la sig.ra di lavorare Controparte_1 come impiegata in un'agenzia di bus operator, percependo euro 1.600,00 mensili, e di vivere con i figli in una casa di proprietà del padre;
entrambi dichiaravano di non avere altre fonti di reddito.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi nato a Parte_1
CA di ST (NA) il 13.11.1967, e , nata a Controparte_1
Vico Equense (NA) il 28.08.1978, ai seguenti patti e condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, ciascuno libero di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto, previa comunicazione all'altro coniuge;
2. L'attuale casa coniugale sita in CA di ST (NA) in via Vico Rivo n. 28 continuerà ad essere abitata dalla sola moglie e dai figlioletti, ed alla quale viene assegnata. Il marito si impegna, sin da ora, a portare via dall'abitazione i beni mobili di sua esclusiva proprietà nonché i propri effetti personali e tutto quanto di sua esclusiva proprietà;
3. I figli minori, e , vengono affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza fissa e privilegiata presso l'abitazione materna ove dimoreranno con facoltà per il padre di vederli, fargli visita e tenerli con sé secondo le seguenti modalità: il martedì ed il giovedì, dalle ore 15,00 fino alle ore 20,00; il sabato oppure la domenica, a settimane alterne, dalle ore 09,00 alle ore 20,00; inoltre, sempre a settimane alterne, i figli potranno trascorrere, ininterrottamente, il fine settimana con il papà dalle ore 09,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
le festività secondo la seguente modalità: Vigilia con il papà, Natale e 26 dicembre con la madre, ad anni alterni, Vigilia di Capodanno con la madre e Capodanno con il padre, ad anni alterni, Pasqua con il padre e Lunedì in Albis (Pasquetta) con la madre, ad anni alterni, in ogni caso tenendo conto delle esigenze e delle disponibilità di entrambi i coniugi. Per tutte le altre festività (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 6 gennaio) i minori le potranno trascorrere con il padre ad anni alterni;
e Per_1 Per_2 trascorreranno, poi, con il padre quindici giorni consecutivi nel corso delle vacanze estive, in periodo da concordare con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto le esigenze personali e lavorative di entrambi i genitori. Ad ogni buon conto, al fine di favorire i rapporti interpersonali tra il padre e i figli, nell'ottica di uno sviluppo armonioso ed equilibrato di questi ultimi, si conviene che il padre potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà, anche al di fuori dei giorni ed orari di visita fissati, previo consenso della madre da richiedere con anticipo di almeno 24 ore e salvo problemi di salute, impegni scolastici o di altro tipo dei minori;
4. Il marito verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei soli figli minorenni, essendo la economicamente autosufficiente, un CP_1 assegno mensile dell'importo di € 400,00 (quattrocento/00), (euro 200,00 per figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat del costo della vita;
5. Le parti si impegnano al pagamento di rette e corrispettivi occorrenti per tutte le attività didattiche, sportive, ludiche e sociali che i minori, d'accordo con i genitori, vorranno intraprendere secondo le proprie personali inclinazioni ed attitudini personali, nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione di documentazione giustificativa di spesa;
le parti si impegnano al rimborso reciproco, sempre nella misura del 50% e previa esibizione di scontrini fiscali, ricevute, tickets e/o fatture, tutto quanto occorrente ai minori a titolo di spese mediche, generiche e specialistiche, e per acquisto di medicinali. In ogni caso, dette spese, all'occorrenza, dovranno essere preventivamente discusse e concordate da entrambi i genitori;
6. Si dà atto che, dal punto di vista fiscale, i figli resteranno a totale carico del padre e che i coniugi, circa le modalità di richiesta e di percezione dell'assegno unico universale per i figli, convengono nel far richiedere e percepire tale indennità totalmente alla sig. ; Controparte_1
7. I coniugi si impegnano a darsi preventiva comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio, anche se temporaneo.
8. Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei passaporti. Si conviene tra gli stessi che per quanto riguarda i figli minori si procederà, all'occorrenza, alla richiesta di rilascio di singolo passaporto intestato al nominativo degli stessi.
9. Si dà atto che dalla data della separazione viene a cessare la comunione legale dei beni e che i coniugi hanno già provveduto a dividere il relativo patrimonio. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di CA di ST (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.156 p. II Serie A, Ufficio 1 dei registri di matrimonio dell'anno 2007);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 03.06.2025
il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1165/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 13.11.1967 e res.te in Santa Maria La Carità (NA) alla via Petraro n. 81, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Alfano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
28.08.1978 e res.te in CA di stabia (NA) alla via Vico Rivo n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Tirimbò che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.6.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito cattolico in CA di ST (NA) in data 30.06.2007; che dall'unione coniugale sono nati due figli, e in data 08.01.2011, ancora minorenni;
che Per_1 Per_2 sceglievano come residenza della famiglia l'appartamento sito in CA di stabia (NA), Via Vico Rivo n°28; che il sig. spostava la sua residenza presso Pt_1 il Comune di Santa Maria La Carità (NA) alla Via Petraro n°81; che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere, di stili di vita ed incomprensioni varie non hanno più un'unione affettiva e sentimentale ed è pertanto venuta meno quella
“affectio maritalis” necessaria a continuare la convivenza. All'udienza del 8.1.2025 i coniugi, comparsi personalmente, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni del ricorso, come parzialmente modificate nei termini indicati nel verbale, ed il giudice relatore, riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pm per il parere di sua competenza. Il Pubblico Ministero in data 07.03.2025 esprimeva parere favorevole. La causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 14.03.2025 per acquisire la procura alle liti rilasciata dalla ricorrente all'avvocato Domenico Controparte_1
Tirimbò non rinvenuta in atti, ed all'esito della detta acquisizione documentale, all'udienza del 03.06.2025, ove le parti comparivano personalmente, la causa veniva nuovamente riservata in decisione.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse dei figli minori. In particolare, le parti dichiaravano di avere tra di loro un rapporto di dialogo e che il padre, già allontanatosi dalla casa familiare, frequentava regolarmente i figli;
il sig. dichiarava di lavorare in una ditta di pulizie condominiali, percependo Pt_1 uno stipendio mensile di euro 800,00, mentre la sig.ra di lavorare Controparte_1 come impiegata in un'agenzia di bus operator, percependo euro 1.600,00 mensili, e di vivere con i figli in una casa di proprietà del padre;
entrambi dichiaravano di non avere altre fonti di reddito.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi nato a Parte_1
CA di ST (NA) il 13.11.1967, e , nata a Controparte_1
Vico Equense (NA) il 28.08.1978, ai seguenti patti e condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, ciascuno libero di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto, previa comunicazione all'altro coniuge;
2. L'attuale casa coniugale sita in CA di ST (NA) in via Vico Rivo n. 28 continuerà ad essere abitata dalla sola moglie e dai figlioletti, ed alla quale viene assegnata. Il marito si impegna, sin da ora, a portare via dall'abitazione i beni mobili di sua esclusiva proprietà nonché i propri effetti personali e tutto quanto di sua esclusiva proprietà;
3. I figli minori, e , vengono affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza fissa e privilegiata presso l'abitazione materna ove dimoreranno con facoltà per il padre di vederli, fargli visita e tenerli con sé secondo le seguenti modalità: il martedì ed il giovedì, dalle ore 15,00 fino alle ore 20,00; il sabato oppure la domenica, a settimane alterne, dalle ore 09,00 alle ore 20,00; inoltre, sempre a settimane alterne, i figli potranno trascorrere, ininterrottamente, il fine settimana con il papà dalle ore 09,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
le festività secondo la seguente modalità: Vigilia con il papà, Natale e 26 dicembre con la madre, ad anni alterni, Vigilia di Capodanno con la madre e Capodanno con il padre, ad anni alterni, Pasqua con il padre e Lunedì in Albis (Pasquetta) con la madre, ad anni alterni, in ogni caso tenendo conto delle esigenze e delle disponibilità di entrambi i coniugi. Per tutte le altre festività (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 6 gennaio) i minori le potranno trascorrere con il padre ad anni alterni;
e Per_1 Per_2 trascorreranno, poi, con il padre quindici giorni consecutivi nel corso delle vacanze estive, in periodo da concordare con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto le esigenze personali e lavorative di entrambi i genitori. Ad ogni buon conto, al fine di favorire i rapporti interpersonali tra il padre e i figli, nell'ottica di uno sviluppo armonioso ed equilibrato di questi ultimi, si conviene che il padre potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà, anche al di fuori dei giorni ed orari di visita fissati, previo consenso della madre da richiedere con anticipo di almeno 24 ore e salvo problemi di salute, impegni scolastici o di altro tipo dei minori;
4. Il marito verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei soli figli minorenni, essendo la economicamente autosufficiente, un CP_1 assegno mensile dell'importo di € 400,00 (quattrocento/00), (euro 200,00 per figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat del costo della vita;
5. Le parti si impegnano al pagamento di rette e corrispettivi occorrenti per tutte le attività didattiche, sportive, ludiche e sociali che i minori, d'accordo con i genitori, vorranno intraprendere secondo le proprie personali inclinazioni ed attitudini personali, nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione di documentazione giustificativa di spesa;
le parti si impegnano al rimborso reciproco, sempre nella misura del 50% e previa esibizione di scontrini fiscali, ricevute, tickets e/o fatture, tutto quanto occorrente ai minori a titolo di spese mediche, generiche e specialistiche, e per acquisto di medicinali. In ogni caso, dette spese, all'occorrenza, dovranno essere preventivamente discusse e concordate da entrambi i genitori;
6. Si dà atto che, dal punto di vista fiscale, i figli resteranno a totale carico del padre e che i coniugi, circa le modalità di richiesta e di percezione dell'assegno unico universale per i figli, convengono nel far richiedere e percepire tale indennità totalmente alla sig. ; Controparte_1
7. I coniugi si impegnano a darsi preventiva comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio, anche se temporaneo.
8. Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei passaporti. Si conviene tra gli stessi che per quanto riguarda i figli minori si procederà, all'occorrenza, alla richiesta di rilascio di singolo passaporto intestato al nominativo degli stessi.
9. Si dà atto che dalla data della separazione viene a cessare la comunione legale dei beni e che i coniugi hanno già provveduto a dividere il relativo patrimonio. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di CA di ST (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.156 p. II Serie A, Ufficio 1 dei registri di matrimonio dell'anno 2007);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 03.06.2025
il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato