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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1351/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Vitrò Presidente Relatore dott. Alberto La Manna Giudice dott.ssa Marisa Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1351/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GARDELLI CLAUDIO ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti POZZI PAOLO, _1 P.IVA_2
FERRARIO PIETRO, FISSORE ALICE CONVENUTA
Oggetto della causa: risoluzione contratto;
violazione diritti di proprietà industriale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
-Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di distribuzione del 29.12.2021, intimata da con comunicazione datata Controparte_1
3.8.2022, ricevuta in data 11.8.2022, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'attore quantificati in Parte_1
pagina 1 di 14 € 2.538.217,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ovvero nella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di ragione e giustizia, per le causali di cui in premessa.
-Sempre nel merito: rigettare la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 in quanto infondata, sia in fatto che in diritto.
-In via istruttoria: in via istruttoria, per l'ammissione di CTU estimativa. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali.
Per la parte convenuta:
1. in via principale, respingere integralmente l'atto di citazione di S.I.T. e tutte le domande e le istanze ivi contenute, per i motivi esposti in atti.
2. In via riconvenzionale,
- accertata e dichiarata la risoluzione del Contratto per inadempimento di per i
CP motivi esposti in atti, emettere l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. o l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva, sussistendone i presupposti di legge, e, comunque, condannare al pagamento in favore di (i) di € 27.271,25, oltre
CP _1 interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
(ii) di € 242.142,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, per il danno derivante a a causa del fatto che _1 ha continuato a rappresentarsi quale distributore dopo la cessazione del Contratto
CP impedendo di trovare un nuovo distributore per il territorio contrattuale, fatto _1 salvo l'eventuale maggior danno che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
(iii) del danno derivante dall'utilizzo da parte di del marchio
CP Parte_2 successivamente alla cessazione del Contratto, che ci si riserva di quantificare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
(iv) di € 978.773,95 , a titolo di lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
(v) di qualsiasi danno ulteriore derivante dall'inadempimento di che ci si riserva di quantificare in corso di causa,
CP oltre rivalutazione monetaria e interessi, ovvero la maggiore o minor somma che dovesse essere liquidata, anche in via equitativa, da codesto Ill.mo Tribunale;
- disporre nei confronti di l'inibitoria dell'uso del marchio , ed in CP Parte_2 generale di qualsiasi marchio di e/o di qualsiasi segno che li includa o che sia _1 confondibilmente simile e, per l'effetto,
- condannare S.I.T. a pagare una penale di € 1.000,00 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo o non osservanza del provvedimento emesso, o in altra misura che codesto Tribunale riterrà idonea.
3. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto a il diritto al risarcimento del danno, disporre la compensazione con i CP danni dovuti da controparte a condannando al pagamento dell'eventuale _1 CP differenza in favore di _1
4. Con vittoria di spese (incluso il contributo unificato) e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15%, I.V.A. e C.P.A..
5. In via istruttoria, si richiamano le istanze di cui alla memoria ex art. 186, co. 6, n. 2, c.p.c. di che si riportano qui di seguito: _1
pagina 2 di 14 A) ammettere i seguenti capitoli di prova per testi: 1) “Vero che ha effettuato in favore di _1 S.I.T. una sola vendita di prodotti destinati all'Arabia Saudita nell'agosto 2019, a seguito della quale veniva emessa la fattura di Euro 22.014,00 n. 6933500253 del 30.09.2019, come da documento 29 che mi si rammostra”; 2) “Vero che l'Arabia Saudita è stata esclusa da qualsiasi accordo o impegno tra e;
3) “Vero che la linea di credito di 80.000,00 Euro, concessa per supportare _1 CP CP come da documento 5 che mi si rammostra (email del 21 luglio 2020), è di importo inferiore a quella che concede normalmente ai propri distributori”; 4) “Vero che nel corso della telefonata _1 dell'8 luglio 2022 con il legale rappresentante di sig. HAs , sono state
CP Persona_1 chieste a quest'ultimo spiegazioni in merito alla presenza del sito www.felceazzurraarabia.com/ar sulla carta intestata di ; 5) “Vero che nel corso della telefonata dell'8 luglio 2022 con il legale
CP rappresentante di sig. HAs , quest'ultimo ometteva di fornire le spiegazioni
CP Persona_1 richieste in merito alla presenza del sito www.felceazzurraarabia.com/ar sulla carta intestata di ; 6) “Vero che l'8 luglio 2022 sono stati sospesi gli ordini relativi ai 4 nuovi containers destinati
CP alla Giordania e alla Palestina a causa degli inadempimenti al Contratto posti in essere da tra
CP cui la presenza del sito www.felceazzurraarabia.com/ar sulla carta intestata di ; 7) “Vero che
CP nel corso della telefonata dell'8 luglio 2022 con il legale rappresentante di sig.
CP Parte_3
, quest'ultimo minacciava me e la mia famiglia”; 8) “Vero che partecipavo all'incontro Persona_1 Per del 3 agosto 2022 presso la sede di con il legale rappresentante di S.I.T., sig. HAs _1
”; 9) “Vero che oggetto principale dell'incontro del 3 agosto 2022 presso la sede di Persona_1
è stata la questione della presenza del sito internet www.felceazzurraarabia.com/ar sulla _1 carta intestata di ; 10) “Vero che nel corso dell'incontro del 3 agosto 2022 presso la sede di CP sono state chieste spiegazioni al legale rappresentante di S.I.T., sig. _1 Controparte_3
, in merito alla presenza del sito www.felceazzurraarabia.com/ar sulla carta intestata di
[...]
; 11) “Vero che nel corso dell'incontro del 3 agosto 2022 presso la sede di il legale CP _1 rappresentante di sig. HAs , ometteva di fornire le spiegazioni richieste in CP Persona_1 merito alla presenza del sito www.felceazzurraarabia.com/ar sulla carta intestata di ; 12) “Vero CP che nel corso dell'incontro del 3 agosto 2022 presso la sede di veniva concesso a S.I.T., dietro _1 richiesta del suo legale rappresentante, sig. HAs , un termine sino al 5 agosto per Persona_1 fornire le spiegazioni in merito alla presenza del sito www.felceazzurraarabia.com/ar sulla carta intestata di;
13) “Vero che ometteva di inviare entro il 5 agosto le spiegazioni richieste da CP CP in merito alla presenza del sito www.felceazzurraarabia.com/ar sulla carta intestata di ; _1 CP 14) “Vero che il valore della giacenza media dei prodotti che chiede ai nuovi distributori di _1 acquistare all'inizio del rapporto è pari a € 100.000,00”; 15) “Vero che il fatturato mensile medio conseguito da nel corso del rapporto con è pari a € 15.793,55, come risulta dalle fatture _1 CP
e dai relativi estratti del libro iva, di cui ai documenti 30, 31, 32, 33, 34 che mi si rammostrano, e dal relativo riepilogo, di cui al documento 35 che mi si rammostra”; 16) “Vero che il contributo da parte di per le spese pubblicitarie sostenute da per l'anno 2021 è stato di Euro 45.978,11”. Si _1 CP indicano i seguenti testi: Dott. , International Business Director di Testimone_1 Controparte_1 domiciliato presso in Alessandria, S.S. n. 10 per Genova Km 98, su tutti i capitoli di Controparte_1 prova;
Dott. , ex Area Manager Overseas Markets di Paglieri S.p.A., residente in [...]
Luigi da Palestrina, n. 20, 20124 Milano, sui capitoli di prova da 1) a 6) e da 8) a 16); B) disporsi l'esibizione di tutta la documentazione fiscale e contabile di utile al fine di CP determinare i ricavi e/o il fatturato derivanti dall'utilizzo da parte di del marchio CP Parte_2 successivamente alla risoluzione del Contratto (avvenuta l'11 agosto 2022) sino ad oggi. Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, istanze ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate dall'attrice
pagina 3 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 20/1/2023 l'impresa ha Parte_4 convenuto in giudizio la , affermando: _1
-che la produce e commercializza prodotti per la cura del corpo, del Controparte_1 bucato e della casa in oltre 50 Paesi e che, però, nel 2018, quando è iniziata la cooperazione commerciale tra le parti, l'odierna convenuta non era presente sul mercato medio orientale, ad eccezione di Israele, dove sussisteva un vecchissimo contratto di distribuzione con la ma di fatto da tempo inattivo;
Controparte_4
-che il Sig. HAa , imprenditore, residente a [...]dal 2012, Persona_1 coltivava da tempo il progetto di costituire una nuova società, che si occupasse della distribuzione di prodotti italiani in Medio Oriente, a partire dalla Giordania, suo paese d'origine, e che, come si evince dalla corrispondenza mail allegata, già da aprile 2018 egli aveva preso contatti con l'ufficio export della convenuta, in persona del Dott.
, responsabile dei mercati esteri, per proporre –suo tramite, mediante la Tes_2 costituzione di una società ad hoc- la distribuzione dei prodotti in Giordania e, _1 partendo da lì, in tutto il Medio Oriente, in particolare la linea a marchio;
Parte_2
-che era stata costituita, il 12.7.2018, la al precipuo Parte_1 scopo di distribuire in Giordania (e, in prospettiva, in tutto il Medio Oriente) i prodotti in particolare la linea;
_1 Parte_2
-che, da agosto 2018, S.I.T. Est, in forza di lettere di incarico rilasciate da controparte, ha iniziato ad acquistare regolarmente merce, franco partenza –dal produttore- e a spedirla e distribuirla nel mercato giordano, con ottimi risultati;
-che, già a settembre 2019 il Dott. si era recato di persona ad Amman per Tes_2 visitare la sede di S.I.T. EST e constatare i risultati raggiunti, sugellando così il rapporto tra le parti;
-che a febbraio 2020, dopo un incontro –a Firenze- con il Dott. e il Dott. Tes_2 [...]
(direttore export di , la convenuta aveva concesso a S.I.T. Est una linea Tes_1 _1 di credito di 80.000,00 Euro senza garanzie, ad ulteriore dimostrazione della bontà del lavoro sin lì svolto dall'attore (basti solo pensare che fino al 2020 l'esponente aveva acquistato merce per oltre 250.000,00 Euro); e che nel 2021 addirittura l'Ambasciata
Italiana ad Amman aveva inviato all'attrice una nota per complimentarsi per i risultati ottenuti nella promozione dei prodotti italiani all'estero;
-che, a conferma del progetto che le parti avevano ideato, contemporaneamente a quanto accadeva in Giordania, S.I.T. Est aveva iniziato a distribuire la linea
[...] anche a Gaza (con primo ordine di impianto, di circa 77.000,00 Euro, nel Pt_2 novembre 2020), avvalendosi della collaborazione logistica di una locale azienda, leader del settore, la Alsafi for Import and Trade Ltd;
-che nel 2021, S.I.T. Est aveva fatto il primo ordine di impianto per il territorio palestinese;
si trattava in particolare, di 4 containers per un controvalore di circa
68.000,00 Euro;
pagina 4 di 14 -che, proprio in virtù dei detti risultati la convenuta, nel dicembre 2021, quando fu Con sottoscritto il contratto di distribuzione, aveva affidato a –oltre a Gaza e ai Territori
Palestinesi- anche il mercato israeliano, preferendo S.I.T. Est alla , con la CP_4 quale nel frattempo era stato risolto il contratto di distribuzione;
-che l'attrice –sempre d'accordo con controparte- aveva avviato la commercializzazione dei prodotti già dal 2019, anche in Arabia Saudita, il mercato di gran Controparte_1 lunga più importante del Medio Oriente, avvalendosi anche della collaborazione logistica di un'altra importante azienda del settore, Life Cure Ltd, anche in questo caso sostenendo importanti investimenti per la predisposizione di adeguate campagne pubblicitarie.
-che il risultato di tutto questo intenso lavoro ha fatto sì che in poco più di 3 anni di collaborazione S.I.T. Est abbia acquistato merce da per oltre 700.000,00 Controparte_1
Euro, franco partenza, esportandola in oltre 4 Paesi;
per poter far fronte agli impegni presi, S.I.T. Est si è dovuta rapidamente adeguare, anche da un punto di vista strutturale, crescendo sino alle dimensioni attuali;
-che, dopo questo lungo periodo, il Sig. HAa aveva insistito per la sottoscrizione di un contratto di distribuzione e che, invece, come si evince dalla corrispondenza mail che si allega, i due più alti responsabili dell'ufficio mercati esteri di il Dott. Controparte_1
ed il Dott. , già da marzo 2021, avevano tentato più volte di convincere Tes_1 Tes_2
l'attore di lasciare direttamente al Produttore la distribuzione nei Paesi Arabi (esclusa la Giordania), proponendogli il diverso ruolo di agente;
l'attore non aveva accettato, attesa l'evidente sproporzione tra la percentuale offerta da per il ruolo di agente Controparte_1
(7%, ndr) e i margini di guadagno come distributore, che si attestavano su una media del
73%;
-che, in data 29.12.2021, le parti avevano finalmente sottoscritto il contratto di distribuzione in esclusiva, di durata quadriennale, in forza del quale S.I.T. Ltd avrebbe commercializzato in Giordania, Gaza, Autorità Palestinese e Israele, i prodotti a marchio , , , Mon Amour, _1 Parte_2 Pt_5 Parte_6 Pt_7 avvalendosi della collaborazione autorizzata della già citata Alsafi for Import and TradeLtd;
-che, in base agli accordi intercorsi, le quantità di acquisto minime annuali sarebbero dovute ammontare –per l'intera durata del rapporto- a complessivi 1.400.000,00 Euro, così distribuiti: 200.000,00 Euro per il 2021, 300.000,00 Euro per il 2022, 400.000,00 Euro per il 2023, 500.000,00 Euro per il 2024;
-che il contratto de quo non contemplava l'Arabia Saudita e che all'inizio del 2022 la parte attrice era venuta a sapere che la convenuta, a sua insaputa, aveva sottoscritto un contratto di distribuzione in esclusiva, per l'Arabia Saudita, con un'altra società;
-che, dopo soli 8 mesi, il contratto era stato improvvisamente risolto -da _1 con comunicazione datata 3.8.2022 e ricevuta in data 11.8.2022, con cui si
[...] affermava: “abbiamo di recente scoperto che la sua società, in violazione degli art.
2.5 e
2.15 del contratto, ha (apparentemente) registrato il nome di dominio felceazzurraarabia.com ed il relativo sito web www.felceazzurraarabia.com/ar che è
pagina 5 di 14 riportato sulla carta intestata della sua società (si veda il documento allegato)” (il documento in questione è una debit note del 23.5.2022, recante in calce l'indicazione del sito web www.felceazzurraarabia.com/ar.);
-che, per tale motivo, controparte –in data 11.8.2022- aveva notificato la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., chiedendo contestualmente a S.I.T. Est il trasferimento del nome di dominio ed il pagamento di € 27.271,25 per saldo fine rapporto;
-che, precedentemente, in data 8.7.2022, si era verificata un'accesa discussione –via mail- tra il Sig. e il Dott. (responsabile mercati esteri di , Pt_8 Tes_2 _1 riguardo alcuni containers (tra cui il primo ordine di impianto destinato a Israele, per un valore di 134.000,00 Euro, già corrisposti, bloccati presso il locale porto di Ashdod dal febbraio 2022), all'inizio a causa del ritardo nella trasmissione del contratto di distribuzione –da parte di e poi a causa di alcuni problemi sui documenti _1 richiesti dalle autorità doganali (si trattava, per lo più, di certificazioni attinenti la composizione dei prodotti che solo poteva fornire, sennonché, in 4 mesi, _1 controparte non aveva ancora provveduto per motivi sempre diversi); e le sole spese di deposito dei containers ammontavano -a quella data- a circa € 20.000,00, senza contare il rischio di deperimento della merce e del relativo capitale;
-che, a seguito del litigio suddetto, lo stesso 8/7/2022, 4 nuovi containers (2 destinati alla Giordania e 2 alla Palestina), che avrebbero dovuto esser caricati dai magazzini di controparte il successivo 11 luglio e con partenza via nave (da Genova) già prenotata per il successivo 17 luglio, erano stati bloccati da Controparte_1
-che, dunque, in data 8 luglio 2022, aveva interrotto le forniture a S.I.T. Est;
_1
-che il Sig. HAa non era riuscito mai, nei giorni successivi, a mettersi in contatto con i vertici dell'azienda e che né il Dott. né il Dott. (i responsabili dell'area Tes_2 Tes_1 export) lo avevano richiamato;
-che in data 3.8.2022 il Sig. HAa aveva deciso di recarsi di persona ad Alessandria, senza preavviso, presso la sede della convenuta, per cercare di chiarire una volta per tutte quali fossero le intenzioni di controparte, che si era tenuta una riunione, di oltre 4 ore con il Dott. , il Dott. (appositamente giunto in sede) e Testimone_1 Tes_2 con l'intervento di un tecnico del regolatorio, tutta incentrata sul problema dei containers bloccati, che era stato coinvolto nella discussione, tramite video chiamata, anche il legale rappresentante della Alsafi for import and trade Ltd, che il dott. Tes_2 aveva detto che si sarebbe occupato della questione e che poi, però, in data 11.8.2022, la aveva inviato la già citata lettera di risoluzione del contratto di _1 distribuzione;
-che l'attrice, in data 18.8.2022, aveva contestato fermamente di aver mai registrato né tanto meno utilizzato il dominio ed il relativo sito web, nulla Email_1 essendovi pertanto da trasferire a e aveva contestato che i rapporti Controparte_1 commerciali tra le parti erano già interrotti dall'8.7.2022, per colpa e responsabilità del Produttore.
A questo punto l'attrice ha sostenuto:
-che la risoluzione del contratto di distribuzione era illegittima;
pagina 6 di 14 -che la lettera di risoluzione aveva contestato solo la registrazione, e non l'utilizzo, del dominio www.felceazzurraarabia.com/ar, che tale sito non era disponibile in rete e che
IT Est non aveva mai registrato tale dominio;
-che la debit note del 23/5/2022 non aveva alcuna rilevanza;
-che tale risoluzione era contraria a buona fede;
-che sin dall'8/7/2022 la aveva già illegittimamente interrotto la fornitura della _1 merce al distributore, rendendosi così inadempiente agli obblighi contrattuali;
-che la doveva essere condannata a risarcire a IT Est il danno subito, per i _1 mancati guadagni dovuti alla risoluzione del contratto, per il danno all'immagine, per il danno emergente (per contratti pubblicitari e investimenti operati sin dal 2020) e che la IT Est si riservava di agire per i danni conseguenti al blocco dei containers presso il porto di Ashdod e per i danni da responsabilità precontrattuale per la mancata sottoscrizione del contratto di distribuzione anche relativamente all'Arabia Saudita.
La convenuta , costituitasi con comparsa del 7/6/2023, ha contestato le _1 domande attoree, affermando:
-che dopo i primi contatti tra il sig. HAa e la il sig. Baha aveva Per_1 _1 Con costituito, nel luglio 2018, la e che, a partire da agosto 2018, la aveva _1 autorizzato questa società, con lettere di autorizzazione, a commercializzare i suoi prodotti dapprima solo nel territorio giordano, non avendole mai permesso una distribuzione in tutto il Medio Oriente;
-che, a differenza da quanto sostenuto dall'attrice, i risultati dei primi anni erano stati tutt'altro che rosei, nè la documentazione prodotta dall'attrice era idonea a dimostrare una imponente pubblicità e distribuzione (non si trattava di dati ufficiali); Con
-che, anzi, la aveva palesato grandi difficoltà economiche, tanto che la era _1 stata costretta sia a sollecitare numerosi pagamenti (per es. il debito aveva raggiunto il totale di €. 90.400 al 25/1/2021), sia a concedere supporti economici all'attrice (come l'aumento della linea di credito);
-che, in data 29/12/2021, era stato sottoscritto il contratto di distribuzione soprattutto perché era previsto che la IT si sarebbe avvalsa, per la distribuzione nel territorio assegnato, di Alafi Import and Trade Ltd, società solida e con profilo affidabile (indicata nel contratto quale sub-distributore autorizzato);
-che l'art. 2.1 del contratto prevedeva la IT come distributore autorizzato esclusivo nel Territorio individuato all'art. 1 (solo Giordania, Palestina- Gaza e West Bank- e Israele), con divieto di pubblicità e vendita al di fuori di tale Territorio;
-che l'art. 2.15 vietava IT di usare alcun diritto di proprietà intellettuale di _1 al di furi dei modi e scopi espressamente autorizzati e di registrare e usare alcun marchio nome a dominio, ecc., associabile ai diritti di proprietà intellettuale di _1
.che l'art. 2.5, circa le vendite online, prevedeva l'obbligo di rispettare l'allegato 3 del contratto, che all'art. 1 vietava di registrare o utilizzare nomi a dominio includenti i pagina 7 di 14 marchi contrattuali o loro imitazione e all'art. 3 imponeva al distributore di informare il produttore di qualsiasi sito internet intendesse creare in relazione ai prodotti distribuiti;
-che l'art. 3.5 prevedeva che il pagamento di ciascun ordine dovesse esser effettuato entro 60 giorni dalla data della fattura;
-che la violazione delle suddette obbligazioni era prevista come causa di risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
-che, riguardo alla vicenda dei 4 containers bloccati dalle autorità doganali presso il Con porto di Ashdod, i documenti indicati da erano stati da questa richiesti a non _1 al momento della spedizione dei containers, ma solo il 29 giugno, e che, inoltre, tali documenti non erano rappresentati da semplici dichiarazioni, ma anche da certificati che richiedevano verifiche ed esami di laboratorio, e che erano anche necessari chiarimenti e Con ulteriori informazioni che era a dover fornire (cosa che non aveva fatto);
-che, inoltre, l'art. 2.7 del contratto prevedeva che il distributore fosse responsabile di ottenere a proprie spese tutte le registrazioni, licenze, ecc. necessaire per l'importazione;
-che solo nell'incontro del 3/8/2022 il sig. Baha aveva fornito i chiarimenti necessari sui documenti;
-che, circa i nuovi containers sospesi presso il porto di Genova, si era già verificata Con una situazione di grave inadempimento da parte della;
-che il sig. Baha non aveva fornito alcun chiarimento circa l'uso del nome a dominio sulla sua carta intestata, né nell'incontro del 3/8/2022, né successivamente;
-che l'attrice era anche inadempiente per il mancato pagamento della fattura n. 7233500076 del 23.03.2022, di importo di € 29.937,60 e relativa a merce consegnata da a fronte dell'evasione dell'ordine 33 del 18 marzo 2022; tale fattura Parte_9 CP risultava scaduta e insoluta per l'importo residuo di € 27.271,25 da oltre 3 mesi;
-che la lettera di risoluzione era datata 3/8/2021(giorno dell'incontro tra le parti) perché Con la aveva atteso che la fornisse spiegazioni circa i suoi inadempimenti e che, _1 non essendo ciò avvenuto, essa aveva poi spedito la lettera l'11/8/2021;
-che pertanto le domande dell'attrice andavano respinte, considerato anche che non era comunque fondata la richiesta di risarcimento danni: gli investimenti pubblicitari non sembravano riferirsi all'oggetto del contratto in esame;
l'art.
2.9 del contatto Con comunque non prevedeva il rimborso a favore della , in assenza di accordo (e comunque la aveva corrisposto contributi); la stima del lucro cessante era basata _1 su documenti irrilevanti.
La convenuta ha poi proposto domanda riconvenzionale, chiedendo: _1 Cont
-la condanna della a pagare l'importo residuo di €. 27.271,25, relativo alla Con fattura n. 7233500076 del 23/3/2022, per merce consegnata da a a fronte _1 dell'evasione dell'ordine n. 33 de 18/3/2022, oltre agli interessi di mora calcolati, ai sensi dell'art.
2.3 del contratto, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, al tasso di cui al d.lgs. 231/2022 (e considerato anche che, ex art. 4.4, lett. a, del contratto, a seguito della cessazione per qualsiasi causa dello stesso, tutte le Con somme dovute dalla a qualunque titolo diventano automaticamente esigibili);
pagina 8 di 14 -l'inibitoria definitiva contro l'uso del marchio e di qualsiasi segno Parte_2 della (con imposizione di penale), dal momento che la aveva rilevato _1 _1 Con che aveva continuato, dopo la risoluzione del contratto, a utilizzare indebitamente il marchio sulle proprie pagine social Facebook e Instagram e a Parte_2 figurare come rivenditore di sino al 19 maggio 2023- data in cui sono Parte_2 state chiuse tali pagine-, in violazione dell'art. 4 del Contratto (tale clausola prevede che, a seguito della cessazione per qualsiasi causa del Contratto, “deve cessare CP immediatamente di distribuire o vendere i Prodotti e ogni e qualsiasi uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale”;
-la condanna dell'attrice al risarcimento del danno subito dalla considerato _1 che la stessa non ha potuto trovare un nuovo distributore per il territorio contrattuale Con perchè per quasi un anno, dopo la risoluzione del contratto, aveva continuato a fingersi distributore esclusivo della _1
Il danno doveva essere individuato prendendo come riferimento il fatturato mensile medio conseguito da nel corso del rapporto con (48 mesi, considerando _1 CP sia il periodo prima del Contratto che la durata di quest'ultimo), ovvero € 15.793,55, e tenuto conto del periodo in cui controparte ha continuato a utilizzare il marchio
[...]
e a figurare come distributore/rivenditore di dopo la cessazione del Pt_2 _1 contratto, per cui doveva essere quantomeno pari a € 142.142,00, a cui doveva aggiungersi l'importo di € 100.000,00, pari al valore della giacenza media di prodotti, che solitamente chiede ai nuovi distributori di acquistare all'inizio del rapporto _1 affinchè questi ultimi abbiano uno stock adeguato.
Inoltre, avendo S.I.T. beneficiato (indebitamente) del forte valore attrattivo del marchio , doveva essere riconosciuta a una percentuale equa, ad Parte_2 _1 esempio del 10%, sul fatturato realizzato da controparte da quando aveva iniziato ad utilizzare illecitamente il marchio , con l'utilizzo anche della valutazione Parte_2 equitativa.
Infine, aveva diritto al risarcimento del danno, nella componente del lucro _1 cessante, rappresentato dalla mancata percezione del corrispettivo che _1 avrebbe ricevuto ove il contratto avesse avuto regolare esecuzione. In base all'articolo 2.12 del contratto, avrebbe acquistato i prodotti di per i seguenti minimi CP _1 in euro: 300.000,00 nel 2022, 400.000,00 nel 2023, 500.000,00 nel 2024, per un totale di
€ 978.773,95.
2) Le domande attoree vanno respinte, mentre va solo in parte accolta la domanda riconvenzionale della convenuta.
2.1) La legittimità della risoluzione del contratto di distribuzione
Ai sensi dell'art. 4.2 del contratto di distribuzione (doc. 1 attoreo),
pagina 9 di 14
dunque, può risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con effetto Parte_10 immediato, inviando una lettera accomandata in determinati casi, tra i quali:
-nel caso in cui il distributore violi uno o più dei seguenti articoli del contratto: 2.3, 2.5, 2.6, 2.15, 5.2;
-nel caso di un ritardo nei pagamenti di 15 giorni dal termine previsto dall'art. 3.5.
Con lettera 3/8/2022 (inviata l'11/8/2022, doc. 18 della convenuta) la ha _1 risolto il contratto:
Gli inadempimenti indicati nella lettera di risoluzione sono: Con
-la società , in violazione dlele clausole 2.5 e 2.15 del contratto, ha apparentemente registrato il domain name e il relativo sito internet Email_1 Con www.felceazzurrrabia.cm/ar era indicato sulla carta intestata della;
Con
-la società non ha ancora pagato la somma di €. 27.271,25, il cui termine di pagamento è scaduto per più di 15 giorni.
Si ritiene che queste contestazioni di inadempimento siano fondate e che dunque la risoluzione dichiarata dalla ex art. 1456 c.c. e art.
4.2 del contratto sia _1 legittima.
Con 2.1.1) In primo luogo, si ritiene provato l'inadempimento della per mancato pagamento della fattura n. 7233500076 del 23.03.2022, di importo di € 29.937,60 e relativa a merce consegnata da a S.I.T. a fronte dell'evasione dell'ordine 33 del _1
18 marzo 2022.
L'art. 3.5 del contratto di distribuzione prevede che il pagamento di ciascun ordine debba avvenire entro 60 giorni dalla data della fattura e che il pagamento sia pagina 10 di 14 condizione della consegna;
in caso di pagamento in ritardo gli interessi vengono addebitati ai sensi del d.lgs. 231/2002.
Poiché la fattura è datata 23/3/2022, essa scadeva il 22/5/2022. Al momento dell'emissione della lettera di risoluzione (3/8/2022-11/8/2022) erano anche trascorsi i 15 giorni previsti dal su citato art. 4.2 punto iii).
La riferisce che è stato pagato solo un acconto e, infatti, nelle conclusioni _1 Con chiede la condanna di al pagamento della somma residua di €. € 27.271,25, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 Con
L'attrice non ha dimostrato di aver adempiuto al pagamento di questa fattura.
Infatti, si limita a produrre i seguenti documenti:
-il doc. 36, inconferente, perché contiene vago accenno ad un ordine del maggio 2021, irrilevante per il caso in esame;
-il doc. 47 contiene mail del 2/5/2022, che fa riferimento ad un pagamento di €. 7.500; non è provato che tale pagamento si riferisca alla fattura in esame, anche perché la mail accenna all'ordine 36JO, che non coincide con l'ordine 33, oggetto della fattura qui in esame;
-il doc. 48 contiene bonifico di €. 50.000 del 27/6/2022: la stessa attrice afferma trattarsi di pagamento di merce acquistata a maggio (pag. 5 della memoria attore 22/12/2023), per cui detto pagamento non può essere riferito alla fattura in esame.
Pertanto, il mancato pagamento integrale della fattura su citata costituisce, già di per sé solo, motivo valido per intimare la risoluzione del contratto di distribuzione.
Né è fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice, circa il blocco dei containers sopra citati, da momento che (al di là dell'imputabilità all'una o all'altra parte del blocco dei containers presso il porto di Ashdod o della mancata partenza di altri containers dal porto di Genova) tali fatti si sono verificati (l'8/7/2022) successivamente alla scadenza della predetta fattura. Con
Ed anche successivamente all'altro fatto imputato alla , sotto esposto.
2.1.2) Risulta altresì fondata, appunto, anche l'ulteriore contestazione mossa dalla Con alla nella lettera di risoluzione, cioè la violazione delle norme contrattuali _1 in tema di tutela della proprietà intellettuale della _1
In particolare, il contratto di distribuzione dispone quanto segue:
- l'art.2.15 impone a S.I.T. di “(a) non usare alcun Diritto di Proprietà Intellettuale al di fuori dei modi e dello scopo espressamente autorizzati dal Contratto; (b) raffigurare su tutti i documenti commerciali … di essere un distributore autorizzato dei Prodotti nel Territorio, usando design, font, e grafica specificamente autorizzati dal Produttore;
(c) non registrare, adottare, usare alcun marchio, simbolo, marchio di servizio, nome a dominio, nome sociale, che possa includere o essere
pagina 11 di 14 confondibilmente simile o che possa essere associato con i Diritti di Proprietà
Intellettuale…”;
- per “Diritti di Proprietà Intellettuale”, si intendono, secondo l'art. 1, “i Marchi Contrattuali (definiti come “ , , , , Parte_2 Pt_5 Parte_6 Pt_7
MON AMOUR”), e tutti i segni registrati e non, design, loghi, i marchi, le immagini, suoni o altri diritti di proprietà intellettuale di proprietà del Produttore, relativi alla produzione, identificazione, packaging, marketing, distribuzione, vendita, promozione e pubblicizzazione dei Prodotti o dei servizi connessi”;
-l'art. 2.5 prevede l'obbligo di S.I.T. di rispettare quanto stabilito dall'allegato 3 del Contratto;
tale allegato, all'art. 1, sancisce che “il Distributore non deve registrare o utilizzare (…) qualsiasi altro nome a dominio che includa i Marchi Contrattuali o una loro imitazione o qualsiasi altro Diritto di Proprietà Intellettuale, come definiti nel Contratto”; all'art. 3, prevede, con riferimento alle vendite online, che “il Distributore deve informare per iscritto il Produttore di qualsiasi sito internet che il Distributore intende creare in relazione ai Prodotti, con un preavviso di almeno 30 giorni”.
La violazione, da parte dell'attrice, degli artt.
2.5 e 2.15 su citati (richiamati nella lettera di risoluzione, dove si segnala che il nome del sito contenente il marchio della Con sia riportato sulla carta intestata della ) emerge con evidenza dal doc. 20 _1 Con della convenuta, che riporta ben 5 debit note della inviate alla e contenenti _1
l'indicazione http://www.felceazzurraarabia.com/ar.
L'attrice non ha negato tale indebito utilizzo del marchio avversario (utilizzo che resta indebito anche se riferito a note di debito inviate alla , né ha mai fornito, _1 né di fronte alla (tra l'altro nel tempo intercorso tra l'incontro del 3/8/2022, _1 quando la aveva contestato gli inadempimenti poi riportati nella lettera di _1 risoluzione, e la spedizione della lettera in data 11/8/2022), né nel presente procedimento, alcun chiarimento al riguardo.
2.1.3) Pertanto, va riconosciuta la legittimità della risoluzione del contratto intimata dalla parte convenuta e vanno respinte tutte le domande della parte attrice, comprese quelle di risarcimento dei danni.
2.2) Le domande riconvenzionali della convenuta _1
In primo luogo, va accolta la domanda della convenuta di condanna dell'attrice al pagamento della somma residua dovuta in relazione alla fattura n. 7233500076 del 23/3/2022, oltre agli interessi moratori.
Con
In secondo luogo, la convenuta sostiene che la , dopo la risoluzione contrattuale, abbia continuato a utilizzare indebitamente il marchio sulle proprie Parte_2 pagine social Facebook e Instagram e a figurare come rivenditore di Parte_2 pagina 12 di 14 sino al 19/5/2023 (data di chiusura delle pagine social), e richiama l'art. 4 del contratto (secondo il quale, a seguito della cessazione per qualsiasi causa del contratto, IT deve cessare immediatamente di distribuire o vendere i prodotti e ogni e qualsiasi uso dei diritti di proprietà industriale).
Si osserva che, dall'esame dei doc. 22-26 della convenuta risulta che tale indebito uso effettivamente ha avuto luogo successivamente alla risoluzione del contratto (agosto 2022), come nel caso dei doc. 22, 24, nei quali la data della pagina social è riportata espressamente (mentre negli altri documenti ciò non accade, per cui potrebbe trattarsi di pagine postate in periodi precedenti alla risoluzione e parte convenuta non ha offerto prova del contrario- né a tale scopo sono idonei i messaggi di accompagnamento della produzione delle pagine social, privi di oggettivo riscontro informatico-).
Si ritiene, pertanto, che, da un lato, è accoglibile la domanda della convenuta di inibitoria, con annessa penale, mentre, dall'altro lato, viene respinta la domanda della convenuta di risarcimento danni, considerato:
-che la non ha specificamente dedotto né dimostrato di non aver potuto _1 trovare un nuovo distributore per i territori di Israele, Territori Palestinesi e Giordania a causa dell'attività dell'attrice;
-che non è né dedotto, né provato che, di fronte alla situazione del tutto instabile di quei territori a partire dal 2023, la convenuta avrebbe potuto ottenere i corrispettivi previsti nel contratto di distribuzione se questo avesse avuto regolare esecuzione;
-che non è neppure specificamente dedotto e provato che, successivamente alla Con risoluzione del contratto, la abbia continuato ad effettuare un uso generalizzato e intenso del marchio (al di là dei imitati esempi di pagine social su Parte_2 indicati), tale da incidere economicamente sul suo ipotetico fatturato.
E di fronte a tale carenza di deduzione e probatoria della convenuta, la sua istanza di esibizione è inammissibile, perché esplorativa.
3) Per il principio della soccombenza reciproca, si ritiene equo compensare per un quarto le spese processuali tra le parti. La parte attrice va poi condannata a rimborsare alla convenuta i restanti tre quarti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Respinge tutte le domande della parte attrice;
-In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della parte convenuta, accertata e dichiarata la risoluzione del Contratto di distribuzione del 29/12/2021 per inadempimento di CP
pagina 13 di 14 .condanna l'attrice a pagare in favore della conventa Parte_4
la somma di €. 27.271,25, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal _1 dovuto al saldo;
.inibisce all'attrice l'uso del marchio;
Parte_4 Parte_2
.condanna l'attrice a pagare €. 100 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo o non osservanza di questo provvedimento, dalla notifica dello stesso;
-Respinge per il resto la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
-Dichiara compensate le spese processuali fra le parti nella misura di un quarto;
-Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta i restanti tre quarti delle spese processuali, tre quarti che liquida in €. 19.000 (€.
6.500 per fase studio, €.
4.500 per fase introduttiva ed €.
8.000 per fase decisione), oltre CU, spese generali 15%, Iva e Cpa;
Manda alla cancelleria per la comunicazione all ex art. 122 co. 8 Cpi CP_5
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 13/6/2025
Il Presidente estensore Silvia Vitrò
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