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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
Parte_1 con l'avv. DE SIMONE PIETRO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità pari al 100% con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa (ex art. 12 L.118/71) con conseguente diritto del medesimo a percepire la pensione di inabilità civile.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetto l'odierno opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari solo all'85%.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso. Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta richiamando le risultanze tutte di cui al procedimento di atp.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come da dispositivo.
***
CP_ In via preliminare, va precisato che infondata appare l'eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni del ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicché l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE
n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' (ex multis, Cass., CP_1
civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di opposizione, dott. , alla Persona_1 luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo del periziando, ha sufficientemente motivato in ordine alle ragioni del riconoscimento del beneficio per cui è causa.
Lo stesso, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad attestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario anelato.
Ed invero lo stesso consulente ha effettuato le sue valutazioni cliniche così, in parte, argomentando:
“Dalla documentazione presente in atti emerge che il IG , forte fumatore e Parte_1
operaio addetto a lavorazione di materiale ferroso, nel corso degli anni ha sviluppato una broncopatia di tipo asmatiforme che ha richiesto iniziale trattamento farmacologico con broncodilatatori-cortisonici poi integrato (in tempi recenti) con ossigenoterapia per 12 ore al giorno. Presente, altresì, ipertensione arteriosa da anni in un quadro di cardiopatia, ernia iatale da scivolamento, esiti chirurgici di asportazione di nodulo dalla corda vocale destra, tendinopatia e artrosi di spalla bilaterale, spondiloartrosi del rachide con protrusioni discali multiple, artrosi e condropatia delle ginocchia. In detta situazione, la commissione di LA NT (1/2/2023) riteneva di dover riconoscere la percentuale invalidante pari al 75%, a fronte della diagnosi di
“BPCO asmatiforme. Poliartrosi ad elevata incidenza funzionale. Gonartrosi in attesa di artroprotesi bilaterale” e di obiettività positiva per “Discrete condizioni generali. Ridotta mobilità braccio destro, ginocchio e tronco. Dispnea da sforzo” tramite utilizzo dei codici ministeriali 6407,
7202 e 7010. Seguiva ricovero (24/2/2023) per “Insufficienza respiratoria ipossiemica” e prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine per 12 ore al giorno al flusso di 1,5 litri al minuto per dispnea da sforzo e trauma di spalla destra (marzo 2023) e rottura massima della cuffia dei rotatori trattata chirurgicamente. Per detto quadro polipatologico, il ctu incaricato per atp
(3/11/2023) riconosceva una percentuale invalidante pari all'85% per diagnosi di “Broncopatia
Cronica ostruttiva in Ossigenoterapia 12 ore/die (Cod. 6014 = 41-50%) - Cardiopatia ipertensiva
(Cod. 6441 = 21-30%) - Artrosi scapolo-omerale sinistra in artroprotesi di spalla destra per infortunio lavorativo (Cod. per analogia 7320 = 11-20%) - Pregressa (2018) asportazione di nodulo corda vocale destra – Gonartrosi destra - ER AT da scivolamento (Cod. 6454=10%)”. Seguiva refertazione di ipoacusia bilaterale (27.12.2023) e disturbo dell'adattamento con ansia libera e con somatizzazioni, grave umore disforico con note di irritabilità (26/1/2024).
A parere dello scrivente, l'attuale situazione patologico-disfunzionale, alla luce delle tabelle ministeriali del 5/2/1992, dovrebbe essere valutata nel seguente modo:
• Ipoacusia bilaterale: 9%.
• Disturbo dell'adattamento con ansia libera e con somatizzazioni, grave umore disforico con note di irritabilità: 25% (codice 2205 – Sindrome depressiva endoreattiva media: 25%).
• BPCO asmatiforme di moderata entità in terapia broncodilatatrice e ossigenoterapia per dispnea da sforzo: 65% (codice analogico 6456 – Malattia polmonare ostruttiva cronica, prevalente enfisema: 65%) per il quadro anatomo-patologico e la disfunzione respiratoria presente con necessaria terapia continuativa per la dispnea.
• Cardiopatia ipertensiva: 25% (codice analogico 6441 – insufficienza cardiaca lieve: 21-30%).
• Esiti lesione massiva cuffia dei rotatori della spalla sinistra trattata chirurgicamente in artrosi bilaterale delle spalle e tendinopatia della cuffia dei rotatori: 25% (codice 7215 – anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole: 25%) vista la bilateralità della disfunzione.
• Gonartrosi bilaterale: 21% (codice 7205 – anchilosi di ginocchio rettilinea: 21-30%) per la bilateralità. • Pregressa asportazione di nodulo dalla corda vocale destra: in franchigia.
• Artrosi del rachide con discopatie multiple e gonartrosi destra a moderata incidenza funzionale:
31% (codice analogico 7010 – anchilosi del rachide lombare: 31-40%) per la moderata disfunzione del rachide.
• ER AT da scivolamento: 10% (Cod. 6454=10%)”.
Realizzando il calcolo con l'utilizzo della formula a scalare di HA per le minorazioni sopra riportate (25+65+25+25+21+31), si ottiene una percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari al 92%.
È da dire, a questo punto, che come le percentuali di riduzione della capacità lavorativa inferiori all'11% non hanno particolare valore, tanto che non sono valutabili nelle invalidità minime singole
(perchè inserite in franchigia) - tranne i casi in cui concorrono nella stessa disfunzione sullo stesso organo o apparato - parallelamente, quando si raggiungono valori di invalidità superiore al 90%, ove residuano, di conseguenza, cascami di validità tanto piccoli da risultare insignificanti in una ipotetica applicazione di natura lavorativa generica o semispecifica o specifica, ne deriva che, una volta raggiunta e superata la percentuale del 90%, diventa automatica e logicamente sostenibile l'approssimazione al 100%. Questo, discende dalla considerazione che una ipotetica residua capacità lavorativa, compresa tra l'1% ed il 10%, non avrebbe possibilità di attiva e concreta applicazione nel campo lavorativo, finanche per quei lavori dove è richiesta un minimo impegno psico-fisico che, in quanto tale, supera di gran lunga la percentuale del 10%.
Non essendo, quindi, sfruttabili e concretamente applicabili i minimi livelli di efficienza lavorativa
(cascami di capacità lavorativa), diventa ragionevole l'approssimazione per eccesso della riduzione della capacità lavorativa, quando l'invalidità è superiore al 90%, fino alla coincidenza con la totale inabilità lavorativa.
Considerato, infine, che solo in tempi più recenti è stato riscontrato un ulteriore aggravamento per alcune delle minorazioni presenti, in particolare quella respiratoria, a cui si sono aggiunte nuove minorazioni come quella depressiva, si ritiene che la totale perdita della capacità lavorativa
(inabilità) si sia concretizzata solo nel mese di gennaio 2024, quando è stato documentato il
“Disturbo dell'adattamento con ansia libera e con somatizzazioni, grave umore disforico con note di irritabilità”.
Ne deriva che, dalla data della domanda amministrativa (20/12/2022) e fino al mese di dicembre
2023, è stata presente una percentuale invalidante non superiore al 90%. In detto periodo, pertanto, il complesso invalidante non è stato mai tanto grave da integrare lo stato di invalidità al 100% e di totale inabilità lavorativa (L. 118/71).” Ed infine il Ctu ha così concluso: “• Il IG , allo stato attuale, è da considerare Parte_1
invalido al 100% per totale perdita della capacità lavorativa (L. 118/71). Sono pertanto presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della pensione di inabilità. • Con elevata probabilità, la totale inabilità lavorativa (100%), si è concretizzata solo nel mese di gennaio 2024, per l'aggravamento delle patologie già esistenti e per l'insorgenza della patologia psichiatrica consistente in “Disturbo dell'adattamento con ansia libera e con somatizzazioni, grave umore disforico con note di irritabilità”. • Ne deriva che, dalla data della domanda amministrativa
(20/12/2022) e fino al mese di dicembre 2023, è stata presente una percentuale invalidante non superiore al 90%. In detto periodo, pertanto, il complesso invalidante non è stato mai tanto grave da integrare lo stato di invalidità al 100% e di totale inabilità lavorativa (L. 118/71).”
Avverso tali risultanze inviate pure in bozza alle parti in data 25/03/2025, pervenivano le sole note
CP_ discordi dei sanitari dell' pure dettagliatamente vagliate dal Ctu che, all'esito, rendeva la propria consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Ebbene le conclusioni del perito d'ufficio appaiono pienamente condivisibili dal Tribunale, in quanto immuni da vizi e censure.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della pensione di inabilità civile
(ex art. 12 L. 118/71) a far data dal mese di gennaio 2024.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento simultaneo a quello di introduzione del presente giudizio (31.01.2024), ma comunque successivo alla data della domanda amministrativa (20/12/2022), considerata altresì la soccombenza reciproca delle
CP_ parti, sono poste a carico di nella misura del 50% e liquidate come in dispositivo;
spese compensate nella restante parte del 50%. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) riconosce che l'istante è affetto da infermità tali da determinare la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 100% e lo stesso risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della relativa pensione di inabilità con decorrenza dal mese di gennaio
2024;
b) compensa le spese di lite nella misura del 50%;
c) condanna al pagamento della restante parte delle spese di lite nella misura del 50% che CP_1 liquida in € 1.300,00 oltre accessori con distrazione;
CP_ d) spese di ctu a carico dell' Brindisi, 03/06/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio