Articolo 15 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
Articolo 14Articolo 16
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1 gennaio 2004
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1 febbraio 2022
Art. 15. (Atti discriminatori)

E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di eta' ((, di nazionalita')) o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2022
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