Articolo 30 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
Articolo 29Articolo 31
Versione
11 giugno 1970
Art. 30. (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Entrata in vigore il 11 giugno 1970
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