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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 16/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4882/2025, promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MARI CAROLINA
PARTE ATTRICE contro
in sede Controparte_1
PARTE INTERVENUTA - CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A d i R E T T I F I C A Z I O N E D E L S E S S O
( ai sensi della Legge n. 164/1982 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2011 )
Conclusioni
Per parte attrice: come da verbale dell'udienza del 16/10/2025, con rinuncia ai termini per il deposito degli atti conclusivi.
Il Pubblico Ministero, notiziato della pendenza del giudizio, non ha concluso.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Parte attrice, nubile e senza figli, ha chiesto l'attribuzione di un sesso diverso da quello, femminile, enunciato nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documentazione proveniente da struttura pubblica attestante la diagnosi di disforia di genere e l'avvio della terapia ormonale (doc. 7), nonché attraverso l'audizione della parte istante, la quale ha inequivocabilmente confermato la propria identificazione nel genere maschile e la volontà e consapevolezza di sottoporsi all'intervento medico per il quale ha chiesto l'autorizzazione: “Dall'età di 14 anni ho iniziato a percepirmi come
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un maschio e l'ho comunicato alla mia famiglia. […] A 18 anni ho iniziato il percorso per la terapia ormonale che è tuttora in corso. […] Intendo sottopormi all'intervento e ho ricevuto adeguate informazioni. Confermo il nome di elezione (cfr. verbale ud. 16/10/2025). Per_1
Esaurita l'istruttoria, parte attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio, senza concessione dei termini per il deposito di atti conclusivi in quanto espressamente rinunciati.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
La rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza, non passa necessariamente attraverso il previo trattamento medico-chirurgico.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti affermato che: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. Civ., Sez. I, 20/7/2015, n. 15138).
Nel caso di specie, la documentazione in atti (doc. 7) consente di affermare che i caratteri psico-sessuali della parte ricorrente sono di tipo maschile, sicché sussiste la condizione richiesta dalla legge per ordinare l'immediata rettificazione delle risultanze anagrafiche, dal momento che l'identità di genere è definitivamente fissata ed il percorso intrapreso dalla parte istante è connotato da serietà ed univocità.
Quanto all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, va osservato che la Corte
Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4, D.Lgs. 150/2011, nella parte in cui tale disposizione, ritenuta dalla Consulta “non priva di tratti paternalistici” (§ 6.2), prevede un regime autorizzativo che si appalesa “irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 [le quali hanno] escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo» funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (§ 6.2.1).
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In conclusione, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole la previsione di cui all'art. 31, comma 4, D.Lgs. 150/2011, nella parte in cui essa subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie,
“le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (§ 6.2.4).
Di conseguenza, accertata la sussistenza in capo alla parte istante dei requisiti per sottoporsi all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, va dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione, dovendo essere disposta la sola rettificazione dei registri dello stato civile.
4.
Secondo costante giurisprudenza, in questo procedimento può essere accolta la domanda di attribuzione di un nuovo nome (Trib. Roma, sez. I, 20 settembre 1986, n. 566; Trib. Benevento, 10 gennaio 1985; Cass. Civ., sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3877).
Nessuna norma impone l'attribuzione di un nome proprio che sia automatica trasposizione del nome originario (Trib. Bologna, 16 aprile 2007).
Alle trasformazioni somatiche corrisponde e si accompagna l'assunzione di una nuova identità psicosessuale, che, fisiologicamente, si riflette nella possibilità di scelta di un nuovo nome, anche del tutto difforme da quello precedente.
Nel caso di specie, la persona ha chiesto l'assegnazione del nome , con cui Per_1
da tempo viene chiamata nelle relazioni sociali (cfr. Trib. Milano 18 maggio 2005 n. 5694, Trib.
Milano 13 gennaio 2005 n. 328).
La richiesta deve essere accolta.
5.
Stante l'oggetto del giudizio e l'intervenuta pronuncia di incostituzionalità, nulla va disposto circa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4,
D.Lgs. n. 150/2011 ad opera della sentenza n. 143/2024;
2. attribuisce alla parte attrice l sesso maschile;
Parte_1
3. attribuisce alla parte attrice l nuovo nome;
Parte_1 Per_1
4. dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 5, D.Lgs. 150/2011, la rettificazione dell'atto di nascita di nato a [...] il [...], residente in [...], ordinando Parte_1
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che lo stesso venga così corretto: dove è scritto “ deve intendersi Parte_1
; dove è scritto “sesso FEMMINILE” si legga “sesso MASCHILE”; Parte_2
5. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di BRESCIA, ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro (atto n. 107, parte 1, serie A, anno
2006);
6. nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del 16/10/2025
Il Giudice est. dott. Andrea Marchesi
Il Presidente dott. Andrea Tinelli
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