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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n.650 /2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
13.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Roma Via Cola Parte_1 di Rienzo n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Vicari giusta procura in atti
ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge n. 118/71, della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi delle n. 104 del 1992 nonché l'esenzione dal pagamento (parziale) dei tickets sanitari a decorrere dalla domanda amministrativa del 18.7.2022
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il Ctu ha accertato che il
è invalido nella misura del 67% a fini dell'esenzione (parziale) dal pagamento dei tickets Parte_1 sanitari, escludendo la sussistenza degli ulteriori requisiti medici richiesti.
Con ricorso tempestivamente depositato, il ha contestato le risultanze peritali del Parte_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo, denunciando l'erronea valutazione medico-legale in
1 merito alle proprie condizioni psico-fisiche. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha inoltre prodotto nuova documentazione medica al fine di sostenere un aggravamento del suo stato clinico. CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha contestato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Disposta la rinnovazione della Ctu medico – legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 5.2.2024 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 26.1.2024.
Detto ciò, si osserva che il ricorso merita accoglimento con i limiti di cui appresso.
Il Ctu medico – legale nominato (Dott. ), nell'accertare le singole invalidità da cui Persona_1 risulta affetto il , ha spiegato quanto segue: “ Per quanto attiene alle condizioni del Parte_1 sistema psichico dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente sia affetto da Disturbo dell'umore di tipo NAS in trattamento specifico. Nella specie appare opportuno quantificare il disturbo de quo nella misura del 25% (quarantunopercento) di riduzione della capacità lavorativa con criterio proporzionale al valore di cui al codice 2205.
Circa l'affezione a carico dell'apparato respiratorio, dalla documentazione in atti si evince un quadro caratterizzato da una Broncopneumopatia cronica ostruttiva associato ad asma bronchiale con deficit ventilatorio di grado lieve;
Sulla base dei valori e dei criteri di cui alla normativa vigente, tale infermità può essere valutata in misura complessivamente pari al 55%
(cinquantacinquepercento) di invalidità – intesa come riduzione della capacità lavorativa – tenuto conto, anche in via proporzionale, dei valori di seguito riportati.
[…] Alla luce di quanto sinora espresso, tenuto conto dei valori percentuali attribuibili alle singole menomazioni e in relazione anche ai rapporti di coesistenza e di concorso tra le menomazioni medesime, nonché dell'incidenza che quest'ultime esercitano sulle attitudini lavorative del periziando, si può ritenere quest'ultimo soggetto invalido con riduzione della propria capacità lavorativa in misura complessivamente pari al 67% (sessantasettepercento) della totale. Non sono state riscontrate in atto menomazioni ovvero disfunzionalità a livello cardiaco, osteoarticolare e di altri organi di entità tale rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della
Legge n. 104/1992”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
2 Va affermato, pertanto, che si trova nelle condizioni sanitarie per ottenere Parte_1
l'esenzione (parziale) dal pagamento dei tickets sanitari con decorrenza dalla domanda amministrativa (18.7.2022), mentre vanno disattesi gli ulteriori requisiti medici richiesti dal ricorrente.
Considerato l'accoglimento in minima parte della domanda (solo uno dei requisiti medici richiesti
è stato riconosciuto), le spese del giudizio, comprese quelle di atp, vanno compensate per intero.
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' stante CP_1 la dichiarazione personale presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
- accerta e dichiara che è invalido al 67% quindi si trova nelle condizioni Parte_1 sanitare per beneficiare dell'esenzione (parziale) dal pagamento dei tickets sanitari con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- compensa per intero le spese processuali;
- spese Ctu medico legale, già liquidate provvisoriamente con separato decreto, a definitivo carico CP_ dell'
Tivoli, 13.2.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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