Versione
11 giugno 1970
11 giugno 1970
Art. 24. (Permessi non retribuiti)
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Commentari • 15
- 1. Permesso non retribuitoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021 · 24.60071
[…] Generalmente i permessi non retribuiti sono riferibili a: specifico accordo tra datore di lavoro e lavoratore per rispondere ad esigenze specifiche del lavoratore; permessi sindacali di cui all'art. 24 Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori); altri permessi previsti da norme di legge ovvero dalla contrattazione collettiva. […]
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Giurisprudenza • 59
- 1. TAR Bari, sez. I, sentenza 29/05/2021, n. 941Provvedimento: […] Senza contare, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 24 della legge 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) “ i dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno ”; e che per tali permessi la giurisprudenza ha osservato che per “ la partecipazione a trattative sindacali o a congressi o convegni di natura sindacale (…) deve ritenersi che, in assenza di qualsivoglia allegazione da parte del lavoratore circa la riconducibilità dell'attività svolta nei confini, pur ampi, dettati dalla norma, la fruizione dei permessi debba reputarsi illegittima ” (cfr. Corte di Cassazione, 30 dicembre 2019, n. 34739).Leggi di più...
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