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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10414/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10414/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Speronello Laura che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Laurino Sara che la rappresenta e difende in virtù di procura Parte_2 speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio nella Repubblica Parte_1 Parte_2
Popolare Cinese il 14/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di VEROLENGO (atto n. 3 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 20.01.2023 omologato dal Tribunale di Torino in data 20.01.2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VEROLENGO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO dei seguenti accordi intervenuti tra le parti:
- la SI.ra si impegna e obbliga a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre il giorno Pt_2
31.12.2024;
- la SI.ra ogniqualvolta potrà tenere con sé il gatto RK, ne darà preavviso al SI. Pt_2 Pt_1 che sin d'ora accetta, comunicandogli per quanto tempo lo terrà con sé e andandolo a prendere presso l'abitazione del sig. Trascorso il periodo di tempo in cui potrà tenerlo con sé, lo riporterà presso Pt_1 la casa del SI. Pt_1
- quando, in futuro, la SI.ra avrà la possibilità di tenere con sé il gatto RK stabilmente presso Pt_2 la propria abitazione, lo porterà con sé a vivere, previo preavviso da dare al sig. di almeno 7 Pt_1 giorni e disponibilità di consentire al signor di tenerlo con sé in futuro, per brevi periodi, previo Pt_1 preavviso con le modalità di cui al punto sopra
- con riferimento all'ultima rata di contributo di mantenimento corrisposto da parte del sig. in Pt_1 favore della moglie, di cui alle condizioni di separazione, il sig. si impegna a corrispondere € Pt_1 220,00 invece di € 350,00 avendo decurtato l'importo della TARI concordato dal momento della separazione alla data del trasferimento della residenza della sig.ra Pt_2
- le parti, in ottemperanza all'esecuzione delle condizioni di cui al ricorso, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra. pagina 2 di 3 sulle spese di lite. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10414/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Speronello Laura che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Laurino Sara che la rappresenta e difende in virtù di procura Parte_2 speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio nella Repubblica Parte_1 Parte_2
Popolare Cinese il 14/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di VEROLENGO (atto n. 3 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 20.01.2023 omologato dal Tribunale di Torino in data 20.01.2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VEROLENGO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO dei seguenti accordi intervenuti tra le parti:
- la SI.ra si impegna e obbliga a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre il giorno Pt_2
31.12.2024;
- la SI.ra ogniqualvolta potrà tenere con sé il gatto RK, ne darà preavviso al SI. Pt_2 Pt_1 che sin d'ora accetta, comunicandogli per quanto tempo lo terrà con sé e andandolo a prendere presso l'abitazione del sig. Trascorso il periodo di tempo in cui potrà tenerlo con sé, lo riporterà presso Pt_1 la casa del SI. Pt_1
- quando, in futuro, la SI.ra avrà la possibilità di tenere con sé il gatto RK stabilmente presso Pt_2 la propria abitazione, lo porterà con sé a vivere, previo preavviso da dare al sig. di almeno 7 Pt_1 giorni e disponibilità di consentire al signor di tenerlo con sé in futuro, per brevi periodi, previo Pt_1 preavviso con le modalità di cui al punto sopra
- con riferimento all'ultima rata di contributo di mantenimento corrisposto da parte del sig. in Pt_1 favore della moglie, di cui alle condizioni di separazione, il sig. si impegna a corrispondere € Pt_1 220,00 invece di € 350,00 avendo decurtato l'importo della TARI concordato dal momento della separazione alla data del trasferimento della residenza della sig.ra Pt_2
- le parti, in ottemperanza all'esecuzione delle condizioni di cui al ricorso, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra. pagina 2 di 3 sulle spese di lite. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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