Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 27/05/2025, alle ore 10.05, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Domenico Grio, per parte ricorrente, il quale impugna e contesta quanto dedotto e prodotto dall' e rileva alcune incongruenze della memoria laddove CP_1
l' sostiene di essere venuto a conoscenza della pensione estera solo tardivamente CP_1
e solo a seguito della dichiarazione dei redditi. In realtà, come risulta dai documenti allegati dall' , quest'ultimo ne era a conoscenza già dal mese di febbraio 2021. CP_2
Insiste nell'accoglimento della domanda.
L'Avv. Mariangela Borgese, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, per l' , CP_1
la quale si riporta alla memoria difensiva ed insiste nelle eccezioni formulate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 1004/2025 all'udienza del 27.5.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Grio Parte_1
e Stefano Grio, giusta procura in atti ricorrente
e
1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti, Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti. resistente dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15.40, assenti le parti, delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente proponeva il presente ricorso esponendo di aver ricevuto in data
18.11.2024 nota dell' con la quale le veniva comunicato che l' aveva CP_1 CP_2
provveduto alla rideterminazione della sua pensione n. 003-670020070229 Cat. SO a partire dal 1° gennaio 2022, sulla base dei redditi per l'anno 2022 e di aver accertato un indebito pari ad € 1.266,25 per gli anni 2023 e 2024 a seguito della rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo.
La ricorrente, in data 19.12.2024, proponeva formale ricorso amministrativo, che rimaneva senza esito.
Conseguentemente proponeva il presente ricorso eccependo l'assoluta mancanza di motivazione dello stesso, in quanto dalla missiva inviata si evinceva esclusivamente che l' aveva provveduto al ricalco della pensione cat. SO n. 003-670020070229, CP_1
senza specificare cosa avesse realmente determinato la richiesta restitutoria, né si riusciva a comprendere quale fosse stato il criterio adottato dall' resistente per CP_2
le verifiche contabili e la quantificazione dei presunti indebiti, il tutto con grave ed illegittima compromissione del diritto di difesa della ricorrente.
Eccepiva, altresì, che per le somme indebite erogate trovava applicazione la disciplina prevista dall'art. 13, co. 1, L. 412/91, che stabiliva il principio dell'irrecuperabilità delle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento che risulti viziato da errore imputabile all'Ente erogatore, salvo i casi in cui venisse dimostrato il dolo dell'interessato.
Nel caso di specie, a dire della ricorrente se vi era stato un errore nell'erogazione della pensione questo andava certamente imputato all' e non ad un comportamento CP_1
doloso della ricorrente.
Richiamava infine sempre a sostegno delle sue ragioni una sentenza emessa dal
Tribunale di Palmi in merito alla ripetizione dell'indebito assistenziale, la sentenza n.
163/2024, che richiamava il principio ormai consolidato in giurisprudenza, secondo
2 cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”.
Concludeva chiedendo che venissero dichiarate non dovute le somme ingiunte dall' , giusta nota datata 18/11/2024, pari ad € 1.266,25, asseritamente erogate e CP_1 non dovute a titolo di pensione Cat. SO e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque inefficace il suddetto provvedimento di indebito, ordinando la restituzione degli importi a tale titolo eventualmente già riscossi, aumentati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, il tutto dalle maturazioni dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , che impugnava e contesta CP_1
il dedotto avversario.
Più precisamente, l' resistente eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria CP_2
per intervenuta decadenza ai sensi del D.L. 19.9.1992 n.384, convertito con
L.14.11.1992 n.438.
Sempre in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda, ove non fosse provato l'esaurimento in tutte le sue fasi, del prescritto iter amministrativo, ex art. 443 c.p.c.
Contestava che era onere del ricorrente provare la sussistenza dei requisiti costitutivi per la percezione della prestazione reclamata.
In merito all'eccezione sollevata dal ricorrente del difetto di motivazione, deduceva che come risultava dall'informativa, l'indebito era sorto a seguito di intervenuta pensione di reversibilità erogata da Controparte_4
[... dal 2/2021. Tale reddito influiva sulle prestazioni accessorie e, come in questo caso, sull'integrazione al trattamento minimo. L aveva fornito la prova della regolare CP_2
erogazione della pensione di reversibilità SO integrata al trattamento minimo, come pure della corresponsione della pensione di reversibilità erogata dall'ente assicuratore estero con decorrenza 2/2021. La nota, poi, specificava il periodo dell'indebito, la causale e le somme percepite in eccedenza per gli anni 2023 e 2024, gli importi della pensione antecedenti alla ricostituzione e quelli successivi alla ricostituzione.
Rilevava che per le pensioni liquidate in regime internazionale, non rientravano in sanatoria le somme attribuite a titolo di integrazione al minimo risultanti non dovute a
3 seguito di intervenuta concessione di prestazione estera (art. 8 L. 153/1969) ovvero le somme corrisposte in più nelle operazioni di adeguamento periodico della pensione italiana (art. 11 L. 155/1981). L' era obbligato, ai sensi dell'ultimo comma CP_2
dell'art. 8 L. 153/69, a corrispondere l'integrazione al minimo, quando la pensione a calcolo sia al di sotto ed era anche obbligato al recupero nel momento in cui l'organismo estero provvedeva ad erogare il pro rata di sua pertinenza.
Quindi non poteva sospendere l'erogazione dell'integrazione al minimo a seguito della liquidazione di una quota estera se non dopo la ricezione di apposita comunicazione da parte dello Stato stero sulla decorrenza e sulla misura di quella prestazione.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Il processo veniva istruito documentalmente e all'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
Occorre, in primo luogo, rigettare le eccezioni preliminari sollevate dall' , atteso CP_1
che il ricorso è procedibile in quanto nel caso di procedimenti giudiziali inerenti la richiesta di ripetizione delle somme che l'ente previdenziale assume di aver pagato indebitamente in forza del pregresso riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, fuoriescono dal campo di applicazione della norma speciale che elenca le materie per le quali è obbligatorio, pena l'improcedibilità dell'azione giudiziaria, la previa proposizione del ricorso amministrativo.
In ogni caso, la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, che è però, rimasto privo di riscontro.
Neppure corretta è la tesi dell'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 4 DL 19.9.1992
n.384, convertito con L.14.11.1992 n.438 in quanto nella specie l'azione della ricorrente non è diretta al conseguimento di una prestazione a carico dell' , per CP_1
cui non è soggetta ad alcuna decadenza.
Nel merito il ricorso è fondato.
L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate in relazione a una prestazione previdenziale, qual è appunto la pensione di reversibilità al coniuge superstite e per tal motivo nel caso di specie non può trovare posto l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente e riportato nella sentenza emessa da questo stesso
Tribunale, che riguarda solo ed esclusivamente l'indebito assistenziale, ma trova applicazione quanto disposto dall'art. 52, comma 2 Legge 89/1988 e dall'art. 13 della
4 Legge 412/1992.
L'art. 52 della Legge n. 88 del 1989, prevede che "le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ... possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione".
Il secondo comma dello stesso articolo statuisce che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...";
L'art. 13 della legge 412/1991, che ha fornito un'interpretazione autentica dell'articolo sopra riportato, dispone che "Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo 1989 n.88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite".
La combinata lettura dell'art. 52, commi 1 e 2, e dell'art. 13, comma 1 (che offre l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 52) induce a ritenere che l' può CP_2
in ogni momento rettificare la pensione, ma non può procedere al recupero delle somme risultanti indebitamente erogate in base ad un formale, definitivo provvedimento viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' medesimo, CP_2
salvo che l'indebito sia dipeso da dolo del pensionato o consegua all'incompleta o omessa segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione che non siano già conosciuti dall' . Controparte_5
In ogni caso, l' , ai sensi del comma 2 dell'art 13 già richiamato, procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
5 Orbene, se queste sono le norme applicabili al caso di specie, l'indebito non appare legittimo.
Occorre in primo luogo rilevare che come sostenuto dalla ricorrente, la motivazione riportata nella comunicazione del 18.11.2024 appare alquanto generica, poco chiara e la costituzione in giudizio dell' non ha contributo a far comprendere le reali CP_1
ragioni della richiesta di restituzione delle somme in precedenza versate, in quanto l' richiama, a sostegno della sua pretesa, la norma contenuta nell'art. 8 Legge CP_2
159/1969, che non appare applicabile al caso di specie, trattandosi di una pensione di reversibilità.
Oltretutto, parte resistente sostiene che le somme dovute a titolo di integrazione al minimo non erano più dovute al momento dell'intervenuta corresponsione della pensione ai superstiti estera e sostiene di aver potuto verificare la situazione reddituale della ricorrente solo con la dichiarazione dei redditi 2022, relativamente ai redditi
2021.
In realtà, come risulta dalla documentazione allegata agli atti dallo stesso istituto, risulta che il medesimo era conoscenza della pensione di reversibilità fin dalla data di riconoscimento della stessa, avvenuta nel mese di febbraio 2021, ma ha continuato comunque a corrispondere l'integrazione al trattamento minimo.
In ogni caso, a prescindere da ciò e pur a voler considerare che l' è venuto a CP_1
conoscenza della pensione di reversibilità al momento della dichiarazione dei redditi dell'anno 2022, si evidenzia che il termine previsto dall'art. 13, comma 2 Legge
412/92 non è stato rispettato dall' . Controparte_5
Ed invero a seguito della dichiarazione dei redditi 2022, da parte della ricorrente,
l' avrebbe dovuto procedure alle necessarie verifiche per poi procedere entro un CP_1
anno, precisamente entro il 31.12.2023 al recupero di quanto versato in eccedenza.
In realtà, l' solo con la comunicazione del 18.11.2024 ha richiesto alla ricorrente CP_1
la restituzione delle somme ritenute non dovute, quindi aldilà del termine previsto dall'art. 18.
Per quanto sopra, non configurandosi nel caso di specie alcun dolo da parte della ricorrente e constatato il mancato rispetto da parte dell' del termine previsto CP_1 dall'art. 13 Legge 412/92, oltre che riscontrato un difetto di motivazione chiara e precisa della richiesta, in accoglimento del ricorso, deve ritenersi che nulla deve la signora in ordine alle causali e per l'importo indicato nella nota del 18.11.2024.
6 La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve restituire
CP_ all' in ordine alle causali e per l'importo indicato nella nota del 18.11.2024;
2) condanna l' alla rifusione delle spese in favore della ricorrente che liquida in CP_1
€ 1700,00, rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc.
Così deciso, in Palmi il 27.5.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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