Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 giugno 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 novembre 2025 |
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- 1. #licenziamento #licenziamentoritorsivo #reintegrazione #oneredellaprova Archivihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
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- 3. Dimissioni per fatti concludenti: origine della norma, interpretazione ministeriale e primi orientamenti della giurisprudenzaAvv. Luca Grespan · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. L'origine della nuova disciplina – 2. La lettura del Ministero del Lavoro: la circolare n. 6 del 27 marzo 2025 – 3. Il rapporto con la disciplina contrattuale delle assenze – 4. I primi orientamenti della giurisprudenza di merito – 4.1. Il Tribunale di Trento: irrilevanza delle assenze anteriori al 12 gennaio 2025 e successiva configurazione del licenziamento – 4.2. Il Tribunale di Bergamo: i termini disciplinari del CCNL non sono automaticamente applicabili e i quindici giorni sono giorni lavorativi – 4.3. Il Tribunale di Milano: il termine del CCNL è prioritario e i quindici giorni operano solo in via residuale – 4.4. Il Tribunale di Ravenna: interpretazione …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 1817 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 20/01/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 20/01/2022), n.1817 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIA Lucia – Presidente – Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere – Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere – Dott. LEO Giuseppina – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19510-2018 proposto da: METRO SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 123, presso lo studio degli avvocati MARCO IOZZIA, LORENZO DI BACCO che la rappresentano e difendono; – ricorrente – contro …
Leggi di più… - 5. Corte Costituzionale: Sentenza n. 231 anno 2013 (fonte: cortecostituzionale.it, Corte CostituzionaleAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2025, n. 17603Provvedimento: Numero registro generale 16907/2023 Numero sezionale 132/2025 Numero di raccolta generale 17603/2025 Data pubblicazione 30/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati PASQUALE D'ASCOLA AE GA SC MA ER CE ER GH IA EO AL DI AN NA NO OB CI ENZO VINCENTI Oggetto Presidente Aggiunto Presidente di Sezione Presidente di Sezione Rel. Presidente di Sezione Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Processo del lavoro - art. 127 ter c.p.c. - sostituzione dell'udienza di discussione - Ud. 15/04/2025 P.U. Cron. SENTENZA sul …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/08/2025, n. 23876Provvedimento: Numero registro generale 19267/2019 Numero sezionale 134/2025 Numero di raccolta generale 23876/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto PASQUALE D'ASCOLA Presidente Aggiunto FF GA CA IM FE SC SI Presidente di Sezione Presidente di Sezione Presidente di Sezione GH RI EO ANNALISA DI LA OS NC Consigliere Consigliere Rel. Consigliere Previdenza indennità di disoccupazione Ud. 15/04/2025 P.U. Cron. R.G. n. 19267/2019 RO CR ENZO VINCENTI Consigliere Consigliere SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. …Leggi di più...
- art. 34 Costituzione·
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/08/2025, n. 23476Provvedimento: Numero registro generale 25003/2019 Numero sezionale 135/2025 Numero di raccolta generale 23476/2025 Data pubblicazione 18/08/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto PASQUALE D'ASCOLA Presidente Aggiunto LE TA CA Presidente di Sezione indennità mobilità MO FE Presidente di Sezione CE US Presidente di Sezione TA MA EO Rel. Consigliere ANNALISA DI AN RO NC Consigliere Ud. 15/04/2025 P.U. Cron. R.G. n. 25003/2019 Consigliere ER TT ENZO VINCENTI Consigliere Consigliere SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 25003/2019 …Leggi di più...
- art. 8 d.lgs. 22/2015·
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- art. 7 l.n. 223/1991·
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2023, n. 36197Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 36197 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 28/12/2023 1.Con sentenza del 23 luglio 2016, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello dell'Inail avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto di AV LI al riconoscimento, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, dell'intero periodo di lavoro prestato come dipendente a tempo determinato dell'Ispesl. Egli aveva, infatti, lavorato alle sue dipendenze, con inquadramento di III livello del CCNL del comparto istituzioni di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, in forza di plurimi …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Della liberta' e dignita' del lavoratore
- Art. 1. (Liberta' di opinione)
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. - Art. 2. (Guardie giurate)
Il datore di lavoro puo' impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attivita' lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attivita', durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma, in caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi piu' gravi.