Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 giugno 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 novembre 2025 |
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2025, n. 17603Provvedimento: Numero registro generale 16907/2023 Numero sezionale 132/2025 Numero di raccolta generale 17603/2025 Data pubblicazione 30/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati PASQUALE D'ASCOLA AE GA SC MA ER CE ER GH IA EO AL DI AN NA NO OB CI ENZO VINCENTI Oggetto Presidente Aggiunto Presidente di Sezione Presidente di Sezione Rel. Presidente di Sezione Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Processo del lavoro - art. 127 ter c.p.c. - sostituzione dell'udienza di discussione - Ud. 15/04/2025 P.U. Cron. SENTENZA sul …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Della liberta' e dignita' del lavoratore
- Art. 1. (Liberta' di opinione)
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. - Art. 2. (Guardie giurate)
Il datore di lavoro puo' impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attivita' lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attivita', durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma, in caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi piu' gravi.