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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2457/2021 R.A.C.L., promossa da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sabina Contu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2021, – premesso di aver già Parte_1 ricevuto un indennizzo dall' per pregresse tecnopatie - ha agito in giudizio per chiedere CP_1
l'accertamento del diritto al maggior indennizzo per danno biologico da nuova malattia professionale (“disturbo di adattamento con ansia, umore depresso e insonnia”), a suo dire contratta a causa della propria attività di docente di ruolo della scuola pubblica, come da domanda amministrativa del 7 marzo 2017, rigettata dall'Istituto, anche in fase di opposizione.
La ricorrente ha sostenuto di aver maturato il quadro patologico denunciato a causa del clima di ostilità creatosi in ambiente lavorativo, all'interno dell'istituto scolastico di Villacidro in cui prestava attività di insegnamento negli anni 2011 e 2012, e più precisamente a causa dei comportamenti violenti ed intimidatori tenuti abitualmente dagli alunni nei suoi confronti.
Fissata la prima udienza per il 23 novembre 2022, l' si è costituito in giudizio con CP_1
memoria depositata sabato 12 novembre 2022, sollevando articolate eccezioni, tra cui quella di prescrizione ex art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
pagina 1 di 5 2. L'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall' è inammissibile, poiché CP_1
tardiva.
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (a partire da Cass. civ., Sez. III,
30 giugno 2014, n. 14767), il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 28 dicembre 2005, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano a ritroso (come quello previsto dall'art. 416 c.p.c. per la costituzione del convenuto secondo il rito del lavoro, stabilito a pena di decadenza dal potere, tra l'altro, di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività.
E' stato osservato che tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.
Nella specie, fissata la prima udienza per il giorno 23 novembre 2022, il termine a ritroso di dieci giorni, stabilito dall'art. 416 c.p.c. per la costituzione tempestiva dell' è scaduto il CP_1
giorno venerdì 11 novembre 2022.
Teoricamente i dieci giorni sarebbero scaduti il 13 novembre 2022, ma trattandosi di una domenica, il termine è slittato automaticamente non al sabato ma al venerdì precedente.
3. Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare, tra il 2011 e il 2012, lo svolgimento, da parte di dell'attività di docente di scuola secondaria di primo grado, inserita Parte_1
in un ambiente lavorativo caratterizzato abitualmente da forte conflittualità con gli alunni (ed in parte con i genitori di questi), indisciplinati e aggressivi, sia verbalmente che fisicamente (cfr. deposizioni dei testi udienza del 20 ottobre 2023, e Testimone_1 Tes_2
, udienza del 12 gennaio 2024). Tes_3
3.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 10 novembre 2024, ha accertato che parte ricorrente è affetta da “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso”.
pagina 2 di 5 Lo stesso consulente ha riconosciuto l'origine professionale della patologia, valutando il danno biologico conseguente nella misura del 10 percento (“utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice tabellare 181”).
Tenuto conto del fatto che, alla data della domanda amministrativa del 7 marzo 2017, la ricorrente aveva già beneficiato di un indennizzo da parte dell' per preesistenze generatrici CP_1
di un danno biologico del 6 percento, il danno biologico complessivo è stato valutato dall'ausiliario nella misura del 15 percento.
Successivamente, come documentato, ha manifestato anche noduli delle Parte_1
corde vocali e una cronica disfonia, di origine professionale, patologia riconosciuta meritevole di indennizzo da parte del convenuto in ragione di un danno biologico del 3 percento (8 percento nella valutazione complessiva con le preesistenze diverse dalla patologia per cui è causa), con decorrenza dal novembre 2017.
Da allora, secondo le stime del c.t.u., il danno conglobato deve essere quindi valutato nella misura del 17 percento.
3.3. Per completezza espositiva, merita evidenziare che la ricorrente è stata sottoposta a procedimento penale r.n. 2013/4167, in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 c.p.v. e 571 c.p., relativi a presunte condotte di abuso dei mezzi di disciplina in danno di taluni suoi alunni (cfr. documentazione allegata al ricorso), all'esito del quale ha allegato di essere stata assolta per insussistenza del fatto.
L'ausiliario, richiesto espressamente dal Tribunale di chiarire se quella vicenda processuale possa aver svolto un ruolo causale esclusivo nella determinazione della patologia psichiatrica dedotta in causa, ha precisato che “il procedimento penale a cui la ricorrente è stata sottoposta non ha assunto in sé un valore causale alterativo, assorbente ed esclusivo”.
3.4. Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che la ricorrente abbia diritto all'indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 15 percento a far data dalla domanda amministrativa del 7 marzo 2017, e all'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 17 percento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7 novembre 2017.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita con CP_1
decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 novembre 2017 e alla corresponsione dei relativi ratei, previa detrazione di quanto eventualmente già corrisposto per le preesistenze pagina 3 di 5 già oggetto di indennizzo, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi:
- con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 marzo 2017, sulla differenza tra la misura dell'indennizzo commisurato al danno biologico del 15 percento e quello inferiore corrisposto commisurato ad un danno biologico del 6 percento, dalla maturazione fino al 6 novembre 2017;
- con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 novembre 2017, sui ratei di rendita scaduti, dalla maturazione al saldo.
4.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n.55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00.
4.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone lo stesso dichiarato la mancata riscossione.
4.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale Parte_1
commisurato a un danno biologico in misura del 15 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 marzo 2017, e l'indennizzo in rendita commisurato a un danno biologico in misura del 17 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 novembre 2017;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore della ricorrente, rapportata a un CP_1
danno biologico accertato nella misura del 17 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 novembre 2017, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora versato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi:
- con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 marzo 2017, sulla differenza tra la misura dell'indennizzo commisurato al danno biologico del 15 percento e quello pagina 4 di 5 inferiore corrisposto commisurato ad un danno biologico del 6 percento, dalla maturazione fino al 6 novembre 2017;
- con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 novembre 2017, sui ratei di rendita scaduti, dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 9 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2457/2021 R.A.C.L., promossa da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sabina Contu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2021, – premesso di aver già Parte_1 ricevuto un indennizzo dall' per pregresse tecnopatie - ha agito in giudizio per chiedere CP_1
l'accertamento del diritto al maggior indennizzo per danno biologico da nuova malattia professionale (“disturbo di adattamento con ansia, umore depresso e insonnia”), a suo dire contratta a causa della propria attività di docente di ruolo della scuola pubblica, come da domanda amministrativa del 7 marzo 2017, rigettata dall'Istituto, anche in fase di opposizione.
La ricorrente ha sostenuto di aver maturato il quadro patologico denunciato a causa del clima di ostilità creatosi in ambiente lavorativo, all'interno dell'istituto scolastico di Villacidro in cui prestava attività di insegnamento negli anni 2011 e 2012, e più precisamente a causa dei comportamenti violenti ed intimidatori tenuti abitualmente dagli alunni nei suoi confronti.
Fissata la prima udienza per il 23 novembre 2022, l' si è costituito in giudizio con CP_1
memoria depositata sabato 12 novembre 2022, sollevando articolate eccezioni, tra cui quella di prescrizione ex art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
pagina 1 di 5 2. L'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall' è inammissibile, poiché CP_1
tardiva.
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (a partire da Cass. civ., Sez. III,
30 giugno 2014, n. 14767), il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 28 dicembre 2005, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano a ritroso (come quello previsto dall'art. 416 c.p.c. per la costituzione del convenuto secondo il rito del lavoro, stabilito a pena di decadenza dal potere, tra l'altro, di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività.
E' stato osservato che tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.
Nella specie, fissata la prima udienza per il giorno 23 novembre 2022, il termine a ritroso di dieci giorni, stabilito dall'art. 416 c.p.c. per la costituzione tempestiva dell' è scaduto il CP_1
giorno venerdì 11 novembre 2022.
Teoricamente i dieci giorni sarebbero scaduti il 13 novembre 2022, ma trattandosi di una domenica, il termine è slittato automaticamente non al sabato ma al venerdì precedente.
3. Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare, tra il 2011 e il 2012, lo svolgimento, da parte di dell'attività di docente di scuola secondaria di primo grado, inserita Parte_1
in un ambiente lavorativo caratterizzato abitualmente da forte conflittualità con gli alunni (ed in parte con i genitori di questi), indisciplinati e aggressivi, sia verbalmente che fisicamente (cfr. deposizioni dei testi udienza del 20 ottobre 2023, e Testimone_1 Tes_2
, udienza del 12 gennaio 2024). Tes_3
3.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 10 novembre 2024, ha accertato che parte ricorrente è affetta da “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso”.
pagina 2 di 5 Lo stesso consulente ha riconosciuto l'origine professionale della patologia, valutando il danno biologico conseguente nella misura del 10 percento (“utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice tabellare 181”).
Tenuto conto del fatto che, alla data della domanda amministrativa del 7 marzo 2017, la ricorrente aveva già beneficiato di un indennizzo da parte dell' per preesistenze generatrici CP_1
di un danno biologico del 6 percento, il danno biologico complessivo è stato valutato dall'ausiliario nella misura del 15 percento.
Successivamente, come documentato, ha manifestato anche noduli delle Parte_1
corde vocali e una cronica disfonia, di origine professionale, patologia riconosciuta meritevole di indennizzo da parte del convenuto in ragione di un danno biologico del 3 percento (8 percento nella valutazione complessiva con le preesistenze diverse dalla patologia per cui è causa), con decorrenza dal novembre 2017.
Da allora, secondo le stime del c.t.u., il danno conglobato deve essere quindi valutato nella misura del 17 percento.
3.3. Per completezza espositiva, merita evidenziare che la ricorrente è stata sottoposta a procedimento penale r.n. 2013/4167, in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 c.p.v. e 571 c.p., relativi a presunte condotte di abuso dei mezzi di disciplina in danno di taluni suoi alunni (cfr. documentazione allegata al ricorso), all'esito del quale ha allegato di essere stata assolta per insussistenza del fatto.
L'ausiliario, richiesto espressamente dal Tribunale di chiarire se quella vicenda processuale possa aver svolto un ruolo causale esclusivo nella determinazione della patologia psichiatrica dedotta in causa, ha precisato che “il procedimento penale a cui la ricorrente è stata sottoposta non ha assunto in sé un valore causale alterativo, assorbente ed esclusivo”.
3.4. Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che la ricorrente abbia diritto all'indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 15 percento a far data dalla domanda amministrativa del 7 marzo 2017, e all'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 17 percento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7 novembre 2017.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita con CP_1
decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 novembre 2017 e alla corresponsione dei relativi ratei, previa detrazione di quanto eventualmente già corrisposto per le preesistenze pagina 3 di 5 già oggetto di indennizzo, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi:
- con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 marzo 2017, sulla differenza tra la misura dell'indennizzo commisurato al danno biologico del 15 percento e quello inferiore corrisposto commisurato ad un danno biologico del 6 percento, dalla maturazione fino al 6 novembre 2017;
- con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 novembre 2017, sui ratei di rendita scaduti, dalla maturazione al saldo.
4.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n.55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00.
4.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone lo stesso dichiarato la mancata riscossione.
4.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale Parte_1
commisurato a un danno biologico in misura del 15 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 marzo 2017, e l'indennizzo in rendita commisurato a un danno biologico in misura del 17 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 novembre 2017;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore della ricorrente, rapportata a un CP_1
danno biologico accertato nella misura del 17 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 novembre 2017, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora versato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi:
- con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 marzo 2017, sulla differenza tra la misura dell'indennizzo commisurato al danno biologico del 15 percento e quello pagina 4 di 5 inferiore corrisposto commisurato ad un danno biologico del 6 percento, dalla maturazione fino al 6 novembre 2017;
- con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 novembre 2017, sui ratei di rendita scaduti, dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 9 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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