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11 giugno 1970
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13 dicembre 1977
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29 giugno 1990
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26 aprile 2000
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26 maggio 2022
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Art. 28. (Repressione della condotta antisindacale)
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e della attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove e' posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile .
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e' punito ai sensi dell' articolo 650 del codice penale .
L'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall' articolo 36 del codice penale .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83)) .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83)) .
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e della attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove e' posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile .
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e' punito ai sensi dell' articolo 650 del codice penale .
L'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall' articolo 36 del codice penale .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83)) .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83)) .
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- 1. La titolarità della contrattazione collettiva integrativa non è materia suscettibile di interpretazioni estensiveGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 24 maggio 2026 · 20.667301
[…] Tribunale di Reggio Emilia decreto ex art. 28 legge 300/1970 RG n.1434/2025) ma non possono in ogni caso costituire orientamenti consolidati in quanto sulle stesse non si è formato giudicato. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Potenza, sentenza 28/09/2021, n. 647Provvedimento: […] Regionale pro tempore, perché non rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 28 della legge n. 300/1970, con particolare riguardo alla nazionalità, e per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dal _1 . Nel merito, nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere sussistente la legittimazione attiva in capo al _1 per lo speciale rito di cui all'art. 28 della legge n. 300/1970, accertare e dichiarare l'assenza del requisito dell'antisindacalità nella condotta dell'Amministrazione e, per l'effetto, respingere il ricorso introduttivo proposto dal _1 , in quanto infondato in fatto e in diritto; […] 1. dichiara inammissibile il ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970 proposto dalLeggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- condotta antisindacale·
- art. 28 legge n. 300/1970·
- forze di polizia ad ordinamento militare·
- compensazione spese di lite·
- giurisdizione giudice ordinario·
- pubblico impiego non contrattualizzato·
- diritto di associazione sindacale