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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Ancona SECONDA SEZIONE CIVILE Il Presidente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1053 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(CF ) Parte_1 C.F._1
-appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Ancona
-contumace-
IN FATTO E DIRITTO
Letta l'opposizione proposta avverso il provvedimento in data 8.10.2024 con cui l'intestata Corte, sezione penale, ha provveduto a liquidare le competenze professionali della ricorrente in relazione all'attività difensiva svolta, quale difensore delle parti civili, la sig.ra Controparte_2
e della figlia ammesse al patrocinio a
[...] Controparte_3
spese dello Stato (decreti n. 149.2023 e n. 160/2023 -in atti), nell'ambito del procedimento penale R.G. C.APP. n. 717.2024- RGNR N. 1605/2023 a carico di;
Parte_2
1 rilevato che l'opponente lamenta l'inadeguata liquidazione delle proprie spettanze, ritenendola “non congrua”, sia “per il compenso riconosciuto” determinato in € 825,00, “che per il mancato rispetto dei parametri indicati nel Protocollo vigente per l'applicazione avanti alla Corte di Appello di
Ancona dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al Patrocinio a spese dello Stato (art. 74 TU Spese di Giustizia) sottoscritto in data
11.01.2023” deducendo la “complessità del giudizio;
Gravità del capo
d'imputazione; Reato contestato di particolare rilevanza in sede di violenza domestica in codice rosso;
svolgimento del procedimento Penale;
conferma totale della sentenza di condanna di primo grado con applicazione di una pena consistente e rilevante e pregio dell'attività prestata.” considerato che: la liquidazione operata nel provvedimento impugnato appare conforme ai vigenti parametri normativi previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 -
come modificato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022 - e corrispondente alle fasi dell'attività difensiva effettivamente svolta, che nel caso di specie comprendono le fasi di studio e decisionale, non risultando espletate attività diverse come affermato dalla stessa ricorrente in sede di opposizione.
Tenuto conto dell'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento in questione, conclusosi in un'unica udienza, e della natura delle questioni trattate, nonché dell'impegno professionale richiesto, va confermato l'importo liquidato
2 dalla Corte d'Appello di Ancona, che appare congruo avuto riguardo alla natura delle questioni trattate (oltre che conforme al Protocollo vigente per la liquidazione dei compensi professionali delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato presso la Corte d'Appello di Ancona).
Considerato che il non ha svolto attività difensiva non Controparte_1
deve provvedersi sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona il 9.04.2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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