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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 15.4.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3296/2024 R.G. Sezione Lavoro a cui è riunito quello di ATP
n. R.G. 1063/2023, vertente
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul minore , nato a [...] il [...], Persona_1
rapp.ti e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Gabriele Rinaldi e Antonio Ambrosino ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Napoli, alla Via Paolo della
Valle nn. 32/44, giusta procura in calce al ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
RICORRENTI contro
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca
Cuzzupoli e Davide Catalano, ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
Motivi della decisione
1 Con ricorso depositato in data 6.5.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto dinanzi a questo Giudice l' contestando le conclusioni rese dal CTU nel procedimento CP_1
di ATPO ex art. 445 bis comma 1 c.p.c. iscritto al n. R.G. 1063/2023, deducendo la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza e chiedendo la conseguente condanna dell' convenuto al pagamento dei relativi ratei, CP_1
con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
L' si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza del 15.4.2025, è pronunciata sentenza di cui è data lettura, all'esito della camera di consiglio.
Preliminarmente va affermata la tempestività della dichiarazione di dissenso e del successivo ricorso.
Ai sensi dell'art 445 bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie, il deposito della CTU è stato comunicato in data 11.3.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 9.4.2024 per cui tale termine è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. L'odierno ricorso è stato depositato il 6.5.2024 per cui anche detto termine perentorio è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo del giudizio è poi ammissibile in quanto sono in esso specificati i motivi della contestazione.
Si ricorda sul punto che, stante il contenuto della disposizione normativa, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Orbene, nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che il CTU non ha adeguatamente valutato la complessiva incidenza delle
2 patologie sulla capacità del minore. In particolare, gli istanti rimarcano che le patologie risultanti dalla documentazione medica versata in atti denotano la compromissione della capacità del minore di svolgere, in autonomia, gli atti della vita quotidiana e i compiti propri dell'età.
In realtà, tali doglianze, benché specifiche nel merito non appaiono fondate, come di seguito motivato. Infatti, a ben guardare, le doglianze della parte ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più grave di quello apprezzato dal CTU.
Il CTU nominato in fase di ATPO, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, ha accertato che le patologie da cui risulta affetta il minore non comportano danni funzionali significativi, tali cioè da Persona_1 determinare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Il consulente ha evidenziato all'esito dell'esame obiettivo che “L' eloquio appare ben organizzato sul piano fonologico e morfo -sintattico con un pensiero di tipo concreto. Non si rilevano particolari turbe intellettive e difficoltà nelle competenze linguistiche complesse.
Altresì sul piano emotivo non mostra anomala dipendenza dalla figura genitoriale, non evidenziando immaturità affettiva, e note di ansia prestazionale. Nel complesso si mostra calmo, sereno, sicuro di sé, non irrequieto e né oppositivo”.
Ha poi precisato che: “Nel minore non si rileva quel disturbo noto come disortografia, ossia incapacità di tradurre correttamente il linguaggio parlato in linguaggio scritto, né tantomeno disgrafia, che è la difficoltà di scrittura di lettere e numeri, mentre rilevanti appaiono i ritardi nella capacità di calcolo e nella fissazione di quegli elementi storici, geografici e letterari che alla sua età dovrebbero essere discretamente ancorati in ragione alla scuola frequentata”.
Ha quindi concluso che il minore conserva allo stato la propria capacità di linguaggio e ciò gli consente di interagire e di comunicare con gli altri e che residua una labilità attentiva e spunti oppositivo-provocatori.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute dell'istante, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni cui perviene. Infatti, il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla parte ricorrente ed emergenti dalla documentazione sanitaria depositata in atti, che è stata compiutamente e adeguatamente valutata.
3 Al riguardo, va rilevato che la documentazione già depositata nel fascicolo di ATPO e richiamata nel ricorso in opposizione evidenzia un quadro clinico sostanzialmente sovrapponibile a quello descritto dal CTU, caratterizzato da labilità attentiva e scarso controllo emozionale, che tuttavia l'ausiliario ha ritenuto non inficiante la capacità del minore.
Il consulente ha, inoltre, motivato sulla inidoneità delle patologie riscontrate nel minore a determinare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, requisito, quest'ultimo, necessario ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta.
A quanto esposto sinora si aggiunga la irrilevanza della documentazione successiva prodotta unitamente al ricorso in opposizione (cfr. progetto terapeutico riabilitativo individuale Asl
Caserta del 2023) che confermando il quadro patologico diagnosticato dal CTU di deficit nell'apprendimento scolastico, di instabilità attentiva evidenzia altresì un miglioramento nel linguaggio. Ed infatti non risulta prescritta alcuna logopedia, benché poi compiuta dal minore, come documentato.
In conclusione, si ritiene che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Pertanto, si ritiene che la relazione del CTU sia ben motivata, descrittiva delle concrete condizioni del minore e non suscettibile di censure sicché si non ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.,
10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite si dichiarano integralmente compensate tra le parti in ragione della controvertibilità degli esiti dell'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
4 a) rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, il 15.4.2025
5
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 15.4.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3296/2024 R.G. Sezione Lavoro a cui è riunito quello di ATP
n. R.G. 1063/2023, vertente
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul minore , nato a [...] il [...], Persona_1
rapp.ti e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Gabriele Rinaldi e Antonio Ambrosino ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Napoli, alla Via Paolo della
Valle nn. 32/44, giusta procura in calce al ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
RICORRENTI contro
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca
Cuzzupoli e Davide Catalano, ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
Motivi della decisione
1 Con ricorso depositato in data 6.5.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto dinanzi a questo Giudice l' contestando le conclusioni rese dal CTU nel procedimento CP_1
di ATPO ex art. 445 bis comma 1 c.p.c. iscritto al n. R.G. 1063/2023, deducendo la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza e chiedendo la conseguente condanna dell' convenuto al pagamento dei relativi ratei, CP_1
con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
L' si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza del 15.4.2025, è pronunciata sentenza di cui è data lettura, all'esito della camera di consiglio.
Preliminarmente va affermata la tempestività della dichiarazione di dissenso e del successivo ricorso.
Ai sensi dell'art 445 bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie, il deposito della CTU è stato comunicato in data 11.3.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 9.4.2024 per cui tale termine è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. L'odierno ricorso è stato depositato il 6.5.2024 per cui anche detto termine perentorio è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo del giudizio è poi ammissibile in quanto sono in esso specificati i motivi della contestazione.
Si ricorda sul punto che, stante il contenuto della disposizione normativa, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Orbene, nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che il CTU non ha adeguatamente valutato la complessiva incidenza delle
2 patologie sulla capacità del minore. In particolare, gli istanti rimarcano che le patologie risultanti dalla documentazione medica versata in atti denotano la compromissione della capacità del minore di svolgere, in autonomia, gli atti della vita quotidiana e i compiti propri dell'età.
In realtà, tali doglianze, benché specifiche nel merito non appaiono fondate, come di seguito motivato. Infatti, a ben guardare, le doglianze della parte ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più grave di quello apprezzato dal CTU.
Il CTU nominato in fase di ATPO, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, ha accertato che le patologie da cui risulta affetta il minore non comportano danni funzionali significativi, tali cioè da Persona_1 determinare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Il consulente ha evidenziato all'esito dell'esame obiettivo che “L' eloquio appare ben organizzato sul piano fonologico e morfo -sintattico con un pensiero di tipo concreto. Non si rilevano particolari turbe intellettive e difficoltà nelle competenze linguistiche complesse.
Altresì sul piano emotivo non mostra anomala dipendenza dalla figura genitoriale, non evidenziando immaturità affettiva, e note di ansia prestazionale. Nel complesso si mostra calmo, sereno, sicuro di sé, non irrequieto e né oppositivo”.
Ha poi precisato che: “Nel minore non si rileva quel disturbo noto come disortografia, ossia incapacità di tradurre correttamente il linguaggio parlato in linguaggio scritto, né tantomeno disgrafia, che è la difficoltà di scrittura di lettere e numeri, mentre rilevanti appaiono i ritardi nella capacità di calcolo e nella fissazione di quegli elementi storici, geografici e letterari che alla sua età dovrebbero essere discretamente ancorati in ragione alla scuola frequentata”.
Ha quindi concluso che il minore conserva allo stato la propria capacità di linguaggio e ciò gli consente di interagire e di comunicare con gli altri e che residua una labilità attentiva e spunti oppositivo-provocatori.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute dell'istante, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni cui perviene. Infatti, il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla parte ricorrente ed emergenti dalla documentazione sanitaria depositata in atti, che è stata compiutamente e adeguatamente valutata.
3 Al riguardo, va rilevato che la documentazione già depositata nel fascicolo di ATPO e richiamata nel ricorso in opposizione evidenzia un quadro clinico sostanzialmente sovrapponibile a quello descritto dal CTU, caratterizzato da labilità attentiva e scarso controllo emozionale, che tuttavia l'ausiliario ha ritenuto non inficiante la capacità del minore.
Il consulente ha, inoltre, motivato sulla inidoneità delle patologie riscontrate nel minore a determinare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, requisito, quest'ultimo, necessario ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta.
A quanto esposto sinora si aggiunga la irrilevanza della documentazione successiva prodotta unitamente al ricorso in opposizione (cfr. progetto terapeutico riabilitativo individuale Asl
Caserta del 2023) che confermando il quadro patologico diagnosticato dal CTU di deficit nell'apprendimento scolastico, di instabilità attentiva evidenzia altresì un miglioramento nel linguaggio. Ed infatti non risulta prescritta alcuna logopedia, benché poi compiuta dal minore, come documentato.
In conclusione, si ritiene che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Pertanto, si ritiene che la relazione del CTU sia ben motivata, descrittiva delle concrete condizioni del minore e non suscettibile di censure sicché si non ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.,
10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite si dichiarano integralmente compensate tra le parti in ragione della controvertibilità degli esiti dell'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
4 a) rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, il 15.4.2025
5
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine