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11 giugno 1970
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27 settembre 1995
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1 agosto 2013
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6 novembre 2025
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Art. 19. (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 312 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE.
delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unita' produttiva. (25) ((31))
Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. (16)
------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che l'abrogazione di cui alla lettera a) e l'abrogazione parziale di cui alla lettera b) del presente articolo hanno effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale. ------------- AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 23 luglio 2013, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda". ------------- AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 30 ottobre 2025, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 5/11/2025, n. 45), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 312 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE.
delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unita' produttiva. (25) ((31))
Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. (16)
------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che l'abrogazione di cui alla lettera a) e l'abrogazione parziale di cui alla lettera b) del presente articolo hanno effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale. ------------- AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 23 luglio 2013, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda". ------------- AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 30 ottobre 2025, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 5/11/2025, n. 45), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".
Commentari • 89
- 1. Sentenza Cassazione lavoro n. 21430/2015https://www.fiscoetasse.com/ · 16.111668
Dettagli prodotto Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 2015, n. 21430 In tema di trasferimento d'azienda, gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge n. 428 del 1990, art. 47, primo comma, nella formulazione della norma anteriore alla modifiche apportate dal d.lg. n. 18 del 2001, vanno assolti, ove siano presenti rappresentanze sindacali costituite a norma dell'art. 19 legge n. 300 del 1970, nei confronti delle medesime e delle relative associazioni di categoria, mentre, ove non siano presenti rappresentanze sindacali nelle unità produttive interessate dal trasferimento, nei confronti delle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Torino, sentenza 20/06/2023, n. 1252Provvedimento: […] CP_4 diventa irrilevante la circostanza secondo cui l'unità produttiva contenga più o meno di 15 lavoratori: come appena rilevato, la fonte del diritto era pattizia e non direttamente l'articolo 19 legge 300/1970, essendo invece lo Statuto dei Lavoratori richiamato solo al fine di stabilire quali fossero le prerogative della RSA.Leggi di più...
- Statuto dei Lavoratori·
- esame congiunto·
- art. 47 legge 428/1990·
- riconoscimento RSA·
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