CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4621 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Nicola SARACINO Presidente Gianluca MAURO PELLEGRINI Consigliere Giovanna GIANI' Consigliere rel. All'esito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al numero 2318 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024, vertente TRA
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, alla Via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli Uffici dell' Avvocatura Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Prezioso unitamente all'Avv. Rita Santo APPELLANTE E Controparte_1
(c.f.
[...]
), elettivamente domiciliata ni Roma, alla Via Duilio, n. 13 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Girolamo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20578/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 25/10/2019.
CONCLUSIONI Per l'appellante
- respingere la domanda avanzata in primo grado da
[...]
Controparte_2
[...] persona del suo Legale rappresentantep.t..
-dichiarare ed accertare: a)l'
[...]
Controparte_3
persona del Legale rappresentante p.t-agli
[...] obblighi assunti in forza della Determinazione regionale n. D3345 del
r.g. n. 1 12.08.2004e per l'effetto la legittimità del provvedimento regionale n.D3818 del 18.11.2009 avente ad oggetto la revoca dell'intervento denominato “Leadership, automotivazione e competenze trasferibili”, distinto cod.9945; b) la mancata riconoscibilità in favore di
[...]
Controparte_4
persona del Legale
[...] rappresentante p.t-delle spese rendicontate pari alla somma di euro 95.218,85 per i motivi esposti in narrativa;
c) il diritto della , a fronte dell'inadempimento di Parte_1 [...]
Controparte_2
[...] persona del Legale rappresentante p.t- al recupero della somma del finanziamento già erogato in suo favore per l'azione 9945 pari alla somma di euro 173.242,57, oltre interessi di legge a far data dall'erogazione fino al soddisfo.
Per la parte appellata
“rigettare integralmente i motivi di appello e pertanto confermare l'impugnata sentenza n. 20578/2019 del Tribunale di Roma. In via subordinata, accertare e dichiarare la riparametrazione del preventivo approvato nella scheda contabile di complessivi € 262.369,48 in applicazione e corrispondenza ai criteri applicati dalla Parte_1 in ordine al progetto cod. 9944 ed estesi al progetto 9945, a' sensi della DGR 1509/2002 par.
5.A.1. con riconoscimento di importo riparametrato ammissibile al finanziamento pari ad € 139.055,82, o altra somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma ha così deciso:
“il Tribunale, definitivamente pronunciando: a) dichiara l'illegittimità del provvedimento della
[...]
n. D3818 del Parte_2
18.11.2009 di revoca dell'intervento denominato “Leadership, automotivazione e competenze trasferibili”, distinto con il codice 9945, di non riconoscimento delle spese rendicontate di euro 95.218,85 e di recupero di euro 173.242,57; b) dichiara il diritto della “
[...]
Parte_3
” al
[...] finanziamento integrale dell'importo rendicontato e documentato;
c) rigetta la domanda riconvenzionale, d) condanna la , in Parte_1 persona del presidente pro-tempore, al pagamento spese processuali pari
r.g. n. 2 ad euro 4.700,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, la “
[...]
Parte_3
”
[...] conveniva in giudizio la , per ottenere la declaratoria Parte_1 dell'illegittimità del provvedimento della
[...]
n. D3818 del 18.11.2009 di Parte_2 revoca dell'intervento denominato “Leadership, automotivazione e competenze trasferibili”, distinto con il codice 9945, di non riconoscimento delle spese rendicontate di euro 95.218,85 e di recupero di euro 173.242,57, nonché la declaratoria del diritto al finanziamento integrale dell'importo rendicontato e documentato. Parte attrice esponeva che la revocava l'intervento ed Parte_1 il finanziamento in base all'assunto della inesistenza dei requisiti minimi di durata, vale dire l'80% delle ore previste, dell'azione formativa, essendo state realizzate centosei ore rispetto alle duecento preventivate;
che, invece, il progetto aveva per oggetto lo svolgimento di attività formativa non in aula, bensì con modalità di formazione a distanza FAD;
che tutti gli avvisi pubblici della relativi al Programma Operativo Parte_1
Regionale (POR) Obiettivo 3 FSE 2000-2006 prevedevano che un'ora con modalità FAD doveva essere conteggiata quanto due ore di lezioni frontali in aula, di guisa che dovevano ritenersi rispettate le duecento ore previste, come del resto aveva riconosciuto la per fattispecie Parte_1 identiche e che, sotto altro profilo, la non ammissibilità di spese per euro 95.218,85 era errata, atteso che su punto era fornita adeguata documentazione. Si costituiva la , eccependo che il bando di cui alla Parte_1 determinazione dirigenziale n. D3345 del 12.8.2004 non prevedeva come criterio di conteggio la equivalenza tra una ora di FAD e due ore di lezione frontale, che non sussistevano i presupposti per la riparametrazione delle ore e che la rendicontazione non era presentata nei termini, nonché proponendo domanda riconvenzionale di declaratoria dell'inadempimento di parte attrice e di condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 173.242,57, oltre interessi”.
A fondamento della prima decisione, il Tribunale ha così motivato:
“La rendicontazione dei corsi finanziati con contributi comunitari è disciplinata dalla D.G.R. n. 1509 del 21.11.2002 e dall'allegata direttiva, la quale prevede espressamente all'art.
4.E.3.e che “Le attività svolte con una durata inferiore all'80% delle ore corso previste non potranno essere Parte ammesse alla contribuzione del , pertanto verranno revocate le
r.g. n. 3 autorizzazioni rilasciate e la Regione provvederà al recupero delle somme anticipate”. Circostanza pacifica è che le ore sono state centosei, ma parte attrice rileva la equivalenza tra una ora di FAD e due ore di lezione frontale, con relativa integrazione di tutte le duecento ore di corso previste. Orbene, pur se il bando di cui alla determinazione dirigenziale n. D3345 del 12.8.2004 nulla dice in ordine alla equivalenza tra una ora di FAD e due ore di lezione frontale, gli avvisi pubblici della Parte_1 relativi al Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo 3 FSE 2000- 2006 contengono questa equivalenza (si vedano doc.ti nn. 13, 15 e 16 fascicolo di parte attrice) la quale, dunque, deve ritenersi criterio generale in materia. Del resto, con riferimento ad un progetto di finanziamento identico, codice n. 9944, e dunque nella medesima fattispecie in esame, la stessa
riconosce questo criterio di conteggio. Parte_1
In particolare, nella nota della prot. n. 86936 del Parte_1
20.9.2010, in atti, è dato leggere che “La D.G.R. 1509/2002 specifica nel parag.
4.E.3 che “le attività svolte con una durata inferiore all'80% delle ore corso previste non potranno essere ammesse alla contribuzione del FSE, pertanto verranno revocate le autorizzazioni lasciate e la Regione provvederà al recupero delle somme anticipate”. E' opportuno, tuttavia, considerare che l'attività di cui trattasi, svolta in FAD (Formazione a distanza), agisce in un quadro normativo poco aggiornato e non pienamente definito e che esistono atti e documenti della in Parte_1 base ai quali, per alcuni avvisi, un'ora di formazione a distanza si riteneva dovesse essere conteggiata come due ore di formazione in aula. Tenuto conto di quanto esposto, si ritiene di non dover procedere, pertanto, alla revoca del finanziamento, ma si da seguito all'applicazione della riparametrazione del preventivo approvato nella scheda contabile, considerando l'effettivo numero di ore realizzate (106 ore) in base ai criteri della D.G.R. 1509/2002 (parag.
5.A.1.) e il parametro ora/allievo che risulta pari a 6,50 (importo approvato/ore previste/allievi)”. Dunque, il requisito del rispetto dell'80% delle ore del corso deve ritenersi rispettato dalla CNA. Per quanto concerne la mancata rendicontazione nei termini e la non ammissibilità delle spese per euro 95.218,85, si osserva che con nota n. 105 del 23.3.2009 (doc.to n. 5 fascicolo parte attrice) la “Ecipa Lazio” ha controdedotto al controllo di 1°livello ex post POR obiettivo 3 FESE 2000/2006 del 5.6.2008 di cui alla nota della n. 13962 del Pt_1
4.2.2009. In tale nota la non ammissibilità delle spese era motivata per la tardiva presentazione del rendiconto e per la mancata indicazione delle ore di partecipazione alle lezioni nell'attestato di frequenza/profitto. In data 20.7.2009 la chiedeva una ulteriore integrazione per Pt_1
r.g. n. 4 chiarimenti e documentazione nel termine di trenta giorni, cui la “Ecipa Lazio” rispondeva in data 23.7.2009, mentre con nota n. 300 del 26.10.2009 la ritenendo persistenti le irregolarità, comunicava la Pt_1 revoca del corso n. 9945. A fronte di questa nota, la “Ecipa Lazio” proponeva apposita istanza di riesame con nota n. 332 del 27.11.2009, allegando alla stessa perizia tecnica con la quale si attestava “che in relazione alle voci di costo sotto indicate, l'affidamento a terzi non ha comportato un aggravio di spesa, essendo i compensi allineati ai valori di mercato”, mentre la delibera della Giunta Regionale n. 12 del 13.1.2010 prevede espressamente la possibilità
“in applicazione del principio di equità e di buona amministrazione” di riesaminare, appunto su istanza di parte, le singoli posizioni, previsione ripresa dalla determinazione n. D0310 del 4.2.2010, stabilendo così, dunque, una sanatoria. Il provvedimento della Parte_2
n. D3818 del 18.11.2009, a fronte di questa
[...] istanza di riesame e dell'allegata perizia, nulla ha detto, limitandosi a non ritenere idonea la “documentazione esibita a sanare le irregolarità riscontrate”. Orbene, questa motivazione di risposta alla motivata e documentata istanza di riesame, deve ritenersi generica e non sufficiente, in particolare con riferimento ad un provvedimento molto gravoso quale è quello di revoca di un finanziamento e di non riconoscimento di spese per un importo di euro 95.218,85. In definitiva, in accoglimento delle domande di parte attrice ed in rigetto della riconvenzionale, è dichiarata la illegittimità del provvedimento di revoca del finanziamento e di non riconoscimento delle spese rendicontate di euro 95.218,85 ed è accertato diritto al finanziamento integrale”
Ha interposto appello la , svolgendo le seguenti Parte_1 censure: Con un primo e articolato motivo, vengono censurati i rilievi di cui alle pagine 3 e 4 della decisione gravata, con cui il Tribunale ha ritenuto applicabile, al caso di specie, la D.G.R. n.1509/2002 avente ad oggetto la direttiva in materia di gestione e rendicontazione degli interventi formativi finanziati dalla così affermando: “La rendicontazione dei corsi Pt_1 finanziati con contributi comunitari è disciplinata dalla D.G.R. n. 1509 del 21.11.2002 e dall'allegata direttiva, la quale prevede espressamente all'art.
4.E.3.e che “Le attività svolte con una durata inferiore all'80% delle ore corso previste non potranno essere ammesse alla contribuzione Parte del , pertanto verranno revocate le autorizzazioni rilasciate e la Regione provvederà al recupero delle somme anticipate”. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare, in via prioritaria, la r.g. n. 5 lex specialis indicata dalla dalla determinazione dirigenziale Parte_1
n.D3345 del 12.8.2004 (cfr. doc. n.6 in fasc. primo grado ). Parte_1
Con la censura, la parte adduce la Violazione e falsa applicazione di legge: violazione e falsa applicazionedell'art.1218 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art.1178, 1218,1453 c.c.; violazione art.12 disp. prel. c.c.; Violazione art. 2727 c.c; Violazione e falsa applicazione del Bando n.D3345 del 12.8.2004 contenuto nella Determinazione regionale n.D3345 del 12.08.2004 (cfr. doc. 6 fasc. primo grado Reg. ) che costituendo Pt_1 la Lex specialis indica le modalità di erogazione e revoca del contributo dei fondi europei – Fondo Sociale Europeo-erogati per il tramite della;
Erronea e falsa motivazione. Parte_1
In dettaglio, e sul piano fattuale, fa rilevare:
- che le ore svolte dal soggetto finanziato sono state solo 106, dunque, è stato svolto un numero inferiore rispetto al limite minimo di 200 stabilito dal Bando;
- che, ciononostante, il Tribunale aveva ritenuto adempiuta la prestazione, per avere l'appellata raggiunto e superato il numero di monte ore, in quanto svolte in modalità di Formazione a Distanza (FAD, di seguito, per brevità) ritenendole equivalenti a 2ore di lezione frontale.
- viceversa, la prestazione non poteva dirsi adempiuta in quanto la determinazione dirigenziale n.D3345 del 12.08.2004 di concessione del finanziamento non contemplava l'ipotesi dell'equivalenza di 1 ora in modalità FAD a 2 ore di lezione frontale;
invero a pag.9 del bando allegato alla determinazione D3345/2004 si leggeva esplicitamente che: ”La durata massima degli interventi formativi previsti sinora in questa sezione è di 200 ore e la certificazione rilasciabile è il solo attestato di frequenza, trattandosi di incrementi di saper omogenei e relativi all'attività svolta e deve concludersi nell'arco temporale di 12 mesi dall'attività.”; ciò nonostante il Tribunale, per superare la mancanza di una apposita previsione, nella D3345/2004, del rapporto di equivalenza ore svolte in modalità FAD e Aulaprevisione, ha ritenuto applicabili, al caso di specie, altri e diversi avvisi pubblici della relativi al Programma Operativo Regionale (POR) Parte_1
Obiettivo 3 FSE 2000-2006, versati in atti, ed adottati dalla Pt_1
in relazione ad altri finanziamenti che indicavano la predetta
[...] equivalenza;
così opinando, il Giudice di prime cure aveva errato, arrivando addirittura a considerare, quale criterio generale operante in materia, quello dell'equivalenza di un'ora di lezione in modalità FAD a due ore in aula, pur nella totale assenza di qualsiasi riferimento nel Bando-Determinazione dirigenziale regionale n.D3345 del 12.08.2004 (doc. 6 in fasc. parte Reg. Lazio), peraltro erroneamente applicando la D.G.R.n.1509/2002 e l'allegata direttiva, ed in particolare il punto 4.E.
3. intitolato “Riparametrazione sovvenzione autorizzata a r.g. n. 6 preventivo che prevede “Le attività svolte in modalità con una durata inferiore all'80% delle ore corso previste non potranno essere ammesse alla contribuzione del FSE, pertanto verranno revocate le autorizzazioni rilasciate e laRegione Lazio provvederà al recupero delle somme anticipate.”;
- non ricorrevano, infatti, i presupposti per la riparametrazione, come previsti nel punto 5.A.1 e che poteva essere applicata solo nei seguenti casi: 1) se il numero allievi effettivamente frequentanti risultava, al momento dell'inizio del corso o al termine del 10% delle ore di forma zione, inferiore a quello previsto dalla scheda contabile;
2) se il numero dei partecipanti effettivi risulta inferiore al 75% di quello inserito a preventivo nella scheda contabile. Solo in tali due casi, osserva la parte, interveniva l'applicazione dell'articolo della Direttiva alla D.G.R. n 1509/2002 richiamato dal Tribunale. Era dunque errata la applicazione di tale riparametrazione e nell'applicare in via analogica la disciplina prevista in una fattispecie analoga;
- aveva, altresì, errato il Tribunale nel considerare rilevante il contenuto della Nota della rott punto n. 86936 del 20/09/2010 con Parte_1 la quale la aveva espresso la volontà di considerare Parte_1
l'equivalenza di due ore fa ad un'ora svolta in aula;
rilevava infatti che se l'amministrazione avesse veramente ritenuto applicabile il principio dell'equivalenza avrebbe potuto procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento. Con il secondo motivo (rubricato; Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo–Violazione e falsa applicazione art. 5 della Legge 2248/1865; Violazione e falsa applicazione art. 5 c.p.c.; Violazione art.112c.p.c.; Violazione e falsa applicazione L.241/1990, art. 2 e 3; Violazione e falsa applicazione di legge: violazione e falsa applicazionedell'art.1218 c.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art.1453 c.c.; violazione art.12 disp. prel. c.c.; Violazione e falsa applicazione del Bando n.D3345 del 12.8.2004 contenuto nella Determinazione regionale n.D3345 del 12.08.2004 (cfr. doc. 6 fasc. primo grado Reg. Lazio) che costituendo la Lex specialis indica le modalità di erogazione e revoca del contributo dei fondi europei –Fondo Sociale Europeo-erogati per il tramite della Pt_1
; Erronea e falsa motivazione), l'appellante sostiene che la revoca
[...] dell'intervento da parte dell'amministrazione era dipesa anche dall'accertamento di altre violazioni tra le quali la presentazione dei rendiconti finali oltre il termine massimo stabilito dall'articolo 4.E.
3.i della D.G.R. 1509 del 2000 in 90 giorni dalla conclusione delle attività formative. Inoltre, e sempre in violazione del richiamato articolo 4.E.
3.i l'Ente non aveva mai dimostrato di aver inviato in data 30 gennaio 2007, come pure sostenuto la prima relazione finale del progetto, né di aver indicato le ore di partecipazione alle elezioni nell'attestato di r.g. n. 7 frequenza profitto. Il Tribunale, pur avendo dato atto che l'Amministrazione, con Nota n. 13962 del 4.02.2009 aveva provveduto alle contestazioni nei confronti dell'erogatore, aveva ritenuto fondate le controdeduzioni fornite da Contro
con nota n.105 del 23.03.2009 e per l'effetto irrilevante la nota n.300 del 26.10.2009 con la quale la ritenendo, invece, Pt_1 persistenti le irregolarità, aveva comunicato la revoca del corso n.9945. Infatti, il Tribunale, anche in considerazione dell'ingente importo oggetto di revoca – € 95.218,85-, ha giudicato la successiva istanza di Contro riesame Prot. n.332 del 27.11.2009 della , unitamente all'allegata relazione tecnica, in forza della risposta negativa dell'Amministrazione che, a parere del Giudice, era generica e non sufficiente a motivarne il rigetto, benchè l'Amministrazione avesse ritenuto non idonea e non sufficiente la documentazione esibita a sanare le irregolarità contestate. Secondo la parte, con tale passaggio motivazionale, il Tribunale aveva violato le norme in materia di giurisdizione, avendo travalicato i poteri attribuiti dall'art. 5 c.p.c., giudicando generica e non sufficiente la motivazione di diniego regionale all'istanza di riesame presentata dal CNA. Così operando, il giudice aveva di fatto disapplicato un provvedimento amministrativo direttamente incidente sulla vicenda senza neanche che fosse stata formulata apposita domanda da parte dell'attrice. A fronte delle inadempienze incontestabili il Tribunale Contro avrebbe dovuto accertare l'inadempimento da parte di sia per non aver raggiunto le 200 ore di lezione in modalità FAD che per avere inviato in ritardo alla la documentazione e contabile. Parte_1
Si è opposta al gravame la CNA chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado. L'appello è infondato. Non è contestato fra le parti:
- che, nell'ambito del Progetto POR del Fondo Sociale Europa per gli anni 2000-2006, con un'unica Determinazione Dirigenziale n. 2982 del 5.07.2005, la aveva ammesso al finanziamento n. 4 Parte_1 progetti (9942-9943-9944-9945) tutti caratterizzati da azioni formative svolte in modalità FAD;
- che l'attività formativa oggetto del progetto cod 9945 per cui e causa Contro era realizzata dalla in modalità fad forma azione a distanza e non in modalità frontale con presenza in aula degli allievi;
era svolta con 106 ore di formazione in FAD rispetto alle 200 previste.
- che la aveva revocato il finanziamento sulla premessa della Pt_1 inosservanza del requisito minimo di durata (80% delle ore previste nel progetto), a causa della effettuazione di un monte ore di n. 106, pari al 53% delle ore preventivate) e, in secondo luogo, per la asserita non idoneità della documentazione prodotta a sanare le irregolarità riscontrate con la verifica di I livello.
r.g. n. 8 Con l'odierno appello, la insiste nella conferma della Pt_1 revoca, facendo rilevare che la Determinazione Dirigenziale di approvazione del Bando D3345 del 12.08.2004 non contemplerebbe l'ipotesi di equivalenza di un'ora in modalità FAD con due ore di lezione frontale, invece ammessa dal Tribunale. Il primo Ufficio aveva infondatamente escluso tale inosservanza e ritenuto di applicare il criterio dell'equivalenza tra un'ora in FAD e quattro ore di formazione frontale, rinvenibile negli avvisi pubblici della relativi al Parte_1
Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo 3 FSE 2000-2006, anche tenuto conto del fatto che con riferimento ad un progetto di finanziamento identico (n. 9944), la aveva riconosciuto tale Pt_1 criterio di conteggio. Rilevava anche che l'attività di che trattasi operava in un quadro normativo poco chiaro e aggiornato, con la conseguenza che doveva farsi riferimento ad altri avvisi della Pt_1 contenenti il suddetto criterio di riparametrazione. In definitiva, secondo il Tribunale alla mancata previsione - nell'avviso (bando) pubblico D3345 del 12.08.2004 - del criterio di equivalenza si poteva supplire dal rilievo della ammissione a finanziamento con unica determinazione dirigenziale D2982 del 5.07.2005 e con il rinvio ad altri avvisi pubblici.
Le censure non valgono a sovvertire la prima decisione. La materia è regolamentata dalla Delibera di Giunta Regionale 1509/2002 e relativa Direttiva allegata che, al punto 4.E.
3.e, prevede che “le attività svolte con una durata inferiore rispetto all'80% delle ore previste dal corso non potranno essere ammesse alla contribuzione FSE. Pertanto verranno revocate le autorizzazioni rilasciate e la provvederà al recupero delle somme anticipate”. Pt_1
E' vero, da un lato, quanto dedotto dalla ovvero che non Pt_1 risulta, in tale direttiva, alcuna disposizione che autorizzi un conteggio doppio delle ore di formazione svolte a seconda delle modalità di svolgimento dell'attività di formazione. L'avviso pubblico approvato con Determina del Direttore Generale prevede una durata massima di 200 ore ma non contempla alcuna norma di equivalenza, richiamando, per quanto non espressamente disciplinato, e fra le altre disposizioni, la DGR 1509/2002. Parimenti, il corpus delle due discipline di riferimento conforta la tesi della secondo cui il bando, quale Pt_1 lex specialis che contiene la disciplina negoziale della erogazione del finanziamento, non prevede la riparametrazione invocata. Tuttavia, nel caso di specie, la circostanza - già valorizzata dal primo giudice - per cui altri avvisi di gara relativi a progetti analoghi prevedessero una modalità di conteggio doppio e che, in simili casi, la abbia conteggiato diversamente le ore di formazione a distanza Pt_1
r.g. n. 9 (FAD) pare anche a questa Corte sufficiente ad escludere l'inadempimento contestato. Valga in proposito il corredo documentale prodotto dalla parte appellata già in primo grado
1) il contenuto della Nota 20.09.2010 n. 86936 dove la Pt_1 esprimendosi con riferimento al diverso progetto n. 9444, ha applicato la riparametrazione delle ore (non procedendo alla revoca) ( “ è opportuno, tuttavia, considerare che l'attività di cui trattasi, svolta in FAD (formazione a distanza) agisce in un quadro normativo poco aggiornato e non pienamente definito e che esistono atti e documenti della in base ai quali, per alcuni avvisi, un'ora di Parte_1 formazione a distanza si riteneva dovesse essere conteggiata come due ore di formazione in aula”);
2) Il contenuto della nota Prot. UO5092212 del 10.10.2017 (prodotta in primo grado all'udienza del 12-10-2017) emessa nell'ambito del contenzioso già insorto e nella quale si legge:
Dal combinato disposto dei due provvedimenti è dunque giocoforza concludere come la abbia infine ammesso l'estensione del Pt_1 criterio di riparametrazione anche al progetto 9945. Rileva, in particolare, la nota sub 2) che, ad avviso del , ha Pt_4 valenza interpretativa circa le modalità di esecuzione del progetto n. 9445 nonchè, lato sensu, portata ammissiva, anche perché emesso nel contesto del lungo contenzioso insorto fra le parti riguardo al progetto di cui è causa. Se ne ritiene dunque la attitudine ad inficiare la formalistica lettura dei fatti oggi proposta con l'atto di impugnazione, rivelando la ancipite e contraddittoria condotta negoziale assunta dalla Pt_1
Né ha saputo l'Ente impugnante prendere posizione - né in primo né in secondo grado – sulla portata del predetto, e decisivo, documento prodotto dalla parte. Il motivo va dunque respinto.
Con il secondo motivo (rubricato Difetto di giurisdizione del Giudice
r.g. n. 10 ordinario in favore del Giudice Amministrativo–Violazione e falsa applicazione art. 5 della Legge 2248/1865; Violazione e falsa applicazione art. 5 c.p.c.; Violazione art.112c.p.c.; Violazione e falsa applicazione L.241/1990, art. 2 e 3; Violazione e falsa applicazione di legge: violazione e falsa applicazionedell'art.1218 c.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art.1453 c.c.; violazione art.12 disp. prel. c.c.; Violazione e falsa applicazione del Bando n.D3345 del 12.8.2004contenuto nella Determinazione regionale n.D3345 del 12.08.2004 (cfr. doc. 6 fasc. primo grado Reg. Lazio) che costituendo la Lex specialis indica le modalità di erogazione e revoca del contributo dei fondi europei Sociale Europeo-erogati per il CP_5 tramite della;
Erronea e falsa motivazione”. Parte_1
Con il motivo in esame, la parte censura la sentenza nella parte in cui - nel respingere le domande riconvenzionali della ( di cui ai Pt_1 punti b) e c) dell'atto di appello) di accertamento della non riconoscibilità delle spese rendicontate per la somma di € 95.218,85 e di restituzione della somma di € 173.242,57, oltre interessi, pari all'importo del finanziamento già erogato - , ha ritenuto “generica e non sufficiente” la risposta fornita dalla stessa (con nota del 18.11.2009) alla Pt_1 Contro istanza di riesame ( 23.03.2009) con la quale la aveva chiesto, per l'appunto, nuovo esame della propria posizione. Con tali rilievi, osserva la appellante, il Tribunale avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione, disapplicando il provvedimento di revoca in mancanza, peraltro, di alcuna corrispondente domanda da parte della interessata. Di contro, a fronte dell'inadempimento della Contro
per non aver raggiunto le 200 ore e per aver inviato in ritardo la documentazione contabile, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le domande riconvenzionali. Anche tale motivo è infondato. Le motivazioni della revoca dell'intervento di cui alla Determina D 3818 di cui è causa (rectius: della sua non ammissibilità per € 95.218,85) si riferiscono alla mancata produzione di documentazione idonea a giustificare la spesa, dalla ritenuta non idonea “a Pt_1 sanare le irregolarità” riscontrate, con motivazione reputata inidonea dal Tribunale. La censura in esame è dunque decentrata rispetto alle ragioni espresse nel provvedimento di revoca di cui è causa. Non è altresì fondata del resto la generica prospettazione circa il presunto sconfinamento dai limiti della giurisdizione, restando insuperato il dato
- correttamente stigmatizzato dal primo giudice - di una revoca sostanzialmente immotivata, non avendo la in sede Pt_1 processuale, provveduto ad smentire, con dati concreti, la genericità della decisione assunta.
r.g. n. 11 Le spese del doppio grado, atteso il rigetto dell'appello, vanno regolate secondo la soccombenza e liquidate in base al valore della domanda. A carico della soccombente va dichiarata la ricorrenza delle Pt_1 condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 30.05.2002 n. 115
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dalla avverso la sentenza n. Parte_1
20578/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 25.10.2019, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna la , come rappresentata alla rifusione, in Parte_1 favore della
[...]
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., delle spese del
[...] grado di appello che liquida in complessivi € 10.000 oltre Iva Cpa e spese generali al 15%
- dichiara la ricorrenza, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 08/07/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna Gianì Nicola Saracino
r.g. n. 12
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, alla Via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli Uffici dell' Avvocatura Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Prezioso unitamente all'Avv. Rita Santo APPELLANTE E Controparte_1
(c.f.
[...]
), elettivamente domiciliata ni Roma, alla Via Duilio, n. 13 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Girolamo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20578/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 25/10/2019.
CONCLUSIONI Per l'appellante
- respingere la domanda avanzata in primo grado da
[...]
Controparte_2
[...] persona del suo Legale rappresentantep.t..
-dichiarare ed accertare: a)l'
[...]
Controparte_3
persona del Legale rappresentante p.t-agli
[...] obblighi assunti in forza della Determinazione regionale n. D3345 del
r.g. n. 1 12.08.2004e per l'effetto la legittimità del provvedimento regionale n.D3818 del 18.11.2009 avente ad oggetto la revoca dell'intervento denominato “Leadership, automotivazione e competenze trasferibili”, distinto cod.9945; b) la mancata riconoscibilità in favore di
[...]
Controparte_4
persona del Legale
[...] rappresentante p.t-delle spese rendicontate pari alla somma di euro 95.218,85 per i motivi esposti in narrativa;
c) il diritto della , a fronte dell'inadempimento di Parte_1 [...]
Controparte_2
[...] persona del Legale rappresentante p.t- al recupero della somma del finanziamento già erogato in suo favore per l'azione 9945 pari alla somma di euro 173.242,57, oltre interessi di legge a far data dall'erogazione fino al soddisfo.
Per la parte appellata
“rigettare integralmente i motivi di appello e pertanto confermare l'impugnata sentenza n. 20578/2019 del Tribunale di Roma. In via subordinata, accertare e dichiarare la riparametrazione del preventivo approvato nella scheda contabile di complessivi € 262.369,48 in applicazione e corrispondenza ai criteri applicati dalla Parte_1 in ordine al progetto cod. 9944 ed estesi al progetto 9945, a' sensi della DGR 1509/2002 par.
5.A.1. con riconoscimento di importo riparametrato ammissibile al finanziamento pari ad € 139.055,82, o altra somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma ha così deciso:
“il Tribunale, definitivamente pronunciando: a) dichiara l'illegittimità del provvedimento della
[...]
n. D3818 del Parte_2
18.11.2009 di revoca dell'intervento denominato “Leadership, automotivazione e competenze trasferibili”, distinto con il codice 9945, di non riconoscimento delle spese rendicontate di euro 95.218,85 e di recupero di euro 173.242,57; b) dichiara il diritto della “
[...]
Parte_3
” al
[...] finanziamento integrale dell'importo rendicontato e documentato;
c) rigetta la domanda riconvenzionale, d) condanna la , in Parte_1 persona del presidente pro-tempore, al pagamento spese processuali pari
r.g. n. 2 ad euro 4.700,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, la “
[...]
Parte_3
”
[...] conveniva in giudizio la , per ottenere la declaratoria Parte_1 dell'illegittimità del provvedimento della
[...]
n. D3818 del 18.11.2009 di Parte_2 revoca dell'intervento denominato “Leadership, automotivazione e competenze trasferibili”, distinto con il codice 9945, di non riconoscimento delle spese rendicontate di euro 95.218,85 e di recupero di euro 173.242,57, nonché la declaratoria del diritto al finanziamento integrale dell'importo rendicontato e documentato. Parte attrice esponeva che la revocava l'intervento ed Parte_1 il finanziamento in base all'assunto della inesistenza dei requisiti minimi di durata, vale dire l'80% delle ore previste, dell'azione formativa, essendo state realizzate centosei ore rispetto alle duecento preventivate;
che, invece, il progetto aveva per oggetto lo svolgimento di attività formativa non in aula, bensì con modalità di formazione a distanza FAD;
che tutti gli avvisi pubblici della relativi al Programma Operativo Parte_1
Regionale (POR) Obiettivo 3 FSE 2000-2006 prevedevano che un'ora con modalità FAD doveva essere conteggiata quanto due ore di lezioni frontali in aula, di guisa che dovevano ritenersi rispettate le duecento ore previste, come del resto aveva riconosciuto la per fattispecie Parte_1 identiche e che, sotto altro profilo, la non ammissibilità di spese per euro 95.218,85 era errata, atteso che su punto era fornita adeguata documentazione. Si costituiva la , eccependo che il bando di cui alla Parte_1 determinazione dirigenziale n. D3345 del 12.8.2004 non prevedeva come criterio di conteggio la equivalenza tra una ora di FAD e due ore di lezione frontale, che non sussistevano i presupposti per la riparametrazione delle ore e che la rendicontazione non era presentata nei termini, nonché proponendo domanda riconvenzionale di declaratoria dell'inadempimento di parte attrice e di condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 173.242,57, oltre interessi”.
A fondamento della prima decisione, il Tribunale ha così motivato:
“La rendicontazione dei corsi finanziati con contributi comunitari è disciplinata dalla D.G.R. n. 1509 del 21.11.2002 e dall'allegata direttiva, la quale prevede espressamente all'art.
4.E.3.e che “Le attività svolte con una durata inferiore all'80% delle ore corso previste non potranno essere Parte ammesse alla contribuzione del , pertanto verranno revocate le
r.g. n. 3 autorizzazioni rilasciate e la Regione provvederà al recupero delle somme anticipate”. Circostanza pacifica è che le ore sono state centosei, ma parte attrice rileva la equivalenza tra una ora di FAD e due ore di lezione frontale, con relativa integrazione di tutte le duecento ore di corso previste. Orbene, pur se il bando di cui alla determinazione dirigenziale n. D3345 del 12.8.2004 nulla dice in ordine alla equivalenza tra una ora di FAD e due ore di lezione frontale, gli avvisi pubblici della Parte_1 relativi al Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo 3 FSE 2000- 2006 contengono questa equivalenza (si vedano doc.ti nn. 13, 15 e 16 fascicolo di parte attrice) la quale, dunque, deve ritenersi criterio generale in materia. Del resto, con riferimento ad un progetto di finanziamento identico, codice n. 9944, e dunque nella medesima fattispecie in esame, la stessa
riconosce questo criterio di conteggio. Parte_1
In particolare, nella nota della prot. n. 86936 del Parte_1
20.9.2010, in atti, è dato leggere che “La D.G.R. 1509/2002 specifica nel parag.
4.E.3 che “le attività svolte con una durata inferiore all'80% delle ore corso previste non potranno essere ammesse alla contribuzione del FSE, pertanto verranno revocate le autorizzazioni lasciate e la Regione provvederà al recupero delle somme anticipate”. E' opportuno, tuttavia, considerare che l'attività di cui trattasi, svolta in FAD (Formazione a distanza), agisce in un quadro normativo poco aggiornato e non pienamente definito e che esistono atti e documenti della in Parte_1 base ai quali, per alcuni avvisi, un'ora di formazione a distanza si riteneva dovesse essere conteggiata come due ore di formazione in aula. Tenuto conto di quanto esposto, si ritiene di non dover procedere, pertanto, alla revoca del finanziamento, ma si da seguito all'applicazione della riparametrazione del preventivo approvato nella scheda contabile, considerando l'effettivo numero di ore realizzate (106 ore) in base ai criteri della D.G.R. 1509/2002 (parag.
5.A.1.) e il parametro ora/allievo che risulta pari a 6,50 (importo approvato/ore previste/allievi)”. Dunque, il requisito del rispetto dell'80% delle ore del corso deve ritenersi rispettato dalla CNA. Per quanto concerne la mancata rendicontazione nei termini e la non ammissibilità delle spese per euro 95.218,85, si osserva che con nota n. 105 del 23.3.2009 (doc.to n. 5 fascicolo parte attrice) la “Ecipa Lazio” ha controdedotto al controllo di 1°livello ex post POR obiettivo 3 FESE 2000/2006 del 5.6.2008 di cui alla nota della n. 13962 del Pt_1
4.2.2009. In tale nota la non ammissibilità delle spese era motivata per la tardiva presentazione del rendiconto e per la mancata indicazione delle ore di partecipazione alle lezioni nell'attestato di frequenza/profitto. In data 20.7.2009 la chiedeva una ulteriore integrazione per Pt_1
r.g. n. 4 chiarimenti e documentazione nel termine di trenta giorni, cui la “Ecipa Lazio” rispondeva in data 23.7.2009, mentre con nota n. 300 del 26.10.2009 la ritenendo persistenti le irregolarità, comunicava la Pt_1 revoca del corso n. 9945. A fronte di questa nota, la “Ecipa Lazio” proponeva apposita istanza di riesame con nota n. 332 del 27.11.2009, allegando alla stessa perizia tecnica con la quale si attestava “che in relazione alle voci di costo sotto indicate, l'affidamento a terzi non ha comportato un aggravio di spesa, essendo i compensi allineati ai valori di mercato”, mentre la delibera della Giunta Regionale n. 12 del 13.1.2010 prevede espressamente la possibilità
“in applicazione del principio di equità e di buona amministrazione” di riesaminare, appunto su istanza di parte, le singoli posizioni, previsione ripresa dalla determinazione n. D0310 del 4.2.2010, stabilendo così, dunque, una sanatoria. Il provvedimento della Parte_2
n. D3818 del 18.11.2009, a fronte di questa
[...] istanza di riesame e dell'allegata perizia, nulla ha detto, limitandosi a non ritenere idonea la “documentazione esibita a sanare le irregolarità riscontrate”. Orbene, questa motivazione di risposta alla motivata e documentata istanza di riesame, deve ritenersi generica e non sufficiente, in particolare con riferimento ad un provvedimento molto gravoso quale è quello di revoca di un finanziamento e di non riconoscimento di spese per un importo di euro 95.218,85. In definitiva, in accoglimento delle domande di parte attrice ed in rigetto della riconvenzionale, è dichiarata la illegittimità del provvedimento di revoca del finanziamento e di non riconoscimento delle spese rendicontate di euro 95.218,85 ed è accertato diritto al finanziamento integrale”
Ha interposto appello la , svolgendo le seguenti Parte_1 censure: Con un primo e articolato motivo, vengono censurati i rilievi di cui alle pagine 3 e 4 della decisione gravata, con cui il Tribunale ha ritenuto applicabile, al caso di specie, la D.G.R. n.1509/2002 avente ad oggetto la direttiva in materia di gestione e rendicontazione degli interventi formativi finanziati dalla così affermando: “La rendicontazione dei corsi Pt_1 finanziati con contributi comunitari è disciplinata dalla D.G.R. n. 1509 del 21.11.2002 e dall'allegata direttiva, la quale prevede espressamente all'art.
4.E.3.e che “Le attività svolte con una durata inferiore all'80% delle ore corso previste non potranno essere ammesse alla contribuzione Parte del , pertanto verranno revocate le autorizzazioni rilasciate e la Regione provvederà al recupero delle somme anticipate”. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare, in via prioritaria, la r.g. n. 5 lex specialis indicata dalla dalla determinazione dirigenziale Parte_1
n.D3345 del 12.8.2004 (cfr. doc. n.6 in fasc. primo grado ). Parte_1
Con la censura, la parte adduce la Violazione e falsa applicazione di legge: violazione e falsa applicazionedell'art.1218 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art.1178, 1218,1453 c.c.; violazione art.12 disp. prel. c.c.; Violazione art. 2727 c.c; Violazione e falsa applicazione del Bando n.D3345 del 12.8.2004 contenuto nella Determinazione regionale n.D3345 del 12.08.2004 (cfr. doc. 6 fasc. primo grado Reg. ) che costituendo Pt_1 la Lex specialis indica le modalità di erogazione e revoca del contributo dei fondi europei – Fondo Sociale Europeo-erogati per il tramite della;
Erronea e falsa motivazione. Parte_1
In dettaglio, e sul piano fattuale, fa rilevare:
- che le ore svolte dal soggetto finanziato sono state solo 106, dunque, è stato svolto un numero inferiore rispetto al limite minimo di 200 stabilito dal Bando;
- che, ciononostante, il Tribunale aveva ritenuto adempiuta la prestazione, per avere l'appellata raggiunto e superato il numero di monte ore, in quanto svolte in modalità di Formazione a Distanza (FAD, di seguito, per brevità) ritenendole equivalenti a 2ore di lezione frontale.
- viceversa, la prestazione non poteva dirsi adempiuta in quanto la determinazione dirigenziale n.D3345 del 12.08.2004 di concessione del finanziamento non contemplava l'ipotesi dell'equivalenza di 1 ora in modalità FAD a 2 ore di lezione frontale;
invero a pag.9 del bando allegato alla determinazione D3345/2004 si leggeva esplicitamente che: ”La durata massima degli interventi formativi previsti sinora in questa sezione è di 200 ore e la certificazione rilasciabile è il solo attestato di frequenza, trattandosi di incrementi di saper omogenei e relativi all'attività svolta e deve concludersi nell'arco temporale di 12 mesi dall'attività.”; ciò nonostante il Tribunale, per superare la mancanza di una apposita previsione, nella D3345/2004, del rapporto di equivalenza ore svolte in modalità FAD e Aulaprevisione, ha ritenuto applicabili, al caso di specie, altri e diversi avvisi pubblici della relativi al Programma Operativo Regionale (POR) Parte_1
Obiettivo 3 FSE 2000-2006, versati in atti, ed adottati dalla Pt_1
in relazione ad altri finanziamenti che indicavano la predetta
[...] equivalenza;
così opinando, il Giudice di prime cure aveva errato, arrivando addirittura a considerare, quale criterio generale operante in materia, quello dell'equivalenza di un'ora di lezione in modalità FAD a due ore in aula, pur nella totale assenza di qualsiasi riferimento nel Bando-Determinazione dirigenziale regionale n.D3345 del 12.08.2004 (doc. 6 in fasc. parte Reg. Lazio), peraltro erroneamente applicando la D.G.R.n.1509/2002 e l'allegata direttiva, ed in particolare il punto 4.E.
3. intitolato “Riparametrazione sovvenzione autorizzata a r.g. n. 6 preventivo che prevede “Le attività svolte in modalità con una durata inferiore all'80% delle ore corso previste non potranno essere ammesse alla contribuzione del FSE, pertanto verranno revocate le autorizzazioni rilasciate e laRegione Lazio provvederà al recupero delle somme anticipate.”;
- non ricorrevano, infatti, i presupposti per la riparametrazione, come previsti nel punto 5.A.1 e che poteva essere applicata solo nei seguenti casi: 1) se il numero allievi effettivamente frequentanti risultava, al momento dell'inizio del corso o al termine del 10% delle ore di forma zione, inferiore a quello previsto dalla scheda contabile;
2) se il numero dei partecipanti effettivi risulta inferiore al 75% di quello inserito a preventivo nella scheda contabile. Solo in tali due casi, osserva la parte, interveniva l'applicazione dell'articolo della Direttiva alla D.G.R. n 1509/2002 richiamato dal Tribunale. Era dunque errata la applicazione di tale riparametrazione e nell'applicare in via analogica la disciplina prevista in una fattispecie analoga;
- aveva, altresì, errato il Tribunale nel considerare rilevante il contenuto della Nota della rott punto n. 86936 del 20/09/2010 con Parte_1 la quale la aveva espresso la volontà di considerare Parte_1
l'equivalenza di due ore fa ad un'ora svolta in aula;
rilevava infatti che se l'amministrazione avesse veramente ritenuto applicabile il principio dell'equivalenza avrebbe potuto procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento. Con il secondo motivo (rubricato; Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo–Violazione e falsa applicazione art. 5 della Legge 2248/1865; Violazione e falsa applicazione art. 5 c.p.c.; Violazione art.112c.p.c.; Violazione e falsa applicazione L.241/1990, art. 2 e 3; Violazione e falsa applicazione di legge: violazione e falsa applicazionedell'art.1218 c.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art.1453 c.c.; violazione art.12 disp. prel. c.c.; Violazione e falsa applicazione del Bando n.D3345 del 12.8.2004 contenuto nella Determinazione regionale n.D3345 del 12.08.2004 (cfr. doc. 6 fasc. primo grado Reg. Lazio) che costituendo la Lex specialis indica le modalità di erogazione e revoca del contributo dei fondi europei –Fondo Sociale Europeo-erogati per il tramite della Pt_1
; Erronea e falsa motivazione), l'appellante sostiene che la revoca
[...] dell'intervento da parte dell'amministrazione era dipesa anche dall'accertamento di altre violazioni tra le quali la presentazione dei rendiconti finali oltre il termine massimo stabilito dall'articolo 4.E.
3.i della D.G.R. 1509 del 2000 in 90 giorni dalla conclusione delle attività formative. Inoltre, e sempre in violazione del richiamato articolo 4.E.
3.i l'Ente non aveva mai dimostrato di aver inviato in data 30 gennaio 2007, come pure sostenuto la prima relazione finale del progetto, né di aver indicato le ore di partecipazione alle elezioni nell'attestato di r.g. n. 7 frequenza profitto. Il Tribunale, pur avendo dato atto che l'Amministrazione, con Nota n. 13962 del 4.02.2009 aveva provveduto alle contestazioni nei confronti dell'erogatore, aveva ritenuto fondate le controdeduzioni fornite da Contro
con nota n.105 del 23.03.2009 e per l'effetto irrilevante la nota n.300 del 26.10.2009 con la quale la ritenendo, invece, Pt_1 persistenti le irregolarità, aveva comunicato la revoca del corso n.9945. Infatti, il Tribunale, anche in considerazione dell'ingente importo oggetto di revoca – € 95.218,85-, ha giudicato la successiva istanza di Contro riesame Prot. n.332 del 27.11.2009 della , unitamente all'allegata relazione tecnica, in forza della risposta negativa dell'Amministrazione che, a parere del Giudice, era generica e non sufficiente a motivarne il rigetto, benchè l'Amministrazione avesse ritenuto non idonea e non sufficiente la documentazione esibita a sanare le irregolarità contestate. Secondo la parte, con tale passaggio motivazionale, il Tribunale aveva violato le norme in materia di giurisdizione, avendo travalicato i poteri attribuiti dall'art. 5 c.p.c., giudicando generica e non sufficiente la motivazione di diniego regionale all'istanza di riesame presentata dal CNA. Così operando, il giudice aveva di fatto disapplicato un provvedimento amministrativo direttamente incidente sulla vicenda senza neanche che fosse stata formulata apposita domanda da parte dell'attrice. A fronte delle inadempienze incontestabili il Tribunale Contro avrebbe dovuto accertare l'inadempimento da parte di sia per non aver raggiunto le 200 ore di lezione in modalità FAD che per avere inviato in ritardo alla la documentazione e contabile. Parte_1
Si è opposta al gravame la CNA chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado. L'appello è infondato. Non è contestato fra le parti:
- che, nell'ambito del Progetto POR del Fondo Sociale Europa per gli anni 2000-2006, con un'unica Determinazione Dirigenziale n. 2982 del 5.07.2005, la aveva ammesso al finanziamento n. 4 Parte_1 progetti (9942-9943-9944-9945) tutti caratterizzati da azioni formative svolte in modalità FAD;
- che l'attività formativa oggetto del progetto cod 9945 per cui e causa Contro era realizzata dalla in modalità fad forma azione a distanza e non in modalità frontale con presenza in aula degli allievi;
era svolta con 106 ore di formazione in FAD rispetto alle 200 previste.
- che la aveva revocato il finanziamento sulla premessa della Pt_1 inosservanza del requisito minimo di durata (80% delle ore previste nel progetto), a causa della effettuazione di un monte ore di n. 106, pari al 53% delle ore preventivate) e, in secondo luogo, per la asserita non idoneità della documentazione prodotta a sanare le irregolarità riscontrate con la verifica di I livello.
r.g. n. 8 Con l'odierno appello, la insiste nella conferma della Pt_1 revoca, facendo rilevare che la Determinazione Dirigenziale di approvazione del Bando D3345 del 12.08.2004 non contemplerebbe l'ipotesi di equivalenza di un'ora in modalità FAD con due ore di lezione frontale, invece ammessa dal Tribunale. Il primo Ufficio aveva infondatamente escluso tale inosservanza e ritenuto di applicare il criterio dell'equivalenza tra un'ora in FAD e quattro ore di formazione frontale, rinvenibile negli avvisi pubblici della relativi al Parte_1
Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo 3 FSE 2000-2006, anche tenuto conto del fatto che con riferimento ad un progetto di finanziamento identico (n. 9944), la aveva riconosciuto tale Pt_1 criterio di conteggio. Rilevava anche che l'attività di che trattasi operava in un quadro normativo poco chiaro e aggiornato, con la conseguenza che doveva farsi riferimento ad altri avvisi della Pt_1 contenenti il suddetto criterio di riparametrazione. In definitiva, secondo il Tribunale alla mancata previsione - nell'avviso (bando) pubblico D3345 del 12.08.2004 - del criterio di equivalenza si poteva supplire dal rilievo della ammissione a finanziamento con unica determinazione dirigenziale D2982 del 5.07.2005 e con il rinvio ad altri avvisi pubblici.
Le censure non valgono a sovvertire la prima decisione. La materia è regolamentata dalla Delibera di Giunta Regionale 1509/2002 e relativa Direttiva allegata che, al punto 4.E.
3.e, prevede che “le attività svolte con una durata inferiore rispetto all'80% delle ore previste dal corso non potranno essere ammesse alla contribuzione FSE. Pertanto verranno revocate le autorizzazioni rilasciate e la provvederà al recupero delle somme anticipate”. Pt_1
E' vero, da un lato, quanto dedotto dalla ovvero che non Pt_1 risulta, in tale direttiva, alcuna disposizione che autorizzi un conteggio doppio delle ore di formazione svolte a seconda delle modalità di svolgimento dell'attività di formazione. L'avviso pubblico approvato con Determina del Direttore Generale prevede una durata massima di 200 ore ma non contempla alcuna norma di equivalenza, richiamando, per quanto non espressamente disciplinato, e fra le altre disposizioni, la DGR 1509/2002. Parimenti, il corpus delle due discipline di riferimento conforta la tesi della secondo cui il bando, quale Pt_1 lex specialis che contiene la disciplina negoziale della erogazione del finanziamento, non prevede la riparametrazione invocata. Tuttavia, nel caso di specie, la circostanza - già valorizzata dal primo giudice - per cui altri avvisi di gara relativi a progetti analoghi prevedessero una modalità di conteggio doppio e che, in simili casi, la abbia conteggiato diversamente le ore di formazione a distanza Pt_1
r.g. n. 9 (FAD) pare anche a questa Corte sufficiente ad escludere l'inadempimento contestato. Valga in proposito il corredo documentale prodotto dalla parte appellata già in primo grado
1) il contenuto della Nota 20.09.2010 n. 86936 dove la Pt_1 esprimendosi con riferimento al diverso progetto n. 9444, ha applicato la riparametrazione delle ore (non procedendo alla revoca) ( “ è opportuno, tuttavia, considerare che l'attività di cui trattasi, svolta in FAD (formazione a distanza) agisce in un quadro normativo poco aggiornato e non pienamente definito e che esistono atti e documenti della in base ai quali, per alcuni avvisi, un'ora di Parte_1 formazione a distanza si riteneva dovesse essere conteggiata come due ore di formazione in aula”);
2) Il contenuto della nota Prot. UO5092212 del 10.10.2017 (prodotta in primo grado all'udienza del 12-10-2017) emessa nell'ambito del contenzioso già insorto e nella quale si legge:
Dal combinato disposto dei due provvedimenti è dunque giocoforza concludere come la abbia infine ammesso l'estensione del Pt_1 criterio di riparametrazione anche al progetto 9945. Rileva, in particolare, la nota sub 2) che, ad avviso del , ha Pt_4 valenza interpretativa circa le modalità di esecuzione del progetto n. 9445 nonchè, lato sensu, portata ammissiva, anche perché emesso nel contesto del lungo contenzioso insorto fra le parti riguardo al progetto di cui è causa. Se ne ritiene dunque la attitudine ad inficiare la formalistica lettura dei fatti oggi proposta con l'atto di impugnazione, rivelando la ancipite e contraddittoria condotta negoziale assunta dalla Pt_1
Né ha saputo l'Ente impugnante prendere posizione - né in primo né in secondo grado – sulla portata del predetto, e decisivo, documento prodotto dalla parte. Il motivo va dunque respinto.
Con il secondo motivo (rubricato Difetto di giurisdizione del Giudice
r.g. n. 10 ordinario in favore del Giudice Amministrativo–Violazione e falsa applicazione art. 5 della Legge 2248/1865; Violazione e falsa applicazione art. 5 c.p.c.; Violazione art.112c.p.c.; Violazione e falsa applicazione L.241/1990, art. 2 e 3; Violazione e falsa applicazione di legge: violazione e falsa applicazionedell'art.1218 c.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art.1453 c.c.; violazione art.12 disp. prel. c.c.; Violazione e falsa applicazione del Bando n.D3345 del 12.8.2004contenuto nella Determinazione regionale n.D3345 del 12.08.2004 (cfr. doc. 6 fasc. primo grado Reg. Lazio) che costituendo la Lex specialis indica le modalità di erogazione e revoca del contributo dei fondi europei Sociale Europeo-erogati per il CP_5 tramite della;
Erronea e falsa motivazione”. Parte_1
Con il motivo in esame, la parte censura la sentenza nella parte in cui - nel respingere le domande riconvenzionali della ( di cui ai Pt_1 punti b) e c) dell'atto di appello) di accertamento della non riconoscibilità delle spese rendicontate per la somma di € 95.218,85 e di restituzione della somma di € 173.242,57, oltre interessi, pari all'importo del finanziamento già erogato - , ha ritenuto “generica e non sufficiente” la risposta fornita dalla stessa (con nota del 18.11.2009) alla Pt_1 Contro istanza di riesame ( 23.03.2009) con la quale la aveva chiesto, per l'appunto, nuovo esame della propria posizione. Con tali rilievi, osserva la appellante, il Tribunale avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione, disapplicando il provvedimento di revoca in mancanza, peraltro, di alcuna corrispondente domanda da parte della interessata. Di contro, a fronte dell'inadempimento della Contro
per non aver raggiunto le 200 ore e per aver inviato in ritardo la documentazione contabile, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le domande riconvenzionali. Anche tale motivo è infondato. Le motivazioni della revoca dell'intervento di cui alla Determina D 3818 di cui è causa (rectius: della sua non ammissibilità per € 95.218,85) si riferiscono alla mancata produzione di documentazione idonea a giustificare la spesa, dalla ritenuta non idonea “a Pt_1 sanare le irregolarità” riscontrate, con motivazione reputata inidonea dal Tribunale. La censura in esame è dunque decentrata rispetto alle ragioni espresse nel provvedimento di revoca di cui è causa. Non è altresì fondata del resto la generica prospettazione circa il presunto sconfinamento dai limiti della giurisdizione, restando insuperato il dato
- correttamente stigmatizzato dal primo giudice - di una revoca sostanzialmente immotivata, non avendo la in sede Pt_1 processuale, provveduto ad smentire, con dati concreti, la genericità della decisione assunta.
r.g. n. 11 Le spese del doppio grado, atteso il rigetto dell'appello, vanno regolate secondo la soccombenza e liquidate in base al valore della domanda. A carico della soccombente va dichiarata la ricorrenza delle Pt_1 condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 30.05.2002 n. 115
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dalla avverso la sentenza n. Parte_1
20578/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 25.10.2019, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna la , come rappresentata alla rifusione, in Parte_1 favore della
[...]
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., delle spese del
[...] grado di appello che liquida in complessivi € 10.000 oltre Iva Cpa e spese generali al 15%
- dichiara la ricorrenza, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 08/07/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna Gianì Nicola Saracino
r.g. n. 12