Sentenza 22 novembre 2013
Massime • 1
La rinuncia a partecipare alla gara integra il reato di turbativa d'asta e non quello di astensione dagli incanti quando si inserisce nell'ambito di un ampio e concordato accordo collusivo finalizzato ad alterare l'esito della gara, ed assume perciò la veste di comportamento "attivo" in vista della buona riuscita dell'operazione illecita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2013, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 22/11/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2141
Dott. GAZZARA ANti - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 38515/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO HE EF n. 18/11/1967 a Chioggia;
CO HE AR n. 28/08/1945 a Chioggia;
avverso l'ordinanza n. 938/2013 del Tribunale del riesame di VENEZIA in data 1/08/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. B. De Biasi, in sostituzione degli avv.ti A. Franchini e L. Tosi, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1/08/2013, depositata in data 7/08/2013, il Tribunale del riesame di VENEZIA, decidendo sulla richiesta di riesame, promossa dagli odierni ricorrenti, confermava l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei loro confronti (e di altri coindagati) emessa dal GIP del Tribunale di VENEZIA in relazione alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 5) e 6) della rubrica.
2. Gli attuali ricorrenti risultano indagati per due diversi episodi di turbativa d'asta (art. 353 cod. pen.), consumati nel periodo di maggio/giugno 2011, al fine di pilotare ed alterare l'esito di gare d'appalto relative all'esecuzione di tre diversi stralci di opere per la costruzione del cd. Mose, da parte del Consorzio Venezia Nuova. Secondo la prospettazione accusatoria, l'indagato LI (non ricorrente), membro del Consiglio direttivo del Consorzio, su disposizione del Presidente, aveva concordato l'astensione dalla partecipazione alle gare da parte della OPerativa AN MA, amministrata di fatto dagli attuali ricorrenti, con la promessa di conferire ad essa lavori più remunerativi, come poi effettivamente accaduto;
il medesimo AV, per contro, aveva concordato la partecipazione di un'ATI, di cui facevano parte anche le imprese riferibili ad altri coindagati non impugnanti (la "Clodiense opere", la TI AN s.r.l." e la "B GI ME e figli").
3. Il tribunale del riesame di VENEZIA, a seguito del gravame interposto, per quanto qui d'interesse, dagli attuali ricorrenti, confermava la solidità del quadro indiziario, osservando come la PG avesse potuto seguire in diretta i vari comportamenti collusivi posti in essere dagli indagati, prima, durante e dopo la gara indetta dall'Autorità portuale di Venezia con bando dell'aprile 2011, avendo intercettato alcune significative conversazioni telefoniche, seguito gli spostamenti (in quanto sull'auto del LI era stato collocato un dispositivo atto alle intercettazioni fonoambientali), captato, infine, grazie ad analoga apparecchiatura, le conversazioni avvenuti negli uffici del COVECO, rivelatrici, sin nei particolari, della trama che andava sviluppandosi. In tal senso, riteneva il tribunale del riesame, condividendo l'impostazione accusatoria, che il quadro indiziario in relazione al reato di cui all'art. 353 c.p. contestato dovesse considerarsi solido ed esauriente e riguardante anche gli attuali ricorrenti, i quali avevano partecipato, con ruoli diversi, nel determinare la turbativa della gara in oggetto. In merito alla responsabilità soggettiva degli attuali ricorrenti, l'ordinanza rileva come entrambi abbiano operato in pieno accordo nel raggiungere il comune obiettivo prefissato, partecipando attivamente alla manipolazione della gara. Infine, quanto all'esigenza cautelare ed alla misura applicabile, l'ordinanza ritiene sussistere sia il pericolo di recidiva (desumendolo dalla professionalità dimostrata nella conduzione illecita dell'attività imprenditoriale nonché nello stabile inserimento di entrambi in una rete di affari che consente di manipolare lucrosi appalti pubblici con facilità e spregiudicatezza) sia l'adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari (precisando che "misure più blande, tali da consentire ampia possibilità di movimento e di incontri, non impedirebbero ai due indagati di riallacciare quei radicati rapporti nell'ambito affaristico deviato che hanno consentito loro di violare più volte, nel corso degli anni, la legge penale": il riferimento, in particolare, è alla circostanza di essere gli stessi ricorrenti indagati, quali responsabili di fatto della società ISTRA SIMPEX, per alcuni reati tributari commessi negli anni 2004/2006, reati contestati ai capi 1, 3 e 4) della rubrica).
4. Propongono ricorso tempestivamente depositato, nell'interesse di entrambi gli indagati, i difensori fiduciari cassazionisti, impugnando la suddetta ordinanza, deducendo due articolati motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 4.1. Con un primo motivo, deducono violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione risultante tanto dal testo del provvedimento impugnato, quanto dalla documentazione dimessa dal PM all'udienza del 1/08/2013 e dalla difesa in data 31/07/2013, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riguardo alle ipotesi delittuose di concorso in turbativa d'asta (capi 5 e 6 dell'imputazione provvisoria). La difesa, in particolare, contesta la configurabilità del delitto di cui all'art. 353 c.p., sul presupposto che la condotta ascritta ai ricorrenti sarebbe integralmente omissiva, inquadrabile nella diversa fattispecie criminosa di cui all'art. 354 c.p. (che non consente l'applicazione di misure cautelari coercitive), non essendovi in atti elementi in grado di provare, oltre la mera e semplice astensione alla gara, anche un'effettiva partecipazione dei ricorrenti alla manovre collusive contestate dall'autorità inquirente. Il tribunale del riesame avrebbe, secondo a difesa, omesso tout court di analizzare il contenuto dei memoriali sottoscritti dagli indagati e di confutarlo con il restante materiale probatorio, pur prodotto dalla pubblica accusa. Censura, ancora, in punto di elemento soggettivo, la motivazione della gravata ordinanza secondo cui i ricorrenti sarebbero stati a conoscenza degli altri elementi dell'accordo collusivo, circostanza che i GIP prima ed il tribunale del riesame poi avrebbero ritenuto sussistere seguendo mere illazioni degli inquirenti.
4.2. Con il secondo motivo, deducono mancanza o mera apparenza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., lett. c), e alla ritenuta inidoneità di misure diverse dagli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze medesime. Gli elementi valorizzati dal tribunale del riesame a sostegno della pericolosità degli indagati sarebbero, secondo la difesa, meramente congetturali e del tutto astratti. Per escludere il ritenuto pericolo di recidiva, anzitutto, la difesa evidenzia che ai ricorrenti viene contestata una condotta meramente omissiva, in relazione ad un'unica gara, risalente ad altre due anni or sono: il tribunale, disattendendo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ritiene necessaria - ove si tratti di fatti temporalmente distanti dalla commissione del reato - una motivazione dimostrativa della permanenza di una concreta ed effettiva attualità del pericolo di reiterazione, idoneo a giustificare la misura cautelare, considerando anche aspetti differenti e ulteriori rispetto a quelli propri del fatto in sè considerato, a maggior ragione quando si tratti di soggetti immuni da precedenti penali, come gli attuali ricorrenti), avrebbe totalmente omesso di motivare sul punto, ancorando la sussistenza dell'esigenza cautelare de qua dal fatto-reato ascritto ai ricorrenti, sganciandola da specifiche circostanze concrete. La motivazione sulla pericolosità sociale dei ricorrenti sarebbe fondata dal tribunale del riesame sulle condotte illecite contestate nei capi 3 e 4 dell'incolpazione provvisoria (relativi a reati tributari) per i quali non è stata emessa alcuna misura dal GIP non sussistendo esigenze cautelari;
non sarebbe, poi, stata valorizzata la circostanza dell'atteggiamento collaborativo dei ricorrenti, che avevano anche ammesso la loro astensione;
infine, censurabile sotto il profilo logico - argomentativo sarebbe la motivazione del tribunale del riesame sulla non applicabilità di misure attenuate rispetto a quella degli arresti domiciliari, non avendo tenuto conto del fatto che il GIP, nell'applicare la misura dell'art. 284 c.p.p., non aveva imposto ai ricorrenti (a differenza di quanto disposto per un altro coindagato), alcun divieto di contatto o di comunicazione ex art. 284 c.p.p., così lasciando intendere che la libertà di comunicazione con persone estranee non esponeva al pericolo di facilitare la ripresa di contatti illeciti e, dunque, la reiterazione di altri reati.
4.3. Con separate istanze, depositate presso la Cancelleria di questa Corte in data 14/11/2013, i ricorrenti hanno fatto presente - pur essendo intervenuto in data 12/09/2013, nelle more della fissazione dell'udienza davanti a questa Corte di legittimità, un provvedimento del G.I.P. di Venezia di revoca delle misure cautelari in atto applicate ad entrambi -, l'esistenza di un interesse alla pronuncia di questa Corte, ai fini di una futura utilizzazione della stessa per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è infondato e merita rigetto.
6. Deve premettersi che le valutazioni compiute dal giudice ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo le linee direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo giudizio prognostico di "elevata probabilità di colpevolezza", tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché di tipo "statico" e condotto, allo stato degli atti, sui soli elementi già acquisiti dal pubblico ministero, e non su prove, ma su indizi (Corte Cost., sent. n. 121 del 2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent. n. 71 del 1996, sent. n. 432 del 1995). La specifica valutazione prevista in merito all'elevata valenza indiziante degli elementi a carico dell'accusato, che devono tradursi in un giudizio probabilistico di segno positivo in ordine alla sua colpevolezza, mira, infatti, a offrire maggiori garanzie per la libertà personale e a sottolineare l'eccezionalità delle misure restrittive della stessa.
Il contenuto del giudizio da farsi da parte del giudice della cautela è evidenziato anche dagli adempimenti previsti per l'adozione dell'ordinanza cautelare.
L'art. 292 c.p.p., come modificato dalla L. n. 332 del 1995, prevedendo per detta ordinanza uno schema di motivazione vicino a quello prescritto per la sentenza di merito dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), impone, invero, al giudice della cautela sia di esporre gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, di indicare gli elementi di fatto da cui sono desunti e di giustificare l'esito positivo della valutazione compiuta sugli stessi elementi a carico, sia di esporre le ragioni per le quali ritiene non rilevanti i dati conoscitivi forniti dalla difesa, e comunque a favore dell'accusato (comma 2, lett. c) e c bis).
6.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono di per sè a dimostrare, oltre ogni dubbio, la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202002, e, tra le successive conformi, Sez. 2, n. 3777 del 10/09/1995, dep. 22/11/1995, Tomasello, Rv. 203118; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati e altro, Rv. 212998; Sez. 6, n. 2641 del 07/06/2000, dep. 03/07/2000, Dascola, Rv. 217541; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep. 09/02/2004, Acanfora, Rv. 227511). A norma dell'art. 273 c.p.p., comma 1-bis, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di una misura cautelare personale si applicano, tra le altre, le disposizioni contenute nell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (Sez. F, n. 31992 del 28/08/2002, dep. 26/09/2002, Desogus, Rv. 222377; Sez. 1, n. 29403 del 24/04/2003, dep. 11/07/2003, Esposito, Rv. 226191; Sez. 6, n. 36767 del 04/06/2003, dep. 25/09/2003, Grasso Rv. 226799; Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, dep. 24/11/2004, Fanara, Rv. 230755; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, dep. 25/05/2005, Cricchio, Rv. 232601). Relativamente alle regole da seguire, questo Collegio ritiene che, alla stregua del condivisibile orientamento espresso da questa Corte, dell'art. 273 c.p.p., comma 1-bis, nel delineare i confini del libero convincimento del giudice cautelare con il richiamo alle regole di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, pone un espresso limite legale alla valutazione dei "gravi indizi".
6.2. Si è, inoltre, osservato che, in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).
Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, "l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro" (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685).
7. Tanto premesso è quindi possibile affrontare il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducono violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione risultante tanto dal testo del provvedimento impugnato, quanto dalla documentazione dimessa dal PM all'udienza del 1/08/2013 e dalla difesa in data 31/07/2013, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riguardo alle ipotesi delittuose di concorso in turbativa d'asta (capi 5 e 6 dell'imputazione provvisoria).
La difesa, come detto, contestata la configurabilità del delitto in forma omissiva, inquadrabile nel delitto di astensione dagli incanti (art. 353 c.p.) che non consente l'applicazione di misure custodiali. La questione è stata affrontata dal tribunale del riesame che, dando atto dell'avvenuto deposito della documentazione richiamata dagli odierni ricorrenti, riteneva che gli elementi raccolti nel corso dell'indagine smentivano tale tesi difensiva. In particolare, si legge nell'ordinanza gravata, come i responsabili della OPerativa AN MA (ossia gli attuali ricorrenti) non si sarebbero limitati ad astenersi dal partecipare alle gare, ma sarebbero stati al centro dell'intera operazione gestita dal ZA, che prevedeva, insieme all'astensione della grandi imprese, anche la partecipazione vittoriosa delle piccole. Il tribunale, sul punto, evidenzia come non si possa parlare di "comportamenti omissivi e commissivi che concorrono paralleli e con dinamiche proprie, ma scelte operative che devono procedere intrecciate e che sin dall'inizio vedono riunioni comuni", ove si fa riferimento al comportamento dei "piccoli" (ossia di quelle imprese che poi vinceranno la gara) che si recano a discutere le modalità dell'aggregazione e le modalità di partecipazione alla gara nelle sedi dei "grandi" (ED e OP. AN MA) che poi si asterranno. Che non si sia trattato di mera astensione, poi, viene evidenziato dall'ordinanza in quel passaggio della motivazione ove si fa riferimento alle scelte al ribasso decise dall'ATI che, lungi dal rimanere riservate, risultano dalle intercettazioni telefoniche disposte essere state prontamente comunicate dal ricorrente CO HE AR al MORBIOLO due giorni prima del termine per la presentazione delle offerte "a riprova di come anche simili notizie potevano circolare liberamente tra i due schieramenti". L'ordinanza, inoltre, puntualmente motiva sulla configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti, osservando come nel caso in esame vi fosse stato un previo concerto tra gli indagati, in quanto la turbativa dell'asta era stata concordata sin dall'inizio tra i "piccoli" che chiedevano di vincere le gare ed i "grandi" che si astenevano perché questo obiettivo fosse raggiunto. Da qui, quindi, l'affermazione secondo cui il quadro indiziario fosse solido ed esauriente e riguardante, peraltro, tutti gli indagati partecipi, con ruoli diversi, nel determinare la turbativa della gara in questione. Ciò emerge, peraltro, con maggior evidenza dalla stessa lettura dell'ordinanza genetica emessa dal GIP del Tribunale di Venezia (v. pag. 45 ss.), in cui sono chiaramente indicati i termini dell'accordo collusivo. In particolare, il sottile filo che unisce tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo nell'attività d'indagine, muove da una considerazione elementare ma chiaramente emergente dall'ordinanza, ossia che effettivamente l'A.T.I. costituita dalle imprese medio-piccole - una volta vinti tutti e tre gli stralci a seguito dell'accordo illecito intervenuto tra la L.M.D. S.p.A. (capogruppo dell'A.T.I., consorziata nel Consorzio Venezia Nuova) e G. ZA (Presidente di quest'ultimo Consorzio) -, aveva concesso, con contratti di nolo a caldo, per quanto di interesse in questa sede, alla OP. AN MA, che si era astenuta dal partecipare alla gara, per il terzo stralcio, opere di refluimento in barena per un importo pari ad Euro 50.000,00 e ad Euro 90.000,00 (cui si aggiunge l'assegnazione alla Nuova Dragomar s.r.l., controllata dalla Nuova ED s.r.l., opere della stessa tipologia per un importo di Euro 235.0000,00). Orbene, con riferimento alle condotte contestate nei capi d'accusa 5) e 6), non v'è dubbio che esse rientrino nel concetto di "turbamento" di cui all'art. 353 c.p., atteso che la OP. AN MA non si è limitata semplicemente ad astenersi dalla gara, come sostenuto dai ricorrenti, ma ha posto in essere condotte di tipo commissivo, ben descritte nell'ordinanza genetica (v. pagg. 50/51), sostanziatesi anzitutto in condotte di tipo collusivo. Ed infatti, le "collusioni" costituiscono una delle modalità previste dall'art. 353 c.p., ossia di preventivo accordo comune mediante concordate astensioni dalla partecipazione alle gare da parte di alcuni soggetti economici, finalizzate a concordate partecipazioni alle predette gare dall'A.T.I. poi risultata vincitrice, nella certezza di essere l'unica reale concorrente, tanto da presentare ribassi minimi rispetto a quelli di prassi offerti, nonché mediante fittizie predisposizioni di domande di partecipazione di altri soggetti economici, concordemente presentanti ribassi talmente esigui da apparire più che sospetti, al fine di favorire l'A.T.I. che doveva risultare vincitrice. A tal proposito, si noti, che questa Corte ha già precisato che ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012 - dep. 29/11/2012, P.G. in proc. Angotti, Rv. 253984): e, dall'attività d'indagine riassunta nell'ordinanza genetica, emergono una serie di comportamenti aventi un unico fine, ciascuno dei quali posto in essere con la consapevolezza del ruolo degli altri, ossia - mutuando quanto già sottolineato nell'ordinanza genetica - che "chi presentava le domande fittizie con ribassi esigui sapeva che contemporaneamente l'A.T.I. aveva presentato domanda con ribassi sempre ridotti ma più elevati, nella consapevolezza poi che altre domande non vi sarebbero state". Che, poi, oltre l'elemento oggettivo, sussistesse anche quello soggettivo, ossia il cd. dolo "collusivo", emerge dallo stretto collegamento tra tutte le imprese maggiori adottanti il comportamento collusivo di astensione dalla gara, tra cui la OP. AN MA, in quanto tutte consorziate nel Consorzio Venezia Nuova (v. all. 25, informativa 7/07/2011), da cui si evince che all'interno del Consorzio Costruttori Veneti AN Marco è presente, per quanto qui di interesse, con il 12% la OP. AN MA con quota diretta dello 0,007900: tale circostanza, come bene evidenziato nell'ordinanza genetica (v. pag.51) è fondamentale per provare l'esistenza della collusione in quanto, come chiarito da questa stessa Corte, la prova della collusione, e, quindi, del dolo dei concorrenti, può essere desunta dal collegamento sostanziale tra le imprese partecipanti alla gara, in quanto da tale circostanza può evincersi l'esistenza di unico centro di interessi mirante, attraverso la parcellizzazione delle offerte, ad aumentare le possibilità di aggiudicarsi l'appalto alterando il normale gioco della concorrenza, come avvenuto nel caso in esame (Sez. 6, n. 7376 del 31/01/2013 - dep. 14/02/2013, Messuti e altro, Rv. 254901). Accanto, poi, alle condotte collusive come sopra descritte, si affiancano, come ben chiarito nell'ordinanza genetica, da un lato, condotte di promessa e/o dazione (emergenti nelle promesse di sostanziosi subappalti ai titolari delle imprese rinuncianti alla gara, subappalti in alcuni casi effettivamente ottenuti, anche se questa stessa Corte ha ricordato che il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara: Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013 - dep. 19/03/2013, Adami e altri, Rv. 254906), nonché condotte fraudolente di diverso tipo (emergenti nella predisposizione di domande di partecipazione da parte di altri soggetti economici, concordemente presentanti ribassi talmente esigui da apparire quantomeno sospetti al fine di favorire l'offerta dell'A.T.I. che doveva aggiudicarsi la gara, rientrando nella categoria degli "altri mezzi fraudolenti" ogni genere di artificio, inganno, menzogna usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara - Sez. 6, n. 20211 del 15/05/2012 - dep. 25/05/2012, P.M. in proc. Teodosio, Rv. 252790 - tenuto, in particolare, conto della circostanza che il reato è ravvisabile quando gli imputati, partecipando ad una gara pubblica, presentino offerte imputabili ad unico centro di interessi, in questo modo dissimulando offerte collegate e solo apparentemente concorrenti, come avvenuto nel caso di specie: Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012 - dep. 02/04/2012, Citarella e altri, Rv. 252555).
Nel caso di specie, dunque, alla luce della motivazione dell'ordinanza impugnata, allo stato della delibazione sommaria operata in fase investigativa, risulta pienamente integrato l'elemento oggettivo del delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.), dato non solo dal comportamento di allontanamento di altri concorrenti (che, diversamente, qualificherebbe il fatto ai sensi dell'art. 353 cod. pen., costituente un'ipotesi singolare di concorso posto in essere "esclusivamente" mediante fatti omissivi nel delitto di turbata libertà degli incanti: Sez. 6, n. 911 del 13/11/1997 - dep. 23/01/1998, Ponzoni A., Rv. 210634), ma anche dall'accordo collusivo tra gli interessati diretto a influenzare la libera concorrenza nella gara, pure attraverso il comportamento omissivo di taluno dei partecipanti (Sez. 6, n. 8887 del 02/10/2000 - dep. 03/03/2001, Simonazzi, Rv. 218193), accordo collusivo emergente dagli atti. Deve, conclusivamente, osservarsi da parte di questo Collegio, difformemente da questo sostenuto dai ricorrenti, come la rinuncia a partecipare alla gara assume, alla luce del coacervo degli elementi acquisiti, la connotazione di comportamento commissivo idoneo a turbarne la libertà, in quanto l'astensione dal partecipare non rappresentava una mera condotta omissiva fine a se stessa, ma rientrava in un più ampio, e concordato, piano oggetto di programmazione finalizzato ad alterarne l'esito in favore dell'A.T.I., piano nel quale le astensioni concertate costituivano altrettanti comportamenti "attivi" in vista della buona riuscita dell'illecita operazione.
7.1. Orbene, le osservazioni difensive di cui al ricorso - le quali mirano a censurare la valutazione indiziaria del tribunale del riesame che non avrebbe minimamente tenuto in considerazione il contenuto di quanto illustrato in una memoria dimessa all'esito della discussione orale e di quanto emergente dalle attività d'indagine successiva riportata nei memoriali (fraintendimento dell'interpretazione di alcune conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, dichiarazioni CO ET OB rese al PM il 31/07/2013, dichiarazioni SUTTO rese al PM il 17/07/2013, dichiarazioni MORBIOLO rese al PM il 22/07/2013, dichiarazioni MAZZACURATI rese al PM il 25/07/2013) -, in realtà prospettano una diversa e, per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini, fornendo una personale esegesi fondata, esemplificativamente, anche su un'interpretazione più favorevole del significato delle conversazioni intercettate diversa da quella proposta dal giudice di merito, possibilità questa senza alcun dubbio concessa in sede di legittimità, ma solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, circostanza non rilevabile nel caso in esame (v., ad es.: Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012 - dep. 22/03/2012, Asaro, Rv. 252190). Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'asserita "maliziosa e errata" interpretazione di una conversazione intercettata (n. 25693 del 24/05/2011) che avrebbe convinto anche il tribunale del riesame a ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 353 c.p., ossia che gli indagati fossero a conoscenza degli altri elementi dell'accordo collusivo. Anche di questa intercettazione la difesa dei ricorrenti tenta di offrirne una lettura alternativa (peraltro prospettata su base presuntiva, quando interpreta il riferimento al "lui", di cui all'intercettazione, ad un altro indagato, il Sutto), che, coordinata con una dichiarazione resa nel proprio memoriale dal coindagato CO ET OB, sosterrebbe la tesi difensiva dell'insussistenza dell'elemento psicologico.
In conclusione, dal provvedimento del tribunale del riesame emerge l'adeguatezza e congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con conseguente rigetto del primo motivo.
8. Ad analoghe conclusioni è possibile pervenire quanto al secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la mancanza o mera apparenza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., lett. c), e alla ritenuta inidoneità di misure diverse dagli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze medesime.
L'ordinanza impugnata, quanto al pericolo di "recidiva" ex art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), ha motivato la sussistenza dell'esigenza cautelare de qua, desumendola dalla gravità dei comportamenti precedenti (in particolare, il richiamo è alle ipotesi di frode fiscale e dichiarazione fraudolenta richiamate nei capi 1, 3 e 4 dell'imputazione provvisoria, per le quali non è stata emessa alcuna misura cautelare, riguardando le imputazioni fatti risalenti, rispettivamente, agli anni 2004/2006 e 2005/2007) nonché dalla loro "professionalità" dimostrata nella conduzione illecita dell'attività imprenditoriale e nello stabile inserimento di ambedue i ricorrenti in una rete d'affari che consente di manipolare lucrosi appalti pubblici con facilità e spregiudicatezza (l'ordinanza richiama, in particolare, la circostanza per cui la OP. AN MA era già stata illecitamente designata ad ottenere il 25% dei lavori derivanti dalla gara in questione, prima della seconda decisiva turbativa, riferendosi ad una conversazione intercettata il 17/05/2011). Sul punto la difesa qualifica tali elementi come meramente congetturali e del tutto astratti che non consentirebbero di ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato, soprattutto alla luce del fatto che agli stessi, entrambi incensurati, verrebbe contestata una condotta omissiva riferita ad un'unica gara risalente a due anni or sono: il tribunale, dunque, avrebbe omesso di motivare, senza indicare le specifiche ragioni della non incidenza di tali fattori rispetto alla permanenza del pericolo di recidiva, peraltro senza considerare che il riferimento ai reati tributari sarebbe irrilevante in quanto nessuna misura cautelare era stata disposta e che, ancora, non si sarebbe tenuto in nessun conto il comportamento collaborativo dei ricorrenti, ammissivo delle condotte astensive.
Ancora una volta, corre l'obbligo di ricordare che il limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione, nel caso di specie risultante dal richiamo in precedenza operato del percorso logico - motivazionale seguito dal tribunale del riesame nella valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione, fondato sulla professionalità degli stessi e sul loro stabile inserimento nella rete d'affari che aveva loro consentito di manipolare l'esito della gara. Nè, del resto, possono ritenersi escludenti tale esigenza, la pregressa incensuratezza degli indagati (che ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando, come avvenuto nel caso di specie, l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta: Sez. 2, n. 4820 del 23/10/2012 - dep. 30/01/2013, Mellucci, Rv. 255679) ne', tantomeno, la condotta collaborativa dell'indagato (che non può comportare, di per sè sola, una riduzione della pericolosità sociale e condurre a un automatismo valutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntuale accertamento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice di merito: Sez. 1, n. 3488 del 02/12/2009 - dep. 27/01/2010, Rana Munazam, Rv. 245984) in quanto limitata alla sola ammissione di condotte astensive con esclusione di qualsiasi accordo collusivo. In tema di misure cautelari personali, peraltro, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene giuridico (v., da ultimo: Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013 - dep. 03/07/2013, Pmt in proc. Vignali, Rv. 255857): ed in tal senso proprio il comportamento dei ricorrenti, dimostratisi attivi nel processo di alterazione della gara, costituiva elemento idoneo a confermare la concretezza del pericolo di reiterazione.
Anche con riferimento, poi, all'ulteriore censura inerente la possibilità di attenuazione della misura degli arresti domiciliari (che, nelle more, era stata sostituita per il solo CO HE AR con quella dell'obbligo di dimora, misure poi revocate per ambedue i ricorrenti prima dell'udienza camerale davanti a questa Corte), il tribunale del riesame ha motivato nel senso di escluderla in quanto "misure più blande, tali da consentire ampia possibilità di movimento e di incontri, non impedirebbero agli indagati di riallacciare quei radicati rapporti nell'ambito affaristico deviato che hanno consentito loro di violare più volte, nel corso degli anni, la legge penale". La difesa censura tale motivazione, siccome illogica in quanto il GIP, nel disporre gli arresti domiciliari, non aveva imposto alcuna limitazione ne' alcun divieto di contatto ex art. 284 c.p.p., così lasciando intendere che la libertà di comunicazione con persone estranee al nucleo familiare non appariva idonea, nel caso in esame, a facilitare la ripresa di contatti illeciti e, dunque, la reiterazione di altri reati. Ancora una volta va ricordato che l'indagine di legittimità sulla struttura razionale della motivazione e, cioè, sul modo di costruire il discorso giustificativo della decisione, deve essere orientata entro un orizzonte circoscritto. Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione, infatti, per espressa disposizione normativa, deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito, per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (v., tra le tante:
Sez. 3, n. 4115 del 27/11/1995 - dep. 10/01/1996, Beyzaku, Rv. 203272). La censura difensiva, fondata sulla supposta inconciliabilità della mancata applicazione ai ricorrenti da parte del GIP del divieto ex art. 284 c.p.p., comma 2, con l'esclusione, da parte del tribunale del riesame, dell'adeguatezza di misure coercitive attenuate a quella degli arresti domiciliari, risolvendosi in una censura afferente alla scelta della misura ex art. 275 c.p.p., non tiene conto del fatto che nella motivazione dell'ordinanza si fa riferimento non solo alla possibilità d'incontri (cui si riferisce il divieto disposto dell'art. 284 c.p.p., comma 2), ma anche alla possibilità di movimento, che agevolerebbe gli indagati nel riallacciare i richiamati rapporti affaristici. Motivazione, questa, sufficiente ad escludere che ci si trovi in presenza di mancata o mera apparenza della motivazione (od, anche come sembra dalle critiche formulate) di motivazione illogica.
9. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. Segue, a norma dell'art.616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014