Sentenza 9 ottobre 2012
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune. (In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata che aveva escluso il concorso nel reato di turbata libertà degli incanti in relazione ad un componente di commissione giudicatrice di gara d'appalto, a carico del quale l'unico elemento era costituito dall'aver partecipato alla deliberazione di non esclusione di una offerta presentata in violazione del bando).
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- 1. Concorso morale di persone nel reatoAvv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone testualmente quanto segue: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. La suddetta disposizione disciplina in tal modo il cosiddetto “concorso eventuale di persone nel reato” la cui attività costitutiva, per giurisprudenza ormai consolidata, si può concretizzare non solo nella partecipazione all'esecuzione del reato stesso, bensì anche nella partecipazione morale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1987 – 1 ottobre 1988, n. 9612). L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può …
Leggi di più… - 2. IL contributo materiale come forma di concorso nel reatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 aprile 2018
In materia di concorso di persone nel reato, è richiesta una partecipazione materiale alla realizzazione del reato commesso dall'autore principale. (Annullamento (parziale) con rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p artt. 110, 314) Il fatto La Corte di appello di Napoli confermava la condanna inflitta – con giudizio abbreviato – il 5/06/2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli a H. S. ex artt. 81, comma 2, 110, 112, comma 1 n.1, 314 e 61 n. 7 cod. pen. (capo B), per essersi appropriato di volumi e manoscritti di interesse storico e artistico al fine di metterli all'incanto presso la propria casa d'aste – agendo in concorso e previo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2012, n. 46309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46309 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO GI - Presidente - del 09/10/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1402
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 14185/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di:
OT AN N. IL 19/06/1932 C/;
avverso la sentenza n. 1794/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 09/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Casalinuovo Aldo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 giugno 2011, all'esito del relativo giudizio abbreviato, il G.u.p. presso il Tribunale di Catanzaro condannava OT GI alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 442,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, in ordine al delitto di tentata libertà degli incanti, commesso in Catanzaro sino al 6 ottobre 2004, dichiarandolo, inoltre, incapace di contrattare con la P.A. per la durata della pena inflitta.
2. Evidenziava il G.u.p come l'OT, nella sua qualità di componente la commissione giudicatrice per l'affidamento dell'appalto per la costruzione e la successiva gestione del nuovo impianto di depurazione nel Comune di Catanzaro Lido, non avesse deliberato (in concorso con altre persone separatamente giudicate) l'esclusione dell'A.T.I. LI-RE-C.E.R., pur a fronte della rilevata incompletezza della documentazione necessaria al fine di valutare compiutamente gli aspetti tecnici del progetto, assieme alla convenienza economica dell'offerta, e nonostante il non consentito ribasso degli oneri per la sicurezza dei lavoratori, così ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad alterare la regolarità della gara e ad influenzarne il risultato, garantendone l'aggiudicazione alla predetta associazione temporanea di imprese, senza che l'evento si fosse verificato per causa indipendente dalla volontà dei soggetti autori del preventivo accordo collusivo intervenuto con RE NZ e LI Santo. Il documento mancante (intitolato "costo di gestione del nuovo impianto tenendo conto di una vita media del medesimo di almeno venti anni") era da inserire a pena di esclusione, secondo quanto stabilito sia nel capitolato prestazionale di gara, sia nella lettera di invito, ed era ritenuto fondamentale in quanto avrebbe permesso di individuare specificamente i costi di gestione dell'impianto durante i successivi venti anni, restando a carico della P.A. i costi non espressamente previsti.
3. Con sentenza del 9 febbraio 2012, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza pronunciata dal G.u.p. di quel Tribunale in data 3 giugno 2011, ha assolto OT GI dal reato in rubrica ascrittogli per non avere commesso il fatto.
4. Avverso la predetta sentenza assolutoria ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, deducendo la mancanza e contraddittorietà della motivazione, in quanto la mancata esclusione dell'A.T.I. LI- RE, lungi dal costituire mera violazione della ex specialis, giustificata da una improbabile possibilità di procedere comunque alla valutazione dei costi, rappresenterebbe un mezzo fraudolento palesemente idoneo a turbare la gara: l'attiva partecipazione dell'imputato alla redazione del verbale di seduta della commissione giudicatrice del 6 ottobre 2004, in cui non veniva deliberata l'esclusione della predetta A.T.I. nonostante la mancata presentazione di un documento previsto a pena di esclusione, costituirebbe, infatti, un elemento idoneo a fornire la prova della sua consapevolezza di contribuire all'attuazione dell'accordo collusivo mirante a turbare lo svolgimento della gara. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto non a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dall'impugnata decisione, il cui assetto motivazionale, di contro, ha ricostruito adeguatamente la base storico-fattuale oggetto della regiudicanda, traendone le conseguenze logicamente coerenti con il quadro delle risultanze offerte dai dati processuali a disposizione.
6. Dall'iter motivazionale dell'impugnata pronuncia, infatti, emerge con chiarezza come la Corte territoriale abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, escluso la responsabilità dell'imputato sulla base delle indicazioni offerte dalle prove documentali e dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, ponendo in evidenza, contrariamente a quanto ritenuto nella pronuncia resa dal Giudice di primo grado: a) che il ribasso degli oneri di sicurezza, anche tenendo conto delle pronunce n. 2949/2007 e n. 4378/2008 del Consiglio di Stato, era un'operazione consentita e che la mancata esclusione della predetta associazione temporanea di imprese, conseguentemente, non poteva essere valorizzata come condotta rappresentativa dell'esistenza dell'ipotizzato accordo collusivo;
b) che l'anomalia riscontrata (ossia, la non esclusione della predetta associazione dalla gara, nonostante l'insufficienza della sua produzione documentale) può integrare i profili di una violazione del bando quale ex specialis della relativa procedura amministrativa, ma non può, di per sè stessa, costituire la prova dell'ipotizzata condotta delittuosa, in assenza di qualsiasi spiegazione in ordine alle modalità ed alle circostanze con cui i vari soggetti implicati nella vicenda processuale avrebbero in concorso tra loro agito per la realizzazione di uno scopo comune necessariamente fraudolento, tenuto conto, per un verso, del fatto che furono gli stessi membri della commissione giudicatrice a dare atto della mancata allegazione dell'elaborato relativo ai costi di gestione (spiegando di poter, comunque, sottoporre a valutazione l'offerta proveniente dalla predetta associazione temporanea), e, per altro verso, dell'assenza di un'adeguata valenza dimostrativa del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, indicativo di comportamenti "neutri" da parte dell'imputato, o, comunque, suscettibili di spiegazioni alternative rispetto all'ipotizzata mala fede.
Al riguardo, pertanto, deve ritenersi che il percorso argomentativo seguito dall'impugnata pronuncia sia stato congruamente ed esaustivamente tracciato, sottraendosi, in quanto tale, ad ogni possibile censura in questa Sede formulabile (Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Rv. 252190) ed uniformandosi al quadro dei principii da questa Suprema Corte delineati in tema di concorso nel reato di turbata libertà degli incanti (Sez. 6, n. 37337 del 10/07/2003, dep. 30/09/2003, Rv. 227321), secondo cui, se non occorre di certo fornire la prova del previo concerto tra i concorrenti, è necessario, ciò nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire per la realizzazione dello scopo comune, dimostrazione, questa, che nel caso di specie, sulla base di quanto posto in rilievo nell'impugnata pronunzia, non può dirsi in alcun modo affiorata dalla compiuta disamina delle relative emergenze processuali, ne' dal ricorrente validamente fornita.
7. La Corte territoriale, in definitiva, ha fatto buon governo dei principii che regolano la materia, illustrando compiutamente le ragioni giustificative dell'epilogo decisorio cui è pervenuta in ordine alla ritenuta esclusione degli elementi richiesti per la configurazione della contestata ipotesi delittuosa. Nè, del resto, può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo seguito dal Giudice di merito, in modo da controllarne la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifestamente percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza del percorso motivazionale alle acquisizioni processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2012