Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2012, n. 46309
CASS
Sentenza 9 ottobre 2012

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Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune. (In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata che aveva escluso il concorso nel reato di turbata libertà degli incanti in relazione ad un componente di commissione giudicatrice di gara d'appalto, a carico del quale l'unico elemento era costituito dall'aver partecipato alla deliberazione di non esclusione di una offerta presentata in violazione del bando).

Commentari2

  • 1Concorso morale di persone nel reato
    Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    L'art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone testualmente quanto segue: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. La suddetta disposizione disciplina in tal modo il cosiddetto “concorso eventuale di persone nel reato” la cui attività costitutiva, per giurisprudenza ormai consolidata, si può concretizzare non solo nella partecipazione all'esecuzione del reato stesso, bensì anche nella partecipazione morale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1987 – 1 ottobre 1988, n. 9612). L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può …

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  • 2IL contributo materiale come forma di concorso nel reato
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 aprile 2018

    In materia di concorso di persone nel reato, è richiesta una partecipazione materiale alla realizzazione del reato commesso dall'autore principale. (Annullamento (parziale) con rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p artt. 110, 314) Il fatto La Corte di appello di Napoli confermava la condanna inflitta – con giudizio abbreviato – il 5/06/2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli a H. S. ex artt. 81, comma 2, 110, 112, comma 1 n.1, 314 e 61 n. 7 cod. pen. (capo B), per essersi appropriato di volumi e manoscritti di interesse storico e artistico al fine di metterli all'incanto presso la propria casa d'aste – agendo in concorso e previo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2012, n. 46309
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46309
Data del deposito : 9 ottobre 2012

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