Sentenza 15 maggio 2012
Massime • 1
Il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) può essere commesso, oltre che con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni, anche attraverso "altri mezzi fraudolenti", categoria nella quale rientra ogni genere di artificio, inganno, menzogna usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto sussistente il delitto nel caso di soggetti che, nell'ambito della procedura esecutiva per la vendita all'asta dei beni ricompresi nel fallimento dei genitori, sistematicamente procedevano, dopo ciascuna aggiudicazione provvisoria, ad offrire l'aumento del sesto sul prezzo determinato, facendo schizzare in alto il prezzo medesimo, con conseguente ritiro degli aggiudicatari provvisori, salvo poi non provvedere a saldare il prezzo, così determinando l'inizio di una nuova gara a prezzi ribassati).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2012, n. 20211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20211 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 15/05/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 852
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 8994/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino;
avverso l'ordinanza in data 10-2-12 del Tribunale di Napoli, sezione 10^ penale, nei confronti di:
TE RI e TE IA.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen., dott. Montagna, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p., in data 10-2-12 ha annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta in data 30-1-12 dal GIP di Avellino nei confronti di TE RI e TE IA per i reati di cui all'art. 81 cpv., artt. 110 e 353 c.p., ordinando la immediata liberazione delle predette. Il Tribunale ha ritenuto accertate in punto di fatto le condotte ascritte alle due indagate, consistite nell'avere, nell'ambito della procedura esecutiva relativa alla vendita all'asta dei beni ricompresi nell'attivo del fallimento dei genitori, sistematicamente proceduto, dopo ciascuna aggiudicazione provvisoria di detti beni, ad offrire il cd. aumento di sesto sul prezzo offerto dall'aggiudicatario, facendo così schizzare detto prezzo a livelli esorbitanti con conseguente ritiro dalla gara degli aggiudicatali provvisori, salvo poi non provvedere a saldare il prezzo, così decadendo dalla aggiudicazione e determinando l'inizio di una nuova gara a prezzi ribassati. Secondo il Tribunale, però l'espediente utilizzato non era idoneo a configurare la fattispecie ascritta alle indagate, rientrando nella sfera del penalmente irrilevante, in presenza di specifici rimedi di tipo civilistico all'uopo predisposti (art. 587 c.p.c., comma 1, e art. 177 disp. att. c.p.c.). Infatti, secondo il Tribunale di Napoli, la prassi disapplicativa delle disposizioni del codice di procedura civile e la mancata attuazione dei suddetti i rimedi presso il
Tribunale di Avellino (circostanze delle quali le indagate si (erano senz'altro giovate) costituivano congiunture esterne dovute alla inefficienza ed alle problematiche organizzative di tale sede giudiziaria, che non superavano il fatto che le condotte in concreto poste in essere non erano sussumibili nella fattispecie astratta prevista dalla norma.
2. Il Procuratore della Repubblica di Avellino ha presentato ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per violazione di legge. A suo avviso, nell'ordinanza impugnata si confonderebbero due diversi piani, quello della procedura di esecuzione forzata con le proprie regole e rimedi volti a garantire che eventuali incidenti non abbiano a frustrare le esigenze di realizzazione strumentali alla soddisfazione degli interessi dei creditori, e quello penalistico avente ad oggetto esclusivamente la tutela del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice contestata, costituito dalla libertà non solo di partecipare alle gare dei pubblici incanti o nelle licitazioni private, ma anche di poterne influenzare gli esiti secondo la libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte, e ciò sia a tutela dell'interesse dei privati partecipanti sia a garanzia dell'interesse dell'Amministrazione alla aggiudicazione al miglior offerente. Il Tribunale di Napoli, una volta preso atto dei rimedi previsti dalla procedura di esecuzione forzata per l'aggiudicatario inadempiente, avrebbe dovuto verificare se la fattispecie in esame presentasse in concreto gli ulteriori elementi idonei a farla ricondurre all'ipotesi di cui all'art. 353 c.p. In particolare, se il Tribunale avesse operato questa verifica, avrebbe senz'altro rilevato la sistematicità delle condotta delle indagate, reiterata nel corso degli anni in una decina di aste consecutive, al fine di paralizzare le aggiudicazioni di beni di famiglia da parte degli altri concorrenti, mediante ulteriori offerte e rilanci sproporzionati rispetto al valore del bene e destinati sempre a non essere adempiuti dalle indagate. Ne derivava con tutta evidenza il carattere artificioso e menzognero di tali offerte e di tali rilanci, compiuti al solo fine di alterare la gara, con la conseguente attuazione, attraverso tali espedienti,di quei mezzi fraudolenti richiesti dall'art. 353 c.p.. A parte il fatto che la mancata applicazione dell'art. 597 c.p.c. e dei rimedi da tale norma previsti e le problematiche organizzative del Tribunale di Avellino erano state evidenziate al solo fine di dimostrare la idoneità in concreto del mezzo fraudolento posto in essere dagli agenti.
3. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che determinate anomalie procedurali possono costituire "altri mezzi fraudolenti" mediante i quali il reato di cui all'art. 353 c.p. può essere commesso, in alternativa alle altre condotte tipiche descritte dalla norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), a condizione, però, che sia possibile dimostrarne la specifica finalizzazione al turbamento della gara (Sez. 6, Sentenza n. 25705 del 21/03/2003, Rv. 225934, Salamone).
In particolare è stato affermato che in tema di delitto di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 cod. pen., nella categoria degli "altri mezzi fraudolenti", mediante i quali può commettersi il reato in questione in alternativa alle altre condotte tipiche descritte nella norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), rientrano tutti gli altri mezzi, che sono concretamente idonei a conseguire l'effetto: questi debbono essere individuati, pertanto, in ogni artificio, inganno, menzogna usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara. Di conseguenza, anche una offerta in ribasso assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiustificata, effettuata nella consapevolezza che essa concorra in modo del tutto prevalente a determinare a livello minimo la cosiddetta offerta media, idonea ad identificare l'aggiudicatario della gara, può integrare l'artificio sufficiente ad impedire o turbare il regolare gioco della concorrenza (Sez. 6, Sentenza n. 9062 del 29/04/1999, Rv. 214069, Tallura;
Sez. 2, Sentenza n. 18175 del 05/04/2002, Rv. 221578, De Falco). Questi principi sono stati recentemente ribaditi in una fattispecie analoga alla presente, in cui per evitare l'espropriazione di un immobile all'asta il debitore esecutato, il suo avvocato e un terzo soggetto si erano messi d'accordo nel senso che durante la gara si sarebbero operati rialzi spropositati, così eliminandosi la concorrenza, salvo poi omettere il pagamento una volta ottenuta l'aggiudicazione (Sez. 6, sentenza n. 1712 dell'8-11-2011, Crivaro). Nel caso in esame, come ben evidenziato dal ricorrente, la sistematicità delle condotte poste in essere dalle indagate, reiterate nel corso degli anni in una decina di aste consecutive, al fine di paralizzare le aggiudicazioni di beni di famiglia da parte degli altri concorrenti, mediante ulteriori offerte e rilanci sproporzionati rispetto al valore del bene e destinati sempre a non essere adempiuti dalle indagate stesse, dimostra chiaramente il carattere artificioso e menzognero di tali offerte e di tali rilanci, compiuti al solo fine di alterare la gara, con la conseguente attuazione attraverso tali espedienti dei mezzi fraudolenti richiesti dall'art. 353 c.p.. 4 -. Per le considerazioni sopra svolte si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, che applicherà i principi di diritto sopra espressi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2012