Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2003, n. 533
CASS
Sentenza 15 gennaio 2003

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Connotato essenziale della omissione contributiva è la possibilità Di rilevazione da parte dell'Ente dell'esistenza e della misura dei contributi non pagati, mentre ricorre la più grave ipotesi di evasione contributiva quando tale rivelazione non sia possibile perché il credito dall'Ente previdenziale non risulta da alcuna documentazione di provenienza del soggetto obbligato. Considerato che gli oneri di segnalazione del debito contributivo sono molteplici, la mancata ottemperanza ad uno solo di essi (nella specie, mancato invio dei DM 10 alla scadenza, pur in presenza di regolare tenuta dei libri paga), non configura la più grave ipotesi di evasione, che riguarda l'assenza completa di documentazione tesa ad occultare il debito contributivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2003, n. 533
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 533
    Data del deposito : 15 gennaio 2003

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