Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
Connotato essenziale della omissione contributiva è la possibilità Di rilevazione da parte dell'Ente dell'esistenza e della misura dei contributi non pagati, mentre ricorre la più grave ipotesi di evasione contributiva quando tale rivelazione non sia possibile perché il credito dall'Ente previdenziale non risulta da alcuna documentazione di provenienza del soggetto obbligato. Considerato che gli oneri di segnalazione del debito contributivo sono molteplici, la mancata ottemperanza ad uno solo di essi (nella specie, mancato invio dei DM 10 alla scadenza, pur in presenza di regolare tenuta dei libri paga), non configura la più grave ipotesi di evasione, che riguarda l'assenza completa di documentazione tesa ad occultare il debito contributivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2003, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
"G. NOVANTA" DI RD NA & IN S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI SOLIMENO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 27/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/04/00 R.G.N. 36/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 aprile 2000 la Corte d'appello di Firenze rigettava l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza emessa dal locale giudice del lavoro il primo dicembre 1999, con cui, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1161/99 la snc G. VA di OM NA e IN LA era stata condannata a pagare all'Istituto la somma di L. 507.146 per somme aggiuntive ed interessi, mentre era stata rigettata la domanda di condanna alla somma di L.
4.088250 a titolo di sanzione "una tantum" ai sensi dell'art. 1 comma 217 della legge 662/965 come mod. dall'art. 59 comma 22 della legge 447/97. La Corte escludeva infatti che la condotta della società - la quale aveva presentato all'Inps il Mod. DM 10 relativo al mese di dicembre 1997 solo il 19 febbraio 1998 e quindi un mese dopo la scadenza del termine prescritto (20 gennaio 1998), ed aveva poi provveduto al pagamento dei relativi contributi oltre cinque mesi dopo, ossia il 17 giugno 1998 - integrasse la più grave ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 1 comma 217 lett. b) della legge 662/96, ritenendo che essa integrasse invece la ipotesì più lieve di cui alla lettera a); i Giudici di merito - premesso in fatto che la società aveva una sua posizione assicurativa accesa presso l'Inps, che teneva regolarmente i libri contabili ed emetteva regolari buste paga e mod. 01/M, che presentava le denunzie obbligatorie con il mod. DM10 provvedendo di regola al pagamento nel termine di legge - affermava che le due fattispecie previste dalla citata legge del 1996, avendo una diversa gravità, erano diversamente sanzionate: con la prima vengono puniti i datori di lavoro che, pur in regola con la tenuta della contabilità previdenziale, omettano di effettuare i dovuti versamenti, oppure vi provvedano con ritardo e quindi siano inadempienti;
con la seconda, cui consegue la richiesta sanzione un tantum, si punisce una condotta volta alla evasione contributiva, che presuppone la omissione di denunzie obbligatorie, come la mancata registrazione sui libri paga e matricola, finalizzate all'occultamento dell'obbligazione contributiva, che si concretano in una condotta dolosa che rende difficile l'attività di accertamento e vigilanza da parte dei soggetti preposti. Era quindi infondata la tesi dell'Inps che reclamava la sanzione una tantum che la legge ricollega alla evasione e non già alla semplice morosità.
Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste la società con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 217 della legge 662/96 nonché difetto di motivazione.
Premesso che il termine evasione ha il significato di omissione di registrazioni o denunzie obbligatorie, si assume che indubitabilmente la società abbia tenuto un comportamento omissivo, non presentando alle scadenze i cd. mod. DM 10, secondo la disciplina di cui all'art. 30 della legge n. 843 del 1978 e provvedendovi poi successivamente, senza però far seguire il pagamento nei trenta giorni dalla denunzia, per cui sarebbe applicabile la sanzione dell'una tantum;
l'ipotesi meno grave sarebbe infatti da ricollegare solo al mancato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunzie o dalle registrazioni obbligatorie, non certo nel caso di mancata presentazione delle denunzie obbligatorie costituite dai DM 10.
Il ricorso non merita, accoglimento, ancorché sia necessario procedere alla correzione di alcuni punti della motivazione che sorregge la sentenza impugnata.
a) Va preliminarmente trattata la questione, sollevata nella memoria difensiva della società, della rilevanza dello ius superveniens, ossia degli effetti della nuova disciplina introdotta dall'art. 116, commi 8 e seguenti, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che, modificando la legge precedente, ossia l'art. 1, comma 217 lettera b), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 di cui si è fatta -
applicazione in sede di merito, configura diversamente sia la fattispecie dell'evasione contributiva, sia il tipo di sanzioni civili che vi sono ricollegate.
Ed infatti la legge del 2000, dopo avere ripetuto la precedente dizione, ossia "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero" aggiunge la seguente espressione "cioè, nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate...." Detta formulazione, come osservato dai commentatori, tende evidentemente a fornire un criterio distintivo più netto tra la fattispecie della pura e semplice morosità e quella dell'evasione, conferendo rilevanza allo specifico elemento intenzionale, che non figurava nel testo previgente, con conseguente erroneità della sentenza impugnata ove si fa riferimento ad una "condotta dolosa" del soggetto obbligato.
Inoltre, per il caso di evasione contributiva, la nuova legge non prevede più il pagamento della sanzione una tantum, che è oggetto del presente giudizio, ma ricollega alla nuova fattispecie di evasione la sanzione del pagamento di una somma commisurata al 30% dei contributi evasi per ogni anno di ritardo.
Devesi ritenere che la nuova legge non sia retroattiva, alla stregua del principio generale per cui ogni condotta viene assoggettata alla legge vigente nel momento in cui viene posta in essere (cfr. in questo senso da ultimo Cass. 22 maggio 2002 n. 7524 in relazione alla disposizione della medesima legge del 2000 che abolisce le sanzioni amministrative). La non retroattività è fatta palese, peraltro, dal disposto dell'art. 116, 8/2000 n. 388, e cioè che "Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662". È ben vero che - nonostante la non retroattività del nuovo apparato sanzionatorio - il legislatore del 2000 (cfr. comma 18) attribuisce comunque un credito contributivo alle aziende colpite dalle più consistenti sanzioni previgenti, di talché il medesimo credito finisce di fatto per alleggerire l'impatto delle sanzioni applicate in relazione agli inadempimenti pregressi, tuttavia, la possibilità di conguaglio (che la società avrebbe ove fosse affermato il suo obbligo di pagamento dell'una tantum) costituisce mero risvolto pratico successivo al pagamento, attenendo alla possibilità di operare la compensazione (ratealmente nell'arco di un anno) tra la maggiore sanzione, già pagata, ed i contributi correnti da pagare.
La disposizione - la cui ratio è essenzialmente quella di semplificazione, e cioè di evitare la necessità di ricalcolo di sanzioni già determinate opera solo a pagamento avvenuto e non esime dall'applicazione delle sanzioni previgenti per i crediti dell'Inps in essere ed accertati al 30 settembre 2000 secondo la disposizione del citato comma 18. Pertanto, in linea di diritto - e cioè per stabilire nella specie se la società sia obbligata al pagamento dell'una tantum richiesta - occorre fare applicazione della legge 662/96, sia per quanto riguarda la configurazione della fattispecie "evasione", sia per quanto riguarda le sanzioni. b) Detta legge, distinguendo, al comma 217 dell'art. 1, tra "omissione" (lettera a) ed "evasione" contributiva (lettera b), ricollega solo all'ipotesi più grave della evasione la sanzione dell'una tantum per cui è causa.
Si ha omissione contributiva (art. 217 lettera a) "nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie ".
È opportuno a questo punto rammentare che gli oneri di segnalazione del debito contributivo sono molteplici: vi sono in primo luogo gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Inps, e cioè l'obbligo di presentare le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti redatte su moduli predisposti dall'Istituto; si tratta della compilazione e dell'invio dei cd modelli DM 10 con cadenza mensile (cfr. art. 30 legge 21 dicembre 1978 n. 843). Vi è poi l'ulteriore obbligo delle denunce periodiche, giacché l'art. 4 della legge 4 agosto 1978 n. 467 (di conversione del D.L. 6 luglio 1978 n. 352)
impone di presentare all'Inps, entro il 31 marzo di ogni anno, la denuncia nominativa dei lavoratori occupati (modello 01/M) con l'indicazione anche di tutti i dati necessari per l'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. Vi sono poi i diversi obblighi di registrazione sui libri paga, in cui devono figurare le retribuzioni corrisposte e le relative trattenute, nonché il numero di ore lavorate per ciascun giorno, l'indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario, la retribuzione effettivamente corrisposta in denaro e in natura (cfr. legge 5 gennaio 1953 n. 4 e art. 20 DPR 30 giugno 195 n. 1124). È quindi indubbio che dai dati che devono necessariamente figurare sui libri paga sia rilevabile agevolmente l'esistenza e la misura dei contributi da pagare.
Dovendosi allora intendere per "denunce" le comunicazioni obbligatorie che il soggetto è tenuto a effettuare nei confronti dell'Inps, e per registrazioni le annotazioni che il medesimo deve fare sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, si ritiene che vi è omissione e non evasione, qualora il credito dell'Istituto sia rilevabile e quindi risulti o dalle denunce o dalle scritture, considerando che la legge usa (anche) la disgiuntiva "o". In tale caso ricorre l'ipotesi meno grave perché il credito dell'Inps, seppure non segnalato in piena conformità alle complesse regole prescritte, è comunque evincibile attraverso documentazione di provenienza del soggetto obbligato, rendendo così agevole per l'Istituto il reclamo di quanto dovuto.
Se il connotato essenziale della omissione contributiva è la possibilità di rilevazione da parte dell'Ente della esistenza e della misura dei contributi non pagati, consegue logicamente che la diversa e più grave ipotesi ricorre quando la rilevazione non è possibile perché il credito dell'Istituto non risulta da nessuna documentazione di provenienza del soggetto obbligato. Tale deve ritenersi infatti il senso della fattispecie di cui alla lettera b) del citato comma 217, ancorché letteralmente la formula usata non sia tra le più chiare, perché non spiega ma dà per postulato il concetto di evasione, connettendolo a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
D'altra parte, diversamente opinando - e cioè includendo nell'ipotesi più grave la mancata ottemperanza anche ad uno solo dei numerosi obblighi di segnalazione del debito contributivo che sopra si sono ricordati (ad esempio nel caso, che ricorre nella specie, di mancato invio dei DM 10 alla scadenza pur in presenza di regolare tenuta dei libri paga) o comunque di elementi asseveranti chiaramente il debito contributivo, il sistema peccherebbe di coerenza e di logicità, perché finirebbe per sanzionare allo stesso modo detta fattispecie e quella molto più grave di assenza completa di documentazione che occulta il debito medesimo. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di operare delle distinzioni tra i vari obblighi di comunicazione imposti dalla legge nei confronti dell'Inps, avendo ad esempio escluso la decadenza del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia in caso di omessa presentazione del modello DM 10, ove il datore abbia proceduto alla denuncia periodica del modello 01/M (cfr. Cass. 4 marzo 1998 n. 2360). Poiché nella specie è stato accertato in fatto che la società, pur avendo omesso di presentare alla scadenza il modello DM 10, teneva regolarmente i libri contabili, emetteva regolari buste paga ed i modelli 01/M, si deve concludere che ricorra l'ipotesi meno grave di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 217 della legge 662/961) di talché non è dovuta la richiesta sanzione una tantum,,
che come già detto si ricollega solo alla ipotesi più grave della evasione contributiva.
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 11,00, oltre a millecinquecento euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003