Sentenza 2 ottobre 2000
Massime • 1
L'elemento oggettivo del delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) è dato non solo dal comportamento di allontanamento di altri concorrenti ma anche dall'accordo collusivo tra gli interessati diretto a influenzare la libera concorrenza nella gara, pure attraverso il comportamento omissivo di taluno dei partecipanti. (Facendo applicazione di questo principio la Corte, sul punto, ha confermato la sentenza dei giudici di merito che avevano condannato gli imputati per aver concordato tra loro che alcuni partecipassero all'asta relativa alla vendita di macchinari e gli altri - interessati a ottenere i beni - fossero garantiti, per l'adempimento del patto di cessione futura degli oggetti da acquisire a prezzo base, attraverso il pagamento di una somma di danaro a titolo di clausola penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2000, n. 8887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8887 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 02/10/2000
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere N. 1517
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO S. AGRÒ Consigliere N. 18853/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MO RN, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 20.1.2000. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vito MONETTI, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva. Udito il difensore, avv.to TRIBULATO.
La CORTE osserva:
MO RN e AC LE, tratti a giudizio del Tribunale di Ancona per rispondere in concorso del delitto di cui all'art. 629 cod. pen., per avere costretto CI IO e CI ER a versare loro la somma di lire 6.000.000, minacciandoli in mancanza di partecipare all'asta relativa ai macchinari in uso della ditta CI, con sentenza del 20.2.1995, ritenuti responsabili del reato di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto di cui all'imputazione,
venivano condannati, con le concesse le attenuanti generiche giudicate equivalenti alla contestata recidiva, ciascuno alla pena di un anno di reclusione e lire 1.000.000 di multa.
Con sentenza del 20.1.2000 la Corte d'Appello di Ancona riduceva la pena inflitta a ciascun imputato appellante a mesi otto di reclusione e lire 700.000 di multa.
Ricorre per cassazione il solo MO RN e ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., denuncia la sentenza impugnata in punto di sussistenza a) della condotta integrante il reato di turbata libertà degli incanti e b) degli estremi relativi all'identità dell'indole e al presupposto temporale del quinquennio per i reati, di cui alle precedenti condanne, considerati ai fini della recidiva specifica infraquinquennale, ritenuta nel giudizio di comparazione equivalente alle concesse attenuanti generiche.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Priva di fondamento è la censura in punto di erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen.. Il reato di turbata libertà degli incanti sussiste non solo quando, con l'uso di uno dei mezzi previsti dall'art. 353 cod. pen., la gara non può essere effettuata rimanendo deserta, ma anche quando non si impedisce lo svolgimento della gara ma se ne disturbala regolarità, influenzandone o alterandone il risultato che, senza l'intervento perturbatore, avrebbe potuto essere diverso. Il bene protetto dalla norma non è soltanto la libertà di partecipazione alle gare di pubblici incanti o nelle licitazioni private, ma anche la libertà di chi vi partecipa di influenzare l'esito secondo la libera concorrenza ed attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte. Infatti, premesso che l'essenza ontologica del reato, quanto alla tipizzazione del bene giuridico protetto dalla norma, ha ad oggetto la lesione del pubblico interesse al fisiologico di, piegamento del meccanismo di competizione concorrenziale che assicura la virtuale massimizzazione del risultato economico dei pubblici incanti, deve riconoscersi che la condotta di turbativa d'asta può essere integrato non solo con l'allontanamento di altri concorrenti ma anche a mezzo dell'accordo collusivo tra gli interessati, che va inteso come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte e alla elusione dello schema incondizionatamente concorrenziale della gara (rv. 211565, 212223, 209491).
Peraltro, deve considerarsi che è ipotesi diversa da quella del caso di specie la fattispecie di astensione dagli incanti, di cui all'art.354 cod. pen., la quale "costituisce un'ipotesi singolare di concorso mediante fatti omissivi nel delitto di turbata libertà degli incanti, previsto dall'art. 353 cod. pen., che il legislatore, in deroga alle norme stabilite negli artt. 110 segg. cod. pen., ha configurato come ipotesi speciale ed autonoma di reato, per non lasciar dubbi in ordine alla punibilità di una condotta meramente negativa, invece che di collaborazione collusiva con il soggetto attivo, ed al bisogno di punirla con una pena minore di quella comminata per il delitto attivo", (rv. 219634, 200539). La Corte d'Appello, acquisita la prova, a mezzo delle ammissioni dell'imputato concorrente AC, del versamento anticipato da parte dei CI di una somma di lire sei milioni a titolo di clausola penale in funzione di garanzia, - del conseguimento del risultato utile per la SIVE s.p.a. della alterazione della gara d'asta, alla quale questa si sarebbe astenuto dal partecipare onde evitare l'innalzamento del prezzo finale di aggiudicazione dei beni-, per l'adempimento del patto di cessione futura di beni, condizionata sospensivamente alla vincita della stessa da parte dei CI, ha legittimamente ritenuto ricorrere il turbamento della gara nell'accordo collusivo tra gli imputati MO e AC e i CI, per i quali già dal Tribunale è stata disposta la trasmissione degli atti relativi al Pubblico Ministero. Meritevole di accoglimento risulta, invece, il secondo motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione in punto di sussistenza degli estremi relativi all'identità dell'indole e al presupposto temporale del quinquennio per i reati, di cui alle precedenti condanne, considerati ai fini della recidiva specifica infraquinquennale, ritenuta nel giudizio di comparazione equivalente alle concesse attenuanti generiche.
Manca del tutto nel testo della sentenza impugnata la motivazione in punto di sussistenza degli estremi della recidiva specifica infraquinquennale, ne' è dato dedurre dalla riduzione apportata alla pena irrogata in primo grado, tenuto conto che il minimo previsto è di quindici giorni di reclusione e lire duecentomila di multa, se il giudizio di comparazione tra le circostanze disomogenee, di cui all'art. 69 cod. pen., sia stato risolto con decisione favorevole al MO, accogliendone il motivo d'appello per il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, ovvero, in ipotesi di rigetto e confermata l'equivalenza, se la rideterminazione sia stata operata sulla misura della pena base.
Di conseguenza, ferma la pronuncia di responsabilità del ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, limitatamente alla determinazione della pena previo pronunciamento da parte del giudice di rinvio circa la sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale e l'eventuale giudizio di comparazione tra le circostanze disomogenee.
P. Q. M.
annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla recidiva e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia per la rideterminazione della pena. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001