Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2009, n. 3488
CASS
Sentenza 2 dicembre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della revoca di misura cautelare personale, la condotta collaborativa dell'indagato non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale e condurre a un automatismo valutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntuale accertamento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la reiezione dell'istanza di revoca proposta dall'imputato sul rilievo del carattere parziale delle sue dichiarazioni confessorie e della sua non sicura presa di distanza dal gruppo criminale di appartenenza).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2009, n. 3488
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3488
    Data del deposito : 2 dicembre 2009

    Testo completo