Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 1
Ai fini della revoca di misura cautelare personale, la condotta collaborativa dell'indagato non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale e condurre a un automatismo valutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntuale accertamento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la reiezione dell'istanza di revoca proposta dall'imputato sul rilievo del carattere parziale delle sue dichiarazioni confessorie e della sua non sicura presa di distanza dal gruppo criminale di appartenenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2009, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 02/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3296
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 35379/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AM AB N. IL 17/05/1971;
avverso l'ordinanza n. 1615/2009 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 12/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza deliberata il 12 agosto 2009, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'appello dei provvedimenti in materia di misure cautelari, ha confermato l'ordinanza 13 luglio 2009, con la quale il GIP del tribunale della stessa città, aveva respinto l'istanza difensiva di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a RA ZA IR, imputato di associazione per delinquere e del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3, comma 3 bis, lett. a) e c) bis, avendo ritenuto insussistenti degli elementi atti ad escludere la persistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., tenuto conto: (a) quanto alle ammissioni di responsabilità intervenute in sede di interrogatorio, che le stesse non rivelavano una "reale e credibile resipiscenza", riguardando tali ammissioni circostanze che già emergevano dagli atti, serbando invece l'indagato un contegno reticente sull'esistenza della compagine associativa e sulla sua adesione e risultando le stesse contraddette allorché delineano un preteso ruolo subordinato dell'appellante rispetto ad altro coimputato, Raza, ed escludono suoi rapporti collaborativi illeciti con altro coimputato Khan, così da apparire strumentali all'ottenimento di benefici cautelari;
(b) quanto al preteso effetto dissuasivo conseguente alla carcerazione preventiva sofferta, che il breve tempo trascorso in regime di arresti domiciliari non consentiva una valutazione compiuta sull'effettiva affidabilità dell'indagato e sulla sua capacità di rispetto delle regole.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'appellante, deducendone l'illegittimità per violazione di legge (art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 275 c.p.p.) e vizio di motivazione.
Più specificamente il ricorrente deduce che i giudici di appello sono giunti a formulare una prognosi di pericolosità sociale dell'indagato, illegittimamente valorizzando dei dati privi di effettiva rilevanza quali il contegno asseritamene reticente mantenuto in sede d'interrogatorio pur in presenza di chiamate in correità o la pretesa brevità del periodo di carcerazione, svalutando nel contempo elementi di ben maggiore significato, quali la incensuratezza dell'indagato e le ammissioni di responsabilità relativamente all'attività posta in essere con dei connazionali ed al passaggio di denaro finalizzato all'inoltro di domande per conseguire il rilascio di nulla osta all'ingresso in Italia di cittadini pakistani.
3. Il ricorso proposto dal EZ è basato su motivi infondati e va quindi rigettato. Ed invero le pur articolate argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, travisando l'effettivo percorso argomentativo sviluppato dal tribunale nell'ordinanza impugnata, muovono dall'errato presupposto che il giudizio di persistente pericolosità sociale del RA formulato dai giudici di appello sia stato arbitrariamente ed illogicamente fondato su degli elementi di valutazione della personalità dell'indagato (la mancata collaborazione con gli organi inquirenti) da ritenersi, secondo la prevalente giurisprudenza (ex plurimimis, Cass., Sez. 6^, Sentenza n. 11905 25/03/2005, Rv. 230995), non utilizzabili per l'analisi prognostica di cui trattasi e comunque di scarsissima significanza. Da una lettura anche superficiale della motivazione dell'ordinanza impugnata si ricava, infatti, che incontestata l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del RA in relazione ad imputazioni certamente non lievi (partecipazione ad associazione per delinquere;
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) nonché l'originaria sussistenza di esigenze cautelari giustificative della specifica misura cautelare applicata (arresti domiciliari) di cui l'indagato chiedeva la revoca, le argomentazioni sviluppate dai giudici di appello non rappresentano il frutto di un'arbitraria ed illogica "selezione" degli elementi di valutazione su cui fondare la decisione del gravame, ma, piuttosto, una risposta, logica e coerente, alle deduzioni svolte nell'atto di appello, nel quale, per confutare il giudizio di persistente pericolosità dell'indagato espresso dal GUP, si segnalava in effetti, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, proprio la mancata valutazione "dell'ammissione di responsabilità e della chiamata in correità avvenuta nel corso dell'interrogatorio davanti al PM in data 17 marzo 2009".
In altri termini, il tribunale, in piena aderenza al thema decidendum ad esso devoluto, lungi dal discostarsi da condivisibili principi di diritto ripetutamente enunciati da questa Corte (tra le più risalenti nel tempo si veda Cass., Sez. 1^, Sentenza n. 4011 del 10/11/1992, Rv. 192189), secondo cui "non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati la mancata ammissione della propria colpevolezza da parte del condannato, sia perché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perché l'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell'intenzione di persistere nel crimine" si è limitato soltanto ad illustrare, con argomentazioni del tutto logiche e coerenti, le ragioni per cui le dichiarazioni rese dall'indagato in sede d'interrogatorio, in quanto solo parzialmente confessorie e non sintomatiche di una "sincera presa di distanza dal gruppo delinquenziale di appartenenza", non costituivano un elemento sicuro e tranquillante da cui desumere il venir meno dell'accertata pericolosità sociale, e ciò in sostanziale adesione al principio, pure più volte affermato da questa Corte (in tal senso, ex multis, Sez. 5^, Sentenza n. 40993 del 5/12/2002, Rv. 222983), secondo cui ai fini della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, "la condotta collaborativa dell'indagato, non può comportare di per sè sola una riduzione della pericolosità sociale", dovendo evidentemente escludersi in subiecta materia ogni forma di "automatismo valutativo" che sostituisca il puntuale accertamento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice del merito e che nel caso in esame non può ritenersi sia stato omesso o travisato.
4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010