Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/10/2002, n. 39414
CASS
Sentenza 30 ottobre 2002

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L'utilizzazione, per la comunicazione al destinatario di atti dei quali egli abbia diritto di ricevere l'avviso, di forme diverse da quelle tipiche previste per le notificazioni è ammessa soltanto nelle ipotesi stabilite da singole disposizioni di legge e in presenza delle specifiche situazioni in esse indicate e sempre che i mezzi cui si sia fatto ricorso siano astrattamente idonei a rendere noto l'avviso medesimo, a nulla rilevando, poi, che in concreto esso non sia giunto ad effettiva conoscenza del destinatario.

In tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza, da parte del difensore, dell'avviso medesimo. (Nella specie si è ritenuto che la mancata conoscenza del messaggio, registrato nella segreteria telefonica del difensore designato all'atto dell'arresto, a causa di vizi di funzionamento dell'apparecchiatura o del mancato ascolto della registrazione, non incidesse sulla ritualità dell'avviso, gravando sul difensore medesimo l'onere di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate).

Commentari3

  • 1Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020

    La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …

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  • 2Cassazione: PEC valida anche se il computer è guasto.
    Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 26 marzo 2015

    Per la prima volta la Corte di Cassazione decide in merito alla validità ed efficacia della comunicazione e/o notifica di atti e avvisi tramite la posta elettronica certificata (P.E.C.) da parte della cancelleria. La sentenza della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 9892 del 06/03/2015 trae origine da un ricorso al Tribunale del riesame per la revoca dell'ordinanza del Gip del tribunale di Novara con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere a carico di un individuo, il quale era imputato di una serie di reati gravi, quali due tentati furti aggravati in abitazione, di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni personali aggravate e di riciclaggio …

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  • 3Cassazione penale Sez. IV n. 9892 del 06/03/2015
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 25 marzo 2015

    Svolgimento del processo Il tribunale del riesame di Torino, con ordinanza pronunciata in data 5 giugno 2014, confermava l'ordinanza del gip del tribunale di Novara in data 12 maggio 2014 con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere a carico di B.M., il quale era imputato di due tentati furti aggravati in abitazione, di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni personali aggravate e di riciclaggio aggravato ex , n. 2, con contestata recidiva ex , n. 3. In particolare, in data (...omissis...) alle ore 21.50 una pattuglia dei carabinieri aveva intercettato in comune di (...omissis...) tre uomini che stavano trasportando una cassaforte per la custodia di armi. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/10/2002, n. 39414
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39414
Data del deposito : 30 ottobre 2002

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