Sentenza 26 ottobre 2005
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 - quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa.
Commentario • 1
- 1. L’attività non episodicahttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2005, n. 43400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43400 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 26/10/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1093
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 25312/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME SI N. IL 24/12/1970;
avverso SENTENZA del 15/04/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Giampiero Iaia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza 13/11/2002 il Tribunale di Brindisi condannava AM SS alla pena di anni due e mesi due di reclusione siccome ritenuto colpevole del reato previsto dagli artt. 110 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies in relazione a tre fatti unificati sotto il vincolo della continuazione e precisamente: a) intestazione fittizia dell'autovettura "Alfa Romeo" tg. Va 76921; b) concorso nell'intestazione fittizia di 17 autovetture fino al 21/12/1996;
c)(originario capo d) concorso nell'intestazione fittizia di 64 autoveicoli fino al 05/07/1997.
A seguito di rituale appello, con sentenza 15/04/2005 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva il AM dal reato sub a) perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato ascrittogli al capo c) -limitatamente alle autovetture riportate nel capo di imputazione della sentenza del Tribunale di Brindisi del 16/05/2001 - per precedente giudicato;
riduceva la pena per i residui reati ad anni due e mesi uno di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
In particolare la Corte territoriale riteneva che il reato contestato fosse di natura permanente di guisa che lo stesso doveva ritenersi sussistente anche in relazione alle intestazioni fittizie di autoveicoli verificatesi prima della entrata in vigore della L. n. 356 del 1992, in quanto la situazione antigiuridica si era protratta ben oltre l'entrata in vigore della legge citata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge in relazione all'art. 649 c.p.p., art. 2 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, deducendo da un lato, quanto al capo c), che nel capo di imputazione non era stato riportato l'elenco delle autovetture intestate fittiziamente, di guisa che non era possibile individuare le autovetture che non rientravano tra quelle indicate nella sentenza del Tribunale di Brindisi del 16/05/2001, e dall'altro che, poiché il delitto contestato ha natura istantanea e non permanente, l'imputato doveva essere assolto dai fatti relativi ad intestazioni fittizie verificatesi prima della entrata in vigore della L. n. 356 del 1992. Inoltre la Corte non aveva considerato che nel caso di specie mancava la prova del dolo specifico, consistente nella elusione degli effetti di una misura di prevenzione patrimoniale, tanto più che le autovetture non erano state sequestrate in relazione a specifiche e provate operazioni di repressione del contrabbando di T.L.E..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. Manifestamente infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso relativo al capo c) (originario capo d) dell'imputazione. Infatti la Corte di merito ha escluso l'affermazione di responsabilità in relazione alla intestazione fittizia di tutte quelle autovetture, che risultavano dall'elenco contenuto nella sentenza del Tribunale di Brindisi del 16/05/2001, di guisa che, risultando allegato al capo di imputazione sub e) l'elenco completo relativo alle 64 autovetture fittiziamente intestate, è ovvio che l'affermazione di responsabilità si riferisce solo alla intestazione fittizia delle autovetture comprese nell'elenco allegato al capo c) con esclusione di quelle autovetture che risultano indicate nella sentenza 16/05/2001 del Tribunale di Brindisi. Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso. Infatti i giudici di merito - con sentenze che si integrano tra loro per essere conformi sul punto (vedi in particolare sentenza di primo grado) - hanno ritenuto che l'intestazione fittizia di un così elevato numero di autovetture in capo ad una sola persona avesse il preciso scopo di eludere le norme in materia di contrabbando di sigarette, tanto più che mancava agli atti qualsiasi elemento dal quale si potesse desumere che il ricorrente svolgesse attività di commercio di autovetture usate. Ne consegue che, ricorrendo il dolo specifico diretto alla elusione delle norme in materia di contrabbando, correttamente nel caso di specie deve ritenersi sussistente il reato contestato.
Fondato deve ritenersi invece il terzo motivo di ricorso. Invero - secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale che si condivide (Cass. Sez. Un. sentenza n. 8 del 28/02/2001, proc. Ferrarese) - il delitto previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, integra una ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione giuridica conseguente alla condotta criminosa.
Orbene nel caso di specie la Corte di merito, ritenendo la natura permanente del reato in esame, ha escluso che fosse rilevante accertare le date in cui le varie autovetture comprese negli elenchi di cui ai capi b) e c) furono intestate fittiziamente al ricorrente. Invece, trattandosi di reato istantaneo, era necessario accertare quali delle suddette autovetture fossero state intestate prima dell'entrata in vigore della L. n. 356 del 1992 al fine di escludere l'affermazione di responsabilità in relazione a tali autovetture. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai capi b) e c) dell'imputazione con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce, che nel procedere a nuovo giudizio si adeguerà al suddetto principio di diritto.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi b) e c) dell'imputazione e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma, 26 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2005