Sentenza 9 maggio 2000
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il presupposto per l'applicazione della misura patrimoniale non risiede necessariamente nella condanna per alcuno dei reati associativi indicati dalla legge 575 del 1965, essendo sufficiente la mera condizione di indiziato di appartenenza al sodalizio criminale; ne' assume rilievo la circostanza che il proposto sia stato assolto dal reato associativo, in quanto per l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso procedimento penale conclusosi con l'assoluzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2000, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VINCENZO VALENTE Presidente del 09/05/2000
Dott. FRANCESCO DE CHIARA Consigliere SENTENZA
Dott. ANTONIO ESPOSITO Consigliere N. 2542
Dott. DONATO DANZA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIACOMO FUMU Consigliere N. 28296/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OR CO ER, nato il [...] ad [...], e da NA AR RI, nata avverso il decreto della corte di appello di Milano in data 17/03/1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. DANZA Letta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero nella persona del Dott. V. VERDEROSA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della NA e per il rigetto di quello proposto nell'interesse del IA.
FATTO
La Corte di appello di Milano, con decreto in data 17/03/1999, decidendo in sede di rinvio, confermava il decreto del tribunale con il quale, in data 25/11/1994, era stata disposta la misura della prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, nei confronti di CO ER IA ed applicata la confisca delle quote societarie specificate nello stesso provvedimento, cui era interessata AR RI NA.
Ricorrono per cassazione AR M. NA ed i difensori di CO S. IA.
La prima deduce la nullità dell'intero procedimento per omissione della sua citazione, quale terza interessata, nel procedimento di primo grado;
denunzia altresì vizio logico della motivazione e violazione di legge.
Nell'interesse del IA viene denunciato difetto di motivazione in riferimento all'esigenza dell'attuale pericolosità quale presupposto della misura ablativa, nonché violazione di legge, carenza e vizio logico della motivazione, oltre a violazione del principio di diritto stabilito da questa Corte, con il rinvio, circa i presupposti per la confisca adottata.
Avverso la requisitoria scritta del P.G. i difensori hanno presentato memoria di replica del 26/01/2000.
DIRITTO
Le conclusioni del P.M. meritano di essere condivise. Va dichiarata innanzitutto l'inammissibilità del ricorso di AR RI NA, poiché questa Corte rigetto la sua impugnazione avverso il decreto della Corte di Appello di Milano, che aveva confermato quello del tribunale nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il gravame della stessa NA avverso il provvedimento del primo giudice (Tribunale di Milano). Peraltro, con il rigetto del ricorso proposto da CO ER IA avverso il detto decreto nel capo concernente la conferma della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale limitatamente al presofferto (fino, cioè, alla data del 13/01/1997, in cui lo stesso decreto venne pronunciato), si è formato anche il giudicato in ordine alla ricorrenza, fino a tale data, delle condizioni di applicabilità di detta misura, così come delineate dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956. L'annullamento del menzionato decreto fu, invero, pronunciato in accoglimento del ricorso del P.G., con riferimento al capo concernente la revoca del provvedimento di confisca delle quote societarie adottato con l'impugnato decreto del Tribunale in data 25/11/1994, poiché la motivazione al riguardo era stata ritenuta erroneamente impostata in diritto sul rilievo che il giudice di secondo grado non fosse investito della funzione - propria del giudice di legittimità - di annullamento del provvedimento appellato per carenza di motivazione, come aveva invece ritenuto la Corte di Appello disattendendo così il suo compito precipuo di valutazione nel merito della fattispecie ed astenendosi quindi dal prendere in esame gli elementi indizianti che il secondo ricorrente, pur trascurati o sviliti dal tribunale, dovevano essere invece vagliati al fine di verificare la fondatezza del provvedimento di confisca adottato in primo grado.
È evidente, dunque, che, trattandosi di annullamento per omessa pronuncia sul merito della questione, la Corte di Appello è stata nuovamente investita del procedimento con il compito di verificare la esistenza degli elementi atti a giustificare la confisca. Sotto tale profilo, considerando che la pericolosità sociale del IA è venuta meno - per il giudicato costituente una presunzione di veridicità assoluta - all'epoca di pronuncia del decreto 13/01/1997, l'indagine ai fini della misura patrimoniale rimane necessariamente limitata nel tempo. D'altra parte, l'annullamento pronunciato da questa Corte nel senso sopra delineato lascia intatta l'esplorazione del giudice di merito sulla ricorrenza delle condizioni per convalidare il contenuto decisorio della pronuncia annullata, rientrando nella sua esclusiva funzione prendere in esame gli elementi di giudizio nel loro complesso è stabilire, sopperendo alla motivazione manca, se tale pronuncia sia o meno fondata. Orbene a tale compito si è attenuta la Corte di Appello emettendo il provvedimento oggetto del ricorso in esame.
Ebbene chiarire che la valutazione sulla sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura patrimoniale, ai sensi dell'art.
2- ter, cm. 2 della legge n. 575 del 1965, è stata operata in costanza della pericolosità sociale del soggetto che ad essa venne sottoposto;
sicché nella specie, essendo cessata la pericolosità al gennaio 1997 per il giudicato formatosi al riguardo, non può negarsi che la Corte di merito abbia correttamente valutato la presenza di dette condizioni fino a tale epoca, potendo gli elementi successivi costituire, comunque, valore sintomatico della acquisizione illecita dei beni confiscati;
mentre la cessazione ex nunc della pericolosità non ha alcuna incidenza retroattiva al fine di escludere che i requisiti di applicazione della misura fossero maturati al momento in cui venne disposta. D'altronde, contrariamente ai rilievi sui quali il ricorso negli interessi del IA è soprattutto incentrato, presupposto per l'applicazione della misura patrimoniale non è necessariamente la condanna per alcuno dei reati associativi indicati dalla norma, essendo sufficiente la mera condizione di indiziato di appartenenza al sodalizio criminale, ed a nulla rileva, quindi, che il proposto sia stato assolto dal reato, ove, attesa la piena autonomia dei procedimenti, il giudice chiamato ad applicare la misura sia in possesso di un complesso quadro di elementi, magari attinti anche dallo stesso procedimento penale idonei ha giustificarla. Ciò si è verificato nella specie, in quanto la Corte di Appello ha tratto una serie di elementi indiziari dalle sentenze pronunciate in primo ed in secondo grado, elementi che, valorizzati nel contesto storico dell'improvvisa ascesa economica del IA in concomitanza dei numerosi illeciti perpetrati, delle frequentazioni e dei rapporti con soggetti e "clan" criminali, essa ha ritenuto in modo ragionevole gravemente sintomatici e dall'appartenenza del medesimo ad alcune delle associazioni criminose indicate nello art. 1 della legge n. 575 del 1965, e della provenienza dei beni confiscati da attività criminose nei termini statuiti dall'art.
2-ter, cm. 2, di detta legge, giudicando irrilevante in proposito la sua assoluzione nel processo di appello a norma del comma 2 dell'art. 530 c.p.p. (per carenza di prove sicure della sua appartenenza ad una associazione di tipo mafioso). Mette conto anche di precisare che la misura patrimoniale era stata applicata dal tribunale, come già puntualizzato con decreto del 19994; la Corte di Appello, con il decreto del 13/01/1990, "annullò" detto provvedimento limitatamente alla misura patrimoniale, ritenendo invece cessata la pericolosità sociale per effetto della assoluzione dal reato associativo. Quest'ultima decisione, impugnata dai difensori e dal P.G., venne annullata da questa Corte - si è detto - in accoglimento del ricorso di quest'ultimo limitatamente alla pronunciata illegittimità della misura patrimoniale;
sicché come ben rilevato dal P.M. per la misura di prevenzione personale, fondata anche sugli indizi di appartenenza a sodalizio criminale di tipo mafioso, fino al momento della pronuncia di quel decreto, si è formato il giudicato. Nell'interesse del IA sono, inoltre, formulate numerose censure, per vizi motivazionali che, nella soggetta materia, non possono costituire oggetto di ricorso, essendo denunciabili soltanto violazioni di legge (combinato disposto degli artt. 4, cm. 10, legge n. 1423 del 1956, e 2-ter, cm. 2, legge n. 575 del 1965).
Aggiungasi ancora che i prolissi motivi di ricorso hanno in gran parte per contenuto una critica del quadro indiziario valutato dalla Corte di Appello, concretandosi o in inammissibili denunzie di difetti motivazionali al riguardo o in una diversa prospettazione degli stessi elementi valorizzati dal giudice di merito, e quindi costituiscano censure in fatto del pari inammissibili,. Viene invocato altresì il giudicato assolutorio, che potrebbe integrare violazione di legge, ma con il provvedimento impugnato - come già rilevato - è stata apprezzata correttamente la sua compatibilità con la rivalutazione degli indizi, attesa - ripetesi - l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al Giudizio di merito sulla responsabilità, dal quale ben possano essere attinti mezzi di prova non preclusi dal giudicato: in tal senso ha operato la Corte di Appello.
Non condivisibile è pure la censura secondo cui il predetto giudice ha omesso di acclarare la provenienza illecita di ogni quota societaria sottoposta a confisca. Già il Tribunale aveva ampiamente valorizzato un complesso quadro di indizi univocamente convergenti che poi il giudice di rinvio, in coerenza con il principio statuito da questa Corte, ha saldato con la ricostruzione di tutti i dati acquisiti sull'improvvisa ascesa economica del IA, che era passato dalla "figura del pregiudicato senza risorse in uomo di affari facoltoso", mettendo a disposizione dell'associazione criminosa i suoi conti correnti personali e consentendo operazioni di sconto in momenti di temporanea illiquidità dell'associazione medesima. Tale valutazione del quadro storico appare del tutto in sintonia con la previsione dei commi 2 e 3 dell'art.
2-ter, sopra richiamato, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali;
mentre non rientra nei poteri di questa Corte - una volta che il giudizio di merito abbia accertato tutti i dati fattuali dei quali ha dato il convincimento della ricorrenza dei requisiti presunti da tale normativa - procedere alla verifica della effettiva sussistenza degli elementi per l'applicabilità delle misure, essendo, questo, compito esclusivo dello stesso Giudice di merito. Non in linea con la precisata normativa appare, quindi, l'affermazione secondo cui sarebbe stato necessario accertare l'illecita provenienza di ogni singolo bene oggetto di sequestro e confisca. Ai sensi del menzionato comma 3, esperito ritualmente il procedimento di prevenzione con applicazione anche della misura del sequestro, per evitare la confisca spetta invece all'indiziato dimostrare la legittima provenienza dei beni sequestrati, il che non è avvenuto nella specie.
Nel ricorso si deduce ancora violazione di legge perché la confisca dei beni venne disposta dal Tribunale in assenza di richiesta da parte del P.M.. Il motivo è infondato: la Corte di appello ha correttamente escluso la denunciata violazione rilevando che la normativa in esame conferisca al Tribunale il potere di disporre d'ufficio le misure patrimoniali senza subordinarne l'esercizio alla previa richiesta del P.M.. Il comma 2, invero, stabilisce testualmente che il Tribunale può disporre il sequestro "anche d'ufficio"; tale inciso non viene ripetuto nel comma 3, che conferisce al Tribunale pure il potere di confiscare i beni sequestrati, poiché l'atto è un effetto conseguente alla mancata dimostrazione della liceità della provenienza di tali beni e rappresenta il completamento dell'iniziativa di prevenzione intrapresa dal Tribunale con l'applicazione delle misure patrimoniali. D'altra parte, a volere condividere, in ipotesi, la contraria interpretazione propugnata nel ricorso, non si verterebbe in alcuna irregolarità sanzionabile, ne' tampoco nella nullità di ordine generale ex art. 178, lett. b), c.p.p., che riguarda la iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale;
sicché nel caso concreto l'ipotetica nullità dovrebbe ritenersi comunque sanata a norma dell'art. 183, lett. b) c.p.p.. Infondata, infine, è la censura per pretesa violazione del termine di cui al cm 3 dell'art.
2-ter, più volte richiamato, per essere stato il provvedimento di confisca disposto dopo la sua scadenza. La Corte di appello, nel decreto poi annullato dalla cassazione, rilevò esattamente che la misura conclusiva della confisca era stata ritardata dalla sospensione del procedimento di prevenzione fino alla definizione del giudizio penale in prime cure. Infatti, l'ultima parte della norma in esame recita testualmente che ai fini del computo del termine stesso e dell'eventuale sua proroga si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di custodia cautelare, previsti dal codice di procedura penale (art. 304), in quanto applicabili. E nella specie non può essere messo in dubbio che il Tribunale avesse sospeso la decisione sulla conclusiva misura della confisca in attesa della definizione del complesso procedimento dinanzi allo stesso Tribunale nel quale il IA era coinvolto per il reato associativo di tipo mafioso. Nè, come sembra sostenersi nel ricorso, è corretto ritenere che la norma sulla sospensione non fosse più operativa, dopo il disposto sequestro, sulla base del sopravvenuto D.L. 13/5/1991, n. 352, convertito in legge n. 152/1991, che nulla ha statuito in tal senso.
Consegue all'esito dei ricorsi la condanna, ex art. 616 c.p.p., di entrambi i ricorrenti alle spese del procedimento e della NA al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende nella congrua misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso di CO IA e dichiara inammissibile il ricorso di AR RI NA.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento e la NA altresì al versamento di L. 1.000.000=, in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2000