Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa. (In applicazione del principio, S.C. ha annullato un'ordinanza applicativa di misura cautelare per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, nella quale si assumeva che la finalità elusiva fosse sorta solo dopo la fittizia intestazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2014, n. 24657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24657 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 27/05/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 990
Dott. CAPOZZI NG - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 13407/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA AN N. IL 05/12/1966;
avverso l'ordinanza n. 9759/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 30/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA IEe che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari rigetto nel resto;
Udito il difensore Avv. Stellato F. per delega avv. Iappelli R. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 30.12.2013 il Tribunale del riesame di Napoli - a seguito di ricorso proposto nell'interesse di TA AN avverso la ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 17.12.2013 - ha confermato detta ordinanza con la quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico della predetta indagata in ordine al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies aggravato dalla L. n. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione alla interposizione fittizia della stessa indagata, in concorso con IL NG e IN RI IN, relativamente alla società "Tutto Campania s.r.l.".
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore della TA deducendo:
2.1.violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies ed omessa motivazione. In particolare, nonostante la difesa avesse evidenziato l'insussistenza del reato di intestazione fittizia in relazione alle quote sociali della società avvenuta del 2003 e, in particolare, il fine elusivo sotteso ad essa , il Tribunale non solo non ne ha tenuto conto ma avrebbe altresì omesso qualsiasi motivazione sugli elementi fattuali idonei a dimostrare la potenzialità elusiva della detta intestazione.
2.2.violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7, artt. 70 e 42 c.p. ed omessa motivazione. In particolare, la difesa deduce che la sussistenza dell'aggravante in parola sarebbe esclusa proprio da quanto assume il Tribunale in ordine al IL circa la costituzione da parte di quest'ultimo, a partire dal 2008, di nuove società con cui partecipare alle gare per servizi e appalti pubblici, trattandosi - invece - nella specie di una intestazione risalente al 2003 e cioè, ben cinque anni prima che il IL ricevesse l'interdittiva antimafia dalla Prefettura di Caserta. Inoltre, del tutto ingiustificato sarebbe il profilo dell'ignoranza incolpevole secondo il quale l'aggravante in parola sarebbe attribuita alla indagata, siccome oggetto di un duplice rinvio motivazionale a parti della ordinanza che non vi fanno riferimento.
2.3.violazione dell'art. 274 c.p.p., comma 1 versandosi nella specie di motivazione assolutamente apparente e sostanzialmente mancante. Non si spiegherebbe perché un fatto commesso dieci anni addietro sarebbe grave, senza considerare singolarmente ogni indagato e, in particolare, la condizione di incensuratezza ed assenza di carichi pendenti in capo alla indagata. Illogico sarebbe, infine, il ragionamento del Tribunale che ha desunto il profilo di pericolosità nella mancata confessione in sede di interrogatorio di garanzia.
3. Il ricorso è fondato.
4. Il primo motivo è fondato.
5. Costituisce "jus receptum" che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 2, Sentenza n. 23197 del 20/04/2012 Rv. 252835 Imputato: Modica).
6. A fronte della accertata acquisizione da parte della indagata - convivente del IL - della posizione di socia accomandataria all'atto della costituzione della società in data 15.9.2003, la ordinanza svolge la pressoché totale sua motivazione sul successivo utilizzo della società da parte dell'interponente.
7. Cosicché, a fronte della natura istantanea del reato e della sua commissione correlata alla intestazione della società avvenuta nel 2003, non si giustifica in alcun modo la finalità elusiva sottesa a tale intestazione fittizia che - secondo il rinvio operato dalla stessa ordinanza - prende corpo solo a partire dal 21.5.2008, allorquando il IL, vero "dominus" delle società, "acquista piena consapevolezza dell'esistenza delle indagini nei suoi confronti" (v. pg. 4 della ordinanza;
ribadito in termini di "certezza" a pg.5 della stessa ordinanza).
8. Anche il secondo motivo è fondato.
9. In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, art. 7 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa in modo che la condotta sia diretta a ledere l'ulteriore interesse protetto dall1 aggravante. (Sez. 6, Sentenza n. 11008 del 07/02/2001 Rv. 218783 Imputato: PG in proc. Trimigno). 10. La ordinanza - al di là dei rinvii - giustifica (v. pg. 8) il profilo psicologico che doveva parametrarsi rispetto al momento della intestazione avvenuta nel 2003 - sulla base di avvenimenti successivi in base ai quali si giudica, quindi, illogicamente inattendibile l'assunto della ricorrente della sua ignoranza dei problemi giudiziari del IL.
11. Anche il terzo motivo è fondato.
12. In tema di misure cautelari personali, l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere o di non collaborare non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati, o altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (Sez. 6, Sentenza n. 38139 del 24/09/2008 Rv. 241321 Imputato: EZ IE;
conf. Sez. 2, Sentenza n. 1428 del 27/03/1996 Rv. 204747 Imputato:
Papagna)).
13. Sicché deve essere censurati di illegittimità sia l'omessa considerazione della distanza temporale decennale rispetto all'unico fatto contestato, in uno alla incensuratezza della ricorrente e l'assenza di evidenziati suoi consapevoli protagonismi, sia l'assunto secondo il quale - oltre ai profili prima esaminati che inducono una rivalutazione anche in tema di esigenze - la mancata ammissione della conoscenza delle vicende giudiziarie ed amministrative del IL sarebbe sintomatica dell'assenza di volontà di "recisione di legami" con il predetto, tanto più in relazione alla attuale ricorrente, convivente da oltre vent'anni dello stesso IL.
14. L'accoglimento del ricorso, per le radicali ragioni suesposte, comporta l'annullamento senza rinvio della ordinanza al Tribunale di Napoli impugnata e di quella emessa dal GIP dello stesso Tribunale in data 17.12.2013 con immediata liberazione della ricorrente se non detenuta per altra causa.
15. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 17.12.2013 ed ordina l'immediata liberazione di RE AN se non detenuta per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014