Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2015, n. 14040
CASS
Sentenza 29 gennaio 2015

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Il peculato d'uso è connotato dalla preordinazione dell'appropriazione ad un uso temporaneo, quindi non meramente istantaneo, della cosa e dalla immediata restituzione della stessa dopo il momentaneo utilizzo, con la conseguenza che, in presenza di tali requisiti, la reiterazione delle condotte determina l'integrazione di una pluralità di reati ex art. 314, comma secondo, cod. pen., eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione, ma non il mutamento della qualificazione giuridica del fatto in peculato "ordinario" ex art. 314, primo comma, cod. pen. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'illegittimo uso del carburante e dell'olio, consumati per il ripetuto illecito utilizzo di un'autovettura di servizio, non rilevano autonomamente, ma concorrono a determinare l'entità del danno patrimoniale cagionato dalla condotta delittuosa all'ente proprietario del veicolo).

Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato. (Fattispecie in tema di peculato continuato, in cui la Corte ha censurato la sentenza che aveva negato il riconoscimento dell'attenuante sulla base della considerazione dell'importo complessivo delle somme percepite in relazione a ciascun fatto appropriativo).

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  • 1Art. 314 - Peculato (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …

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  • 2Peculato d’uso e denaro: un binomio possibile?
    Avv. Ilaria Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    1. ANALISI DELLA FATTISPECIE DELITTUOSA Il peculato d'uso, previsto e punito dal c. 2 dell'art. 314 c.p., è un reato proprio, punibile a titolo di dolo specifico. Esso non costituisce un'attenuante del delitto di peculato di cui al c. 1, bensì un'autonoma fattispecie, ricompresa nel novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione (sul punto, di recente, Cass. sez. VI pen., sent. n. 14040 del 29/01/2015). Il capoverso della richiamata disposizione recita: “Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”. La fattispecie in esame è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2015, n. 14040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14040
Data del deposito : 29 gennaio 2015

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