Sentenza 15 giugno 2011
Massime • 1
Integra il delitto di peculato d'uso, e non quello di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., la condotta di momentaneo impossessamento posta in essere, attraverso l'abusiva circolazione di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, da parte del custode che non ne sia proprietario, o che non agisca in suo concorso o nel suo interesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2011, n. 26812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26812 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 15/06/2011
Dott. AGRÒ ON - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1054
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 8051/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI CATANIA;
nei confronti di:
1) GO NT, N. IL 28/03/1973;
avverso la sentenza n. 1746/2009 TRIBUNALE di CATANIA, del 05/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza 5-11.11.2009 del Tribunale di Catania, che ha assolto NG ON dall'imputazione di cui all'art. 314 c.p., comma 2 - perché in qualità di custode di autovettura di proprietà
di terza persona, sottoposto a sequestro amministrativo, se ne appropriava al fine di farne uso momentaneo - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 15 c.p. e art. 213 C.d.S., ricorre per cassazione il locale procuratore della Repubblica, denunciando violazione dell'art. 314 c.p. in relazione alla condotta del custode non proprietario che si appropri del bene, sottoposto a sequestro ed affidato alla sua custodia, ed all'insussistenza del rapporto di specialità tra l'art. 314 c.p. e l'art. 213 C.d.S..
2. Il ricorso è, a giudizio del Collegio, fondato nei termini che seguono.
L'art. 334 c.p. prevede due condotte: quella di chi agisce rispetto ad un bene sottoposto a sequestro, penale o amministrativo, affidato alla sua custodia ed allo scopo di favorire il proprietario del bene;
e quella del proprietario custode.
La condotta del custode non proprietario e che agisca per fini propri è quindi estranea all'art. 334 c.p.; essa è riconducibile al delitto di peculato, eventualmente d'uso (Sez. 6, sent. 37750 del 23.9-22.10.2010) , del quale presenta tutti i caratteri (la qualità personale connessa ad un pubblico servizio, l'alterità della cosa, la ragione di servizio del possesso).
L'art. 213 C.d.S. prevede che "Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.886 a Euro 7.546. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi".
Con la sentenza 1963 del 28.10.2010 - 21.1.2011, successiva alla deliberazione della sentenza impugnata ed al conseguente ricorso, le Sezioni unite di questa Corte suprema hanno affermato il principio di diritto che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra esclusivamente l'illecito previsto e sanzionato dall'art. 213 c.p., comma 4, perché il concorso tra la norma penale di cui all'art. 334 c.p. e quella amministrativa costituita dal medesimo art. 213 cod. strada va giudicato solo apparente, la seconda essendo norma speciale rispetto alla prima, limitatamente, appunto, alla sola circolazione abusiva. Affrontando il punto della differente dizione dell'art. 15 c.p. e L. n. 689 del 1981, art. 9, le sezioni unite hanno, tra l'altro,
precisato: innanzitutto che pure nel caso di concorso tra fattispecie penali e violazioni di natura amministrativa è necessario che il confronto avvenga tra le fattispecie tipiche astratte e non tra le fattispecie concrete, in secondo luogo che occorre distinguere la sovrapponibilità delle fattispecie tipiche dalla mera "interferenza" che può verificarsi in presenza non di un medesimo fatto ma di una comune condotta.
A giudizio di questo Collegio, il principio di diritto insegnato dalle Sezioni unite rileva per il solo caso in cui sussista una relazione in qualche modo personale, diretta o indiretta che sia, tra la titolarità del bene sequestrato, cui si riferisce la violazione, e l'autore della condotta di abusiva circolazione, che per sè realizza con immediatezza la condotta di sottrazione. Ed in effetti la fattispecie giudicata dalle Sezioni unite era appunto relativa a contesto che avrebbe altrimenti sollecitato l'applicazione dell'art.334 c.p. (quindi un contesto dove rileva la condotta o del proprietario o di soggetto, non lui diverso dal proprietario, ma che in qualche modo agisse con il suo consenso o nel suo interesse, sottraendo alla custodia il bene mediante la circolazione abusiva). Del resto, tale relazione necessaria è, sia pure indirettamente, confermata dalla previsione, nell'art. 213 C.d.S., della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che risulta effettivamente congrua a ricollegare anche la stessa fattispecie amministrativa ad una sorta di "patologia" di una situazione altrimenti "fisiologica" di circolazione del mezzo e di idoneità alla guida di chi ne ha la legittima disponibilità d'uso. Così non è, invece, nel caso del custode persona terza e che agisca per proprio interesse. La sua qualifica pubblicistica e la funzione conseguentemente svolta, nell'interesse pubblico, determina una fattispecie tipica - l'appropriazione da parte di un soggetto del tutto estraneo ad ogni relazione con il bene sequestrato e in violazione degli obblighi propri dello svolgimento di uno specifico servizio pubblico - che è altra e diversa rispetto alla fattispecie di mera circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro. Si tratta, in definitiva, di un caso non di sovrapposizione di fattispecie tipiche relative ad un medesimo fatto, ma di interferenza di una stessa condotta rispetto a fattispecie tipiche diverse. Proprio le conseguenze invero paradossali ed asistematiche cui condurrebbe la tesi che attribuisse all'art. 213 C.d.S. una funzione genericamente e in assoluto speciale verso qualsiasi norma incriminatrice violata attraverso (anche) la condotta dell'abusiva circolazione di veicolo sottoposto a sequestro (si pensi al caso del furto di veicolo sottoposto a sequestro ovvero dell'evasione dagli arresti domiciliari mediante circolazione su veicolo sequestrato, ma anche all'ipotesi del custode "professionale" - esercente funzione pubblica - che quotidianamente "giri" con uno dei veicoli a lui affidati) costituiscono criterio utile concorrente ad indirizzare verso la interpretazione adottata.
Va pertanto affermato il principio di diritto che la fattispecie di impossessamento, consumata dal custode che non sia proprietario del mezzo o che non agisca in suo concorso o nel suo interesse e che si realizzi con la condotta di abusiva circolazione di mezzo sottoposto a sequestro, configura il delitto di peculato.
Poiché ne' dalla contestazione ne' dalla sentenza impugnata emerge una specifica descrizione della peculiare situazione di fatto, in particolare di eventuale relazione tra il NG ed il proprietario del mezzo e, comunque, delle ragioni della condotta, in accoglimento del ricorso va disposto l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Catania, ex art. 569 c.p.p., comma 4, ferma l'osservanza, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3, del principio di diritto affermato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011