Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
L'utilizzazione per fini personali, estranei agli interessi dell'amministrazione della vettura di istituto affidata ai poliziotti per ragioni di pubblica sicurezza integra il reato di peculato d'uso, indipendentemente dalla concomitante utilizzazione della vettura anche per fini istituzionali. (Fattispecie in cui l'automobile di servizio è stata utilizzata per installarvi un abusivo apparato di intercettazione di comunicazioni tra presenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2006, n. 10274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10274 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/02/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 164
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 042927/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC LU, (RINUNCIANTE) N. IL 17/11/1958;
2) OS OL, (RINUNCIANTE) N. IL 27/09/1963;
3) AS EL, (RINUNCIANTE) N. IL 03/06/1963;
4) NI BE, N. IL 03/06/1943;
5) AB RE TR, N. IL 15/02/1959;
6) NN AN, N. IL 13/11/1960;
7) TR IN, N. IL 26/09/1962;
8) RE OL, N. IL 20/03/1956;
avverso SENTENZA del 22/04/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per la inammissibilità di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 26/03/2004 la Corte di Cassazione annullava con rinvio, per carenza di motivazione, la sentenza 03/02/2003 della Corte d'Appello di Bologna, che, in riforma della sentenza di condanna 09/11/2001 del Tribunale di Forlì, aveva assolto per insussistenza del fatto gli imputati PE LB, EL AL RO, TR VI, NA AN e RE RC dai reati di cui all'art. 615 bis c.p., comma 3, artt. 56 e 323 c.p., e art. 314 c.p., u.c.. 2 - In sede di giudizio di rinvio la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto tutti gli imputati dal reato di cui all'art. 615 bis c.p. perché il fatto non sussiste, mentre invece li ha ritenuti responsabili dei residui reati di concorso in peculato d'uso e di tentato abuso d'ufficio, in continuazione fra loro, ed ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione per ciascuno, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 6.860,00, confermando altresì la condanna al risarcimento del danno ed al pagamento della provvisionale liquidata dal Tribunale in favore delle parti civili CI IG, RO RC e AS HE.
La Corte di merito ha ritenuto che gli imputati, lo PE quale dirigente dell'Ufficio di P.S. di Cesena, il EL quale ispettore superiore di P.S., il NA quale vice ispettore di P.S., il TR quale assistente di P.S. ed infine il RE quale gestore di una ditta specializzata in impianti di intercettazione, avessero concorso nella installazione, il 2 dicembre 1998, di un impianto di intercettazione ambientale su una autovettura Alfa 155 della polizia di stato con i colori d'istituto, all'uopo condotta dal EL e dal TR nell'officina del RE in Rimini per la installazione e successivamente utilizzata dall'equipaggio composto dall'ispettore CI e dagli agenti RO e AS, i quali soltanto il 18/01/1999 avevano scoperto l'apparato che era perfettamente funzionante ed in grado di captare le conversazioni che avvenivano all'interno dell'autovettura. Nel contempo ha escluso la tesi difensiva - per cui l'apparato sarebbe stato installato in data 09/01/1999 quale prova di funzionalità della attrezzatura in vista del trasferimento su altra vettura da usare per una operazione di polizia giudiziaria per la quale doveva essere richiesta la autorizzazione all'autorità giudiziaria, essendo stato invece quello stesso apparato utilizzato in precedenza per altra attività per conto della Procura di Pesaro, come sostenuto dal RE - poiché era rimasto accertato, attraverso i tabulati telefonici, che l'apparato telefonico era funzionante dal 02/12/1998 nella configurazione poi accertata ed il numero di scheda ed il codice di telefono erano accoppiati, il che per un verso dimostrava la falsità della tesi difensiva che quella scheda fosse stata utilizzata per conto della Procura di Pesaro e per altro verso confermava che i collegamenti dell'apparato erano con i numeri telefonici del RE e coincidevano perfettamente con i turni di servizio, comprese le ferie, sull'autovettura del CI, del RO e del AS, i quali, proprio a partire dal 02/12/1998, avevano avvertito delle scariche elettriche sulla radio di bordo.
Quanto alla posizione del RE, che era estraneo alla amministrazione, la Corte ha rilevato che anch'egli doveva rispondere del concorso nel reato di cui agli artt. 56 e 323 c.p. poiché le modalità della installazione, la durata della attività di intercettazione, la riconducibilità a plurimi telefoni del RE dei collegamenti idonei alla captazione delle conversazioni ed infine la accertata falsità della sua specifica linea difensiva in ordine alla diversa utilizzazione della scheda, dimostravano che il RE era del tutto consapevole che non si trattava di una mera prova, bensì di una attività abusiva diretta all'ascolto dei dialoghi delle persone offese.
La stessa Corte ha escluso la sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p. invocata dal RE e dal TR, non essendo configurabile, quanto al RE, un dovere del cittadino di ottemperare a richieste di appartenenti alla polizia dirette all'evidenza al compimento di atti contrae alla legge ed essendo stata dimostrata, quanto al TR, la piena partecipazione del suddetto a tutte le operazioni di installazione e di mantenimento dell'apparato abusivo, senza che egli si dissociasse dalla condotta dei coimputati, il che appalesava la inconsistenza della tesi difensiva per cui si sarebbe limitato ad eseguire l'ordine di condurre la autovettura fino alla officina del RE. Ha altresì ritenuto corretta la qualificazione, quale abuso di ufficio tentato, della condotta di avere installato l'apparato sulla autovettura in vista della captazione illecita delle conversazioni degli occupanti, non rilevando che successivamente, proprio il 18/01/1999, gli autori del fatto avessero preso contatti con la locale Procura della Repubblica in relazione ad una ipotesi di autorizzazione ad una intercettazione ambientale per una operazione di polizia giudiziaria, poiché ciò era stato strumentalizzato processualmente per cercare di dimostrare, contro il vero, che quella installazione, avvenuta tanto tempo prima, fosse diretta ad un fine lecito. Ed infine ha ritenuto pure che sussistesse il peculato d'uso poiché l'utilizzazione di una autovettura di sevizio per fini non istituzionali ed addirittura illeciti, quale quello di recarsi a Rimini per la installazione dell'apparato, comportava la distrazione del mezzo dal servizio di sicurezza dei cittadini cui era deputato, mentre, sotto altro profilo, anche la utilizzazione del mezzo di servizio per mantenervi il sistema di intercettazione ambientale, allo scopo di captare le conversazioni fra gli occupati del veicolo, integrava, in relazione alla illiceità del fine, il reato di cui all'art. 314 c.p., comma 2. 3 - Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa di tutti gli imputati con unico atto lamentando con sette separati motivi:
nullità del decreto di citazione a giudizio di primo grado e conseguente nullità dell'intero giudizio, per violazione dell'art. 419 c.p.p., comma 1 e 7, stante la mancata citazione, quali persone offese, di alcuni dipendenti del Commissariato della polizia di stato di Cesena che avevano saltuariamente prestato servizio sulla autovettura su cui era stato installato illegalmente l'impianto di intercettazione;
violazione degli artt. 8, 21, 22 e 24 c.p.p. in relazione alla ordinanza della Corte di Appello di Bologna laddove, quanto alla posizione del RE, aveva rigettato la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Forlì, essendo invece competente il Tribunale di Rimini, non essendo state contestate al RE le imputazioni che attenevano ai pubblici ufficiali e comportavano il trasferimento della competenza;
illogicità della motivazione laddove aveva ritenuto possibile la riprogrammazione all'apparato di captazione senza accesso alla vettura e laddove aveva escluso che la scheda telefonica fosse stata utilizzata nell'interesse della Procura di Pesaro;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale laddove era stata ritenuta la responsabilità concorsuale del RE nel reato di tentato abuso d'ufficio nonostante la mancanza dell'elemento soggettivo in capo al suddetto imputato;
inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 51 c.p. laddove era stata esclusa tale scriminante in capo all'imputato TR benché costui si fosse limitato ad eseguire l'ordine di condurre la vettura presso la officina del RE;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale laddove era stata ritenuta la sussistenza del reato di peculato d'uso poiché, essendo stata utilizzata la autovettura di servizio, secondo la prospettazione dei giudici di merito, anche per uno scopo lecito, quale quello di consegnare alcune bobine al RE, il concomitante scopo illecito non poteva integrare il reato contestato non avendo la condotta abusiva concretamente leso la funzionalità della pubblica amministrazione ne' compromesso la destinazione istituzionale della autovettura o arrecato un pregiudizio patrimoniale apprezzabile;
difetto di motivazione ed inosservanza di legge laddove era stata ritenuta la sussistenza del reato di tentato abuso di ufficio in assenza oltretutto di prova dell'elemento psicologico della contestata devianza dell'atto illecito da quello lecito. Hanno proposto ricorso per Cassazione anche le parti civili, che hanno però rinunciato al ricorso con atto depositato il 20 dicembre 2005.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità di tutti i ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - I ricorsi degli imputati sono infondati.
5 - Con il primo motivo i suddetti ricorrenti ripropongono la questione di nullità dell'intero giudizio, a norma dell'art. 419 c.p.p., n. 1 e 7, stante la mancata notificazione del decreto che dispone il giudizio ad alcuni dipendenti del Commissariato della polizia di stato di Cesena che saltuariamente avevano prestato servizio sulla vettura su cui era stato installato abusivamente l'impianto di captazione e che dovevano essere identificati quali persone offese dal reato. All'uopo deducono che a fogli 204 e seguenti del resoconto stenografico del procedimento de quo risultavano i nominativi di altri soggetti, appartenenti al Commissariato di Cesena, che si erano trovati sulla vettura nel periodo fra il dicembre 1998 ed il gennaio 1999 cui doveva essere notificato l'avviso ai sensi dell'art. 419 c.p.p., in quanto persone offese dal reato.
La questione è manifestamente infondata.
A parte la circostanza che tale nullità, di natura meramente relativa, può essere dedotta soltanto prima della emissione del decreto che dispone il giudizio e solo dalla parte che vi abbia interesse a norma dell'art. 181 c.p.p. e cioè dalla stessa parte lesa e non anche dall'imputato che non ha alcuna legittimazione in proposito (v. Cass. 08/05/1995, Amoroso;
Cass. 03/02/1992, Correale), correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che comunque non erano individuabili ulteriori persone offese rispetto a quelle che si erano costituite parti civili, tali potendo essere non già i soggetti occasionalmente saliti sulla volante bensì soltanto i soggetti le cui conversazioni erano state capate e cioè le persone che poi si erano costituite parti civili e che erano le destinatane delle captazioni, le quali infatti coincidevano proprio con i turni di servizio sulla vettura del CI, del RO e del AS ed erano state sospese nel periodo dal 3 al 23 dicembre 1998 allorché il CI era in ferie (salvo una conversazione del 4 dicembre intercorsa fra il AS ed il RO).
In ogni caso la stessa allegazione dei ricorrenti, per cui soltanto nel corso del dibattimento sarebbero risultati i nominativi di altri agenti di polizia occasionalmente saliti sulla volante su cui era stato installato l'apparato abusivo conferma, che, al momento della emissione del decreto di citazione a giudizio, e cioè al momento in cui deve risultare dagli atti la identità ed il domicilio delle persone offese, a norma dell'art. 419 c.p.p., comma 1, onde rendere possibile la notificazione, non erano individuabili, neppure in via teorica, altre persone offese al di fuori dei soggetti che già si erano costituiti parti civili.
6 - È infondato anche il secondo motivo di ricorso con cui, limitatamente alla posizione del RE, viene ugualmente riproposta la eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Forlì che lo aveva giudicato, essendo invece competente il Tribunale di Rimini, a norma degli artt. 8, 21, 22 e 24 c.p.p., non essendo il RE concorrente nelle più gravi imputazioni attinenti ai reati di falso che avevano determinato lo spostamento di competenza. Il ricorrente richiama in proposito la regola generale sulla competenza per territorio di cui all'art. 8 c.p.p., però nel caso in esame si trattava di un caso di competenza per territorio determinata per connessione, a norma del combinato disposto di cui all'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 16 c.p.p., essendo stati i più
gravi reati di falso, in base alla prospettazione accusatoria, commessi, per eseguire ed occultare gli altri, in territorio di Cesena, il che determinava la competenza per territorio del giudice competente per il reato più grave, indipendentemente dal concorso o meno in tale reato di tutti gli imputati. Nè interessa, come esattamente rilevato dalla Corte di merito, che successivamente i pubblici ufficiali siano stati assolti dai reati di falso poiché la competenza deve essere determinata nel momento in cui il pubblico ministero esercita la azione penale restando irrilevanti gli accadimenti successivi per il principio della perpetuano iurisdictionis (v. Cass. 30/04/1996, Biasoli e altri, Rv. 205179;
Cass. 19/05/1999, Fracasso Rv. 214685). E comunque la sentenza con cui la Corte di Cassazione devolve il giudizio di rinvio ad un determinato giudice è sempre attributiva della competenza, a norma dell'art. 627 c.p.p., sicché non è più consentito porre in discussione la questione della competenza, anche se in ipotesi la designazione della Corte di Cassazione fosse non condivisibile o financo erronea (v. Cass. 04/07/1994, Greco), salva la diversa ipotesi in cui nel giudizio di rinvio risultino fatti nuovi che comportano una diversa definizione giuridica, che comunque non è stata neppure dedotta nel caso in esame.
7 - Il terzo motivo con cui si deduce la illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per quanto attinente alla possibilità della riprogrammazione dell'apparato di captazione senza accesso alla vettura ed alla esclusione che la medesima scheda telefonica fosse stata utilizzata nell'interesse della Procura di Pesaro, è manifestamente infondato.
Il vizio di motivazione può essere denunciato nel giudizio di legittimità o nel caso di inesistenza (cui correttamente si equipara la mera apparenza) di un apparato argomentativo a sostegno della decisione impugnata, ovvero nel caso di manifesta illogicità emergente dal testo dalla decisione stessa (e quindi non riconducibile ad atti extratestuali o ad una diversa interpretazione del quadro probatorio, in chiave di logica alternativa) di quello esistente.
Nessuna di tale due ipotesi ricorre nel caso in esame. La Corte di merito, invero, non ha tralasciato l'esame e la valutazione delle circostanze dedotte con i motivi di appello ed ha dato risposta a tutte le censure presentate dagli imputati, tra l'altro speculari rispetto a quelle riproposte con l'attuale ricorso che si limitano ad una confutazione delle argomentazioni svolte dai giudici di merito, senza tuttavia cogliere intrinseche e macroscopiche incongruenze del ragionamento sottostante alla decisione impugnata, quanto piuttosto dandone una diversa interpretazione che non inficia quella del giudice di merito. In particolare, quanto alla possibilità di riprogrammare la scheda senza manomettere la vettura, la sentenza impugnata ha rilevato, con argomentazione ineccepibile, che un tecnico esperto come il RE sarebbe stato certamente capace di operare mediante impulsi esterni e, quanto poi alla tesi difensiva per cui la scheda sarebbe stata utilizzata nello stesso periodo per una operazione nell'interesse della Procura di Pesaro, la stessa sentenza ha dato piena contezza delle numerose prove convergenti che avevano condotto a ritenere falsa la allegazione difensiva.
8 - Il quarto motivo attiene alla particolare situazione del RE. Con lo stesso si deduce che il RE non dovrebbe rispondere del reato di tentato abuso di ufficio per difetto dell'elemento psicologico poiché, avendo operato come ausiliario di P.G. e quindi come concorrente extraneus alla amministrazione, non era stato dimostrato il suo dolo specifico sotto forma di volontà di creare un vantaggio al reo o un danno a terzi.
Anche su tale punto la sentenza impugnata ha risposto, in relazione ad analoga censura proposta in sede di giudizio di appello alla sentenza di primo grado, rilevando che le modalità
dell'installazione, la durata delle attività di intercettazione, la riconducibilità a plurimi telefoni del RE dei collegamenti idonei alla captazione delle conversazioni, nonché la dimostrata falsità della sua linea difensiva in ordine ad una diversa utilizzazione della scheda, dimostravano come tale imputato fosse perfettamente consapevole che si trattava di una attività abusiva diretta all'ascolto dei dialoghi delle persone offese alla quale aveva volontariamente collaborato, senza avere nel contempo alcun dovere di ottemperare a richieste di appartenenti alla polizia dirette all'evidenza al compimento di atti di intercettazione di conversazioni fra presenti contrari alla legge. E tale argomentazione appare ineccepibile poiché il contesto fattuale, i rapporti personale del RE con gli ufficiali di P.G. che gli commissionavano anche il "lavoro" lecito e gli elementi di contorno erano in effetti idonei a dimostrare l'accordo criminoso fra i pubblici ufficiali ed il RE, il quale si era prestato ad installare l'apparato abusivamente ed aveva poi aiutato pure i correi a reperire false tesi difensive alle quali aveva un interesse anche personale. Orbene, la censura che ora ripropone le stesse questioni senza tenere conto delle risposte già offerte dal giudice di merito si appalesa aspecifica e come tale inammissibile. La mancanza di specificità deve essere invero apprezzata non solo per la sua genericità, ma anche per la mancanza di correlazione fra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità (v. Cass. 18/09/1997, Ahmetovic).
9 - Il quinto motivo prospetta con riguardo alla posizione dell'assistente TR, che aveva condotto la vettura presso la officina del RE il giorno in cui era stato installato abusivamente l'apparato di captazione, una analoga situazione di impossibilità di sottrarsi all'ordine impostogli che consentirebbe di ravvisare la scriminante dell'adempimento del dovere di cui all'art. 51 c.p., avendo il TR partecipato ad una operazione legittima di polizia diretta a contrastare un traffico illecito, come avrebbe riconosciuto anche la Corte di merito.
La doglianza è ugualmente infondata poiché non è vero che la Corte di merito abbia riconosciuto che l'inserimento dell'apparato era avvenuto in vista di una prova per una operazione lecita di polizia, avendo al contrario affermato che l'inserimento dell'apparato era avvenuto per finalità illecite il 02/12/1998, quando della operazione di polizia neppure si parlava, mentre gli imputati avevano poi strumentalizzato la sopravvenienza della operazione di polizia, in data 18/01/1999, al fine di dimostrare, contro il vero, che la installazione era avvenuta in quella data per finalità lecite. Ed in tale situazione il TR, di fronte all'ordine palesemente illegittimo di condurre la vettura nella officina del RE al fine di farvi istallare un apparato di captazione per il quale non esisteva la autorizzazione della autorità giudiziaria, non solo aveva l'obbligo di opporsi bensì aveva anche quello di riferire alla autorità giudiziaria, mentre invece aveva aderito alla richiesta degli altri imputati partecipando attivamente a tutte le attività illegali.
10 - Con il sesto motivo i ricorrenti si dolgono della affermazione di responsabilità per il reato di peculato d'uso in presenza di un concomitante scopo lecito per la utilizzazione della autovettura di servizio ed in assenza di prova in merito alla lesione della funzionalità della pubblica amministrazione ovvero di una compromissione della destinazione della vettura di servizio a fini istituzionali o comunque di un pregiudizio patrimoniale apprezzabile. La censura è pretestuosa.
L'utilizzazione per fini personali, estranei agli interessi della amministrazione ed anzi addirittura illeciti, della vettura di istituto affidata ai poliziotti per finalità istituzionali di pubblica sicurezza integra infatti, come esattamente ritenuto dai giudici di merito, il peculato d'uso, indipendentemente dalla concomitante utilizzazione anche per fini istituzionali (v. per tutte Cass. Sez. 6^, 35/05/2000 n. 788 Rv. 217342), mentre la utilizzazione del veicolo per mantenervi il sistema di intercettazione ambientale abusivo allo scopo di captare le conversazioni degli occupanti per finalità illecite realizza le lesione dell'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione indipendentemente dalla sussistenza di un danno patrimoniale ulteriore rispetto a quello consistente nella appropriazione temporanea della vettura (v. Cass. Sez. 6^, 07/04/1999 n. 4328). 11 - Quanto infine al settimo motivo di ricorso con cui si deduce l'assenza di prova in ordine all'elemento psicologico del reato di tentato abuso di ufficio sotto il profilo della coscienza e della volontà della devianza dell'atto illecito da quello lecito, è appena il caso di rilevare che è stato ritenuto e provato il fine esclusivamente illecito perseguito dagli imputati mediante la installazione dell'impianto di captazione in data 02/12/1998, onde procurare intenzionalmente un danno ingiusto all'equipaggio della volante, costituito dalla intercettazione delle conversazioni, per cui nessuna ulteriore prova doveva essere data, essendo stato in particolare escluso, sulla base di argomentazioni logiche ineccepibili, che la installazione dell'impianto fosse diretta a finalità lecite ed in particolare alla operazione di polizia preannunciata dagli imputati al Pubblico Ministero proprio nella data del 18/01/1999 in cui l'ispettore CI aveva scoperto l'impianto illegale.
12 - I ricorsi degli imputati devono essere in definitiva tutti respinti perché infondati sotto tutti i profili addotti, con la condanna solidale dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
13 - Quanto ai ricorsi delle parti civili si deve prendere atto della avvenuta rinuncia presentata personalmente dagli interessati con atto depositato in cancelleria in data 20 dicembre 2005 nelle forme di cui all'art. 589 c.p.p.. Tale rinuncia comporta la inammissibilità dei ricorsi a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi degli imputati e li condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 300,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2006