Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
Per la configurazione dell'ipotesi delittuosa del peculato d'uso di cui all'art. 314 comma secondo cod. pen., è necessario che la durata dell'appropriazione non superi il tempo di utilizzazione della cosa sottratta, così da comportare una sottrazione della stessa alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione. Inoltre è essenziale il rapporto di funzionalità della cosa sottratta rispetto alla natura dell'uso momentaneo per cui si fa ricorso all'appropriazione (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di peculato, anziché quello di peculato d'uso, nella condotta dell'imputato, il quale aveva smontato dal proprio computer d'ufficio dei pezzi per installarli su quello privato per svolgere il proprio lavoro a domicilio, ancorché, alcuni come il DVD, non necessari per tale uso, rimontandoli solo al momento in cui la manomissione era stata scoperta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2003, n. 9205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9205 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 19/11/2003
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 1519
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 1237/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IS ER FA, nato l'[...] ad [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 8 ottobre 2002 n. 6285, con la quale, a conferma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 20 novembre 2001 n. 1582, appellata dal difensore, è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art. 314 c.p., accertato in Ailano il 14 giugno 2000, e condannato, con le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 c.p. e la diminuente del rito, alle pene di un anno di reclusione e dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, entrambe sospese alle condizioni di legge;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Vittorio MELONI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Giuseppe STELLATO, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20 novembre 2001 n. 1582 il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava, a seguito di giudizio abbreviato, ER FA de TI colpevole del reato ascrittogli - perché, in qualità di tecnico presso il comune di Ailano, avendo per ragioni del proprio ufficio la disponibilità di un computer marca OLIDATA, si appropriava di alcune componenti - e lo condannava, con le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 c.p. e la diminuente del rito, alle pene di un anno di reclusione e dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, entrambe sospese alle condizioni di legge.
Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione. A seguito del giudizio la Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 6285 dell'8 ottobre 2002 confermava la decisione di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza il De TI ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. nullità della sentenza per violazione dell'art. 599 c. 2^ c.p.p. perché il procedimento è stato celebrato in assenza dell'imputato per legittimo impedimento;
2. violazione degli artt. 314 c.p. e 530 c.p.p. e mancanza assoluta di motivazione in ordine alla condotta materiale del peculato, considerando che il De TI aveva portato presso la propria abitazione i pezzi del computer per procedere allo svolgimento di attività di elaborazione progettuale di competenza dell'ufficio tecnico comunale di cui faceva parte (casa-albergo per anziani);
3. violazione dell'art. 314 c. 2^ c.p. e difetto di motivazione in relazione alla prospettata ipotesi di peculato d'uso, rispetto alla quale la durata della sottrazione, il prelievo di strumenti non necessari e la mancanza di autorizzazione sono elementi del tutto irrilevanti;
4. violazione dell'art. 323 bis c.p. e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dalla norma citata, perché il fatto non ha creato disservizio, ne' ha creato un danno economico di particolare consistenza ed era possibile l'uso del computer per soddisfare esigenze del Comune, non rilevando in contrario l'asserito e indimostrato tentativo di sottrarsi ai sospetti;
5. violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e difetto di motivazione, perché la sentenza impugnata si limita ad affermare sul punto che la pena era stata determinata partendo dal minimo con riduzione per le attenuanti generiche pressoché massima, senza spiegare perché per le connotazioni della condotta non fosse applicabile una riduzione corrispondente al massimo e la pena non dovesse essere ricondotta in termini ulteriormente ridotti.
In ordine al primo motivo si osserva che la Corte d'appello, valutando il certificato medico prodotto all'udienza dal difensore dell'imputato che attestava che quest'ultimo era affetto da sindrome influenzale, ha escluso la sussistenza del legittimo impedimento per la mancanza dell'indicazione del grado febbrile e di qualsiasi ulteriore elemento da cui desumere l'assolutezza dell'impedimento. La decisione appare quindi motivata logicamente e pertanto la nullità eccepita è palesemente insussistente.
D'altra parte, la probabilità dell'impedimento, comunque rilevate per disposizione dell'art. 486 c.p.p. a determinare il rinvio dell'udienza, è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo d'impugnazione.
Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha motivatamente disatteso le giustificazione opposta dall'imputato, d'aver montato sul proprio computer privato i pezzi prelevati da quello d'ufficio per svolgere il proprio lavoro a domicilio, osservando come alcuni dei pezzi di cui si era impossessato, come il DVD, non erano necessari per il suo lavoro. Ed ha rilevato inoltre che la doppia sostituzione dei pezzi era stata eseguita dal De TI non sul computer del proprio ufficio, bensì su quello dell'Ufficio Amministrativo, e che non aveva restituito i pezzi prelevati ne' aveva comunicato la sostituzione neppure al suo rientro dopo un mese di assenza dal lavoro. I vizi eccepiti, di violazione di legge e difetto di motivazione, sono dunque manifestamente infondati. Col terzo motivo il ricorrente deduce analoghe censure con riferimento al giudizio d'insussistenza del peculato d'uso, lamentando che il rigetto è stato disposto in base a elementi del tutto irrilevanti. In realtà il secondo comma dell'art. 314 c.p. definisce il reato di peculato d'uso con riguardo all'ipotesi in cui il colpevole si appropri della cosa mobile altrui al solo scopo di farne un uso momentaneo, restituendola immediatamente dopo averla adoperata;
e pertanto, benché siano irrilevanti l'omesso preavviso e la mancata richiesta di autorizzazione, perché l'ottenimento dell'autorizzazione o il preavviso senza obiezioni renderebbero legittima la condotta, lo stesso non può dirsi per la durata dell'appropriazione, che non può superare il tempo di utilizzazione della cosa sottratta perché altrimenti verrebbe meno il carattere momentaneo, cioè immediato e di breve durata (Cass., Sez. 6^, 16 gennaio 1995 n. 299, ric. Baldi), dell'uso, protratto per un tempo limitato così da comportare una sottrazione della cosa alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione (Cass., Sez. 6^, 10 marzo 1997 n. 4651, ric. Federighi;
Sez. 6^, 3 maggio 1996 n. 8286, rie. Galdi A.; Sez. 6^, 26 febbraio 1993 n. 1862, ric. Marcheschi);
inoltre, per la configurazione di questa ipotesi di peculato è essenziale il rapporto di funzionalità della cosa stessa rispetto alla natura dell'uso momentaneo per cui si fa ricorso all'appropriazione, in difetto del quale si versa al di fuori del peculato d'uso e il fatto si qualifica come peculato (Cass., Sez. 6^, 26 febbraio 1993 n. 1862, ric. Marcheschi;
Sez. 6^, 18 febbraio 1992 n. 1745, ric. P.M. in proc. Della Corina). Nella specie, di conseguenza, l'omesso preavviso e la mancanza della richiesta di autorizzazione non ostano alla configurazione del furto d'uso, ma sono rilevanti in questo senso sia la durata della sottrazione, che secondo gli accertamenti dei Giudici di merito si è protratta finché la doppia sostituzione dei pezzi del computer non è stata altrimenti scoperta;
sia il prelievo di strumenti non necessari, che rivela l'assenza del rapporto funzionale che costituisce il presupposto indefettibile per la configurazione stessa del peculato d'uso.
La qualificazione di peculato data al fatto dai Giudici di merito appare perciò giuridicamente corretta e il motivo suddetto risulta infondato.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce censure in fatto, proponendo, in contrasto con i limiti propri del sindacato di Cassazione, valutazioni diverse ed opposte rispetto a quelle dei Giudici di merito, in particolare con l'affermazione che il fatto commesso non aveva creato disservizio o un danno economico di particolare consistenza e che comunque non aveva compromesso la possibilità dell'uso del computer in conformità alle esigenze del Comune;
e, inoltre, contestando che l'imputato avesse tentato di sottrarsi ai sospetti.
D'altra parte, i predetti Giudici hanno negato l'attenuante dell'art. 323 bis c.p. in considerazione delle modalità del fatto, definite subdole e sleali in quanto volte a impedire o comunque a rendere più difficile l'accertamento di quanto è avvenuto.
Il diniego dell'attenuante appare adeguatamente e logicamente motivato in fatto, con riferimento tanto alla circostanza che il De TI rivelò la sostituzione eseguita solo quando i controlli disposti dalla ditta di Manera Maria, fornitrice dei computers, su reclamo del Comune lo indussero a far presente quel che fin allora aveva tenuto rigorosamente nascosto;
quanto al tentativo dell'imputato di indurre il tecnico della ditta, Paolo Carlone, a non svelare le vere ragioni del cattivo funzionamento del computer e ad attribuirlo falsamente a un errore di file-system. La motivazione e l'applicazione della norma appaiono anche giuridicamente corrette. Per orientamento giurisprudenziale costante in materia di reati contro la pubblica amministrazione l'attenuante prevista dall'art. 323 bis c.p. è subordinata sia alla verifica degli elementi oggettivi, costituiti dalle particolari modalità e circostanze dell'azione e ai mezzi usati, sia a quelli soggettivi, consistenti nei motivi per delinquere e nell'elemento psicologico, e cioè alla valutazione del fatto nella sua globalità, per cui non può assumere rilievo, ai fini della configurabilità di essa, la mera considerazione delle sole conseguenze patrimoniali della condotta (Cass., Sez. 6^, 3 ottobre 1997 n. 9727, P.M. in proc. Pasa;
(Cass., Sez. 6^, 26 marzo 1997 n. 4955, ric. Pin;
Sez. 6^, 18 marzo 1997 n. 2620, ric. Basile;
Sez. 6^, 9 gennaio 1997 n. 1894, ric. P.M. e Raimondo N.; Sez. 6^, 23 marzo 1995 n. 9298, ric. Fiorita;
Sez. 6^, 1 febbraio 1994 n. 4062, ric. Montesi;
Sez. 6^, 6 febbraio 1992 n. 2523, rie. Dominidiato;
Sez. 6^, 17 ottobre 1991 n. 12218, ric. Bulgari).
Il carattere globale del riferimento al fatto nella sua complessità è l'elemento distintivo dell'attenuante dell'art. 323 bis c.p. rispetto all'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p., che prende specificamente in considerazione la speciale tenuità del danno patrimoniale ovvero la speciale tenuità del lucro come obiettivo o effetto di un evento dannoso o pericoloso parimenti tenue, e questa diversità comporta che le due attenuanti possano concorrere o possano ricorrere alternativamente nel medesimo fatto (Cass., Sez. 6^, 18 marzo 1997 n. 2620, ric. Basile;
Sez. 6^, 17 ottobre 1991 n. 12218, ric. Bulgari;
Sez. 6^. 26 marzo 1991 n. 3431, ric. Guerriero). A questi principi si è uniformata la sentenza impugnata riconoscendo l'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. e negando quella dell'art. 323 bis c.p.p. e giustificando la decisione con la motivazione suddetta,
che ha riguardo alla visione complessiva del fatto, rispetto alla quale appare incongruo il riferimento specifico all'entità del danno economico. Questo quarto motivo di ricorso è, dunque, inammissibile. Infine, è infondato il quinto motivo.
Il Giudice d'appello ha confermato la misura della pena inflitta in primo grado, precisando che la base era stata determinata partendo dal minimo edittale, con riduzione pressoché massima delle attenuanti. La censura del ricorrente risulta ultronea in quanto l'analisi delle componenti della pena rivela senza dubbio che la riduzione per la prima attenuante non è stata praticata nel massimo esclusivamente per ragioni di calcolo, per consentire la riduzione massima in applicazione delle attenuanti generiche. Il giudizio complessivo di congruità e di adeguamento ai fatti, espresso dal secondo Giudice, appare quindi logicamente motivato e quindi immune dai vizi eccepiti.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004