Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
Non è configurabile il reato di peculato nell'uso episodico ed occasionale di un'autovettura di servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. (Fattispecie relativa ad un episodio di spostamento dell'autovettura dalla periferia al centro della città al fine di compiere una visita privata, percorrendo un tragitto comunque necessario prima di riconsegnare il veicolo all'amministrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2012, n. 5006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5006 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 12/01/2012
Dott. GARRIBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 38
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18177/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE CA, nata il [...];
avverso la sentenza n. 1362 emessa il 14 luglio 2009 dalla Corte d'appello di Brescia;
Udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
Udito il pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Udito il difensore dell'imputata avv. Bezzi Gianluigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza del 14 luglio 2010 la Corte d'appello di Brescia confermava la condanna inflitta a PE CA, assessore del Comune di Mantova, imputata del delitto di peculato d'uso, perché, ottenuta la consegna di un'autovettura per recarsi a Milano per partecipare a un corso formativo, disertava il corso e tratteneva il veicolo per fini privati per tutta la giornata.
La Corte d'appello osservava che l'imputata, una volta deciso di non recarsi a Milano, avrebbe dovuto restituire l'autovettura, essendo venuta meno la ragione di servizio che ne giustificava la disponibilità. Ella, invece, trattenendo l'auto e utilizzandola a fine giornata per scopi personali, l'aveva sottratta alla sua destinazione arrecando pregiudizio alla funzionalità dell'Ente pubblico.
Contro detta sentenza ricorre l'imputata, denunciando erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione. Deduce che la sua condotta non avrebbe recato un tangibile, concreto e apprezzabile pregiudizio all'Amministrazione e che il tragitto compiuto dalla propria casa al centro cittadino fu quello necessario per la riconsegna del veicolo. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
p.
2. Il ricorso è fondato.
La Corte d'appello, pur riconoscendo che non è stata raggiunta la prova che l'imputata avesse usato l'autovettura di servizio per scopi personali se non quando, a fine giornata, lasciata la periferia ove abitava, si trasferì nel centro città per andare a trovare la madre, ha ravvisato la commissione del reato di peculato d'uso in due distinte condotte: a) nel fatto che, omettendo di riconsegnare l'autovettura o anche solo di dare avviso all'amministrazione del suo mancato utilizzo, sottrasse il veicolo alla sua destinazione istituzionale;
b) nel fatto che, utilizzando l'auto per recarsi in centro città per fare visita alla madre prima di riconsegnarla all'amministrazione, usò il veicolo per fini personali estranei all'Ente proprietario.
Ora il fatto descritto sub a), risoltosi nel comportamento negligente dell'amministratore pubblico che, non dovendo più utilizzare l'autovettura di servizio per soddisfare le esigenze in vista delle quali gli era stata consegnata, omise di restituirla tempestivamente a chi di dovere, è senz'altro censurabile sotto il profilo disciplinare, ma non integra gli estremi del reato contestato, del quale difetta l'elemento essenziale dell'appropriazione, posto che il veicolo non fu utilizzato per fini personali privati. Invero una cosa è il ritardato negligente adempimento dell'obbligo di restituzione, altra è l'appropriazione illecita, penalmente rilevante, che si realizza mediante l'uso della cosa pubblica a fini privati. Il reato di peculato è dunque configurabile, prima facie, solamente nel fatto descritto sub b). Al riguardo va tuttavia ricordato che la recente giurisprudenza di legittimità, valorizzando il principio di offensività che permea il diritto penale e considerando il carattere più rioffensivo del reato che tutela sia l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione sia l'interesse all'integrità patrimoniale dell'Ente pubblico, esclude la sussistenza del reato laddove "l'uso momentaneo della cosa" non abbia leso in modo apprezzabile gli anzidetti interessi (Sez. 6, n. 7177 del 27.10.2011, Mola, rv 249459; idem, n. 10233 del 10.1.2007, Stranieri, rv 235941; idem, n. 9216 dell'1.2.2005, Triolo). Sulla base dell'interpretazione testè richiamata, deve escludersi che il fatto residuale ascritto all'imputata, consistito nell'uso dell'auto di servizio per il trasferimento dalla periferia al centro città (trasferimento comunque necessario per la restituzione del veicolo) al fine di compiere una visita privata, abbia concretato il delitto di peculato d'uso, essendo mancato quel minimo apprezzabile pregiudizio agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice necessario per la consumazione del reato medesimo.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012