Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di peculato l'uso, sia pure temporalmente limitato, di un'autovettura di servizio per fini personali estranei agli interessi dell'amministrazione. (Fattispecie relativa all'utilizzo dell'autovettura di un comune, in giorno prefestivo, da parte di un consigliere comunale che ne aveva la disponibilità per ragioni d'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2009, n. 25541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25541 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 21/05/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1041
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 9800/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NN SIMEONE N. IL 13/06/1945;
avverso SENTENZA del 06/12/2007 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO Francesco;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto da NN SIMEONE avverso la sentenza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere del 6 febbraio 2004 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 314 c.p., comma 2, per essersi appropriato dell'autovettura del Comune di Camigliano di cui aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio di consigliere comunale, facendone momentaneamente uso personale e di poi restituendola immediatamente, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 6 dicembre 2007, confermava il giudizio di 1^ grado. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt .125 e seg. c.p.p., per insussistenza del fatto reato, posto che la condotta del tutto episodica ed occasionale posta in essere dall'imputato, peraltro in un giorno prefestivo, non aveva determinato in concreto alcuna lesione ne' del diritto ne' dell'interesse della P.A., con conseguente insussistenza della necessaria offensività della condotta stessa perché potesse assumere rilevanza penale;
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 323 bis c.p., essendo palesemente illogica la motivazione secondo cui non poteva ritenersi particolarmente tenue il fatto di un unica ed isolata utilizzazione dell'autovettura di servizio a fini personali, per l'irrisorietà del danno derivatone alla P.A..
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla Cassa delle Ammende.
Ed invero, quanto al motivo sub 1), non v'è dubbio che la condotta posta in essere dall'imputato ed inequivocamente accertata come a costui consapevolmente e volontariamente attribuibile, integri la contesta ipotesi di peculato d'uso, pacifico essendo che il ricorrente, nella nota vicenda, abbia esercitato, ancorché in termini temporalmente contenuti e isolati, una vera e propria azione "uti dominus" sulla disponibilità della vettura del Comune di cui era consigliere, esulando da tanto sia la necessità di ragioni di servizio sia improvvise ed imprescindibili ragioni di assoluta urgenza personale non altrimenti fronteggiabile nell'immediato. Di tanto i giudici di merito hanno sostanzialmente rappresentato i caratteri costitutivi, con motivazione corretta e sufficiente (cfr. fol. 3 sentenza impugnata e fol. 6 sentenza di 1^ grado). Altrettanto manifestamente infondata la doglianza sub 2), posto che la valutazione della configurabiltà di una attenuante è, come sempre in subiecta materia, riservata al potere discrezionale del giudice di merito, come tale, insindacabile in questa sede se, come nella specie, sufficientemente motivato (cfr. fol. 3 - 4 sentenza impugnata).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009