Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 2
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato. (Fattispecie in tema di peculato continuato, in cui la Corte ha censurato la sentenza che aveva negato il riconoscimento dell'attenuante sulla base della considerazione dell'importo complessivo delle somme percepite in relazione a ciascun fatto appropriativo).
Integra il reato di peculato di cui all'art. 314 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che abbia ad oggetto cose che, pur essendo prive di valore intrinseco, possono acquistare o riacquistare rilevanza economica per la utilizzazione che ne faccia l'agente. (Fattispecie relativa all'appropriazione, da parte di un agente di polizia municipale addetto al servizio di concessioni ed autorizzazioni edilizie di un Comune, delle somme versate quale controvalore di marche da bollo sottratte da precedenti pratiche edilizie e riutilizzate sui moduli di altre istanze presentate dagli utenti).
Commentario • 1
- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2007, n. 30154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30154 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/06/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 923
Dott. CONTI OV - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 29798/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR FR, n. a Venegono Superiore l'1.9.1952;
2) NA OV, n. a Milano il 13.5.1958;
avverso la sentenza in data 21 marzo 2005 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. OV Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO OV, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in punto di attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 quanto al TO e rigetto nel resto;
rigetto del ricorso del EN;
Udito per la parte civile Comune di Milano il difensore avvocato Francesco Pirocchi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con sentenza in data 20 maggio 2004, il Tribunale di Milano, riconosciute le attenuanti generiche, condannava OR FR alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e OV NA alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di Milano, in quanto responsabili:
il TO, del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., perché, nella sua qualità di agente di polizia municipale del Comune di Milano, applicato presso il Settore Concessioni ed Autorizzazioni Edilizia, addetto all'accettazione delle "dichiarazioni d'inizio attività" e delle "richieste di autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di piccole opere", e quindi pubblico ufficiale, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità delle pratiche già definite e conservate presso l'archivio del settore d'appartenenza, sulle quali erano state applicate marche da bollo da L. 20.000 cadauna, diritti di segreteria da L. 50.000 cadauna e marche per il rimborso spese da L. 650 cadauna, se ne appropriava, asportandole e privandole dalle predette pratiche, riutilizzandole e apponendole sui moduli delle istanze presentate dai richiedenti presso gli sportelli dei suddetti uffici, per un ammontare complessivo di L. 23.646.000 (in Milano, accertato il 5 aprile 2001);
il EN, del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., perché, nella sua qualità di agente di polizia municipale del Comune di Milano, applicato presso il Settore Concessioni ed Autorizzazioni Edilizia, addetto all'accettazione delle "dichiarazioni d'inizio attività" e delle "richieste di autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di piccole opere", e quindi pubblico ufficiale, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità delle pratiche già definite e conservate presso l'archivio del settore d'appartenenza, sulle quali erano state applicate marche da bollo da L. 20.000 cadauna, diritti di segreteria da L. 50.000 cadauna e marche per il rimborso spese da L. 650 cadauna, se ne appropriava, asportandole e privandole dalle predette pratiche, riutilizzandole e apponendole sui moduli delle istanze presentate dai richiedenti presso gli sportelli dei suddetti uffici, per un ammontare complessivo di L. 2.443.900 (in Milano, accertato il 5 aprile 2001).
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata da entrambi gli imputati, riconosciuta quanto al EN l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, riduceva la pena allo stesso inflitta in anni due di reclusione, concedendo inoltre allo stesso entrambi i benefici di legge e confermando nel resto l'appellata sentenza. Osservava la Corte milanese che sulla base di risultanze documentali e testimoniali doveva ritenersi provata la condotta ascritta agli imputati, che erano stati visti più volte fornire agli utenti marche da bollo che avrebbero dovuto essere invece acquistate in rivendite esterne ovvero in un apposito ufficio posto al piano superiore, e che avevano sicuramente riciclato marche già utilizzate, asportate da altre pratiche, come riscontrato in alcuni casi dai colleghi di ufficio e come comunque risultava dalle rispettive sigle di annullo da loro apposte sulle marche.
Poteva essere concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 al solo EN, in relazione al modesto importo complessivo delle marche riutilizzate.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.
Il TO deduce personalmente:
1. Difetto di motivazione circa la prova dell'elemento oggettivo del peculato.
La Corte territoriale non ha risposto ai rilievi contenuti nell'atto di appello.
Si era osservato che nessuno dei colleghi di ufficio dell'imputato aveva ricondotto ad esso la condotta contestata.
L'unico dato che emergeva dalle risultanze dibattimentali è che il TO aveva talvolta fornito marche da bollo nuove a coloro che presentavano le pratiche allo sportello.
Nulla conduceva a individuare nel TO il responsabile del riutilizzo di marche prelevate da precedenti pratiche.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
Le marche già annullate, di cui si afferma il riutilizzo, non avevano alcun valore economico, rappresentando solo il già avvenuto pagamento della imposta di bollo da altri fatto.
Si potrebbe ipotizzare al più il reato di cui all'art. 640 c.p. in danno del privato, posto che questi acquista un bollo già utilizzato credendolo nuovo, senza di fatto assolvere al dovere tributario. In ogni caso, la sentenza impugnata non ha affatto motivato circa la subordinata richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. Il difensore del EN, avv. Francesco Mobilio, deduce la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza o illogicità della motivazione, rilevando:
La Corte territoriale non ha risposto ai rilievi contenuti nell'atto di appello con i quali si rimarcava che nulla indicava chi fra i due imputati, e in che misura, avesse riutilizzato le marche prelevate da precedenti pratiche.
Una sola volta il EN, fu sorpreso mentre utilizzava una marca riciclata.
Un numero indeterminato di persone addette all'ufficio, compresi i lavoratori interinali, avevano accesso alle pratiche di ufficio. In ogni caso la marca di cui il EN si sarebbe appropriato non aveva alcun valore, proprio perché era stata annullata. Era al più ipotizzabile il reato di truffa in danno del privato. DIRITTO
1. Le doglianze in punto di affermazione della responsabilità penale degli imputati appaiono infondate.
La prova della commissione dei fatti contestati è stata esattamente e inequivocabilmente desunta dal fatto che le pratiche su cui erano state apposte le marche "riciclate" erano accompagnate dalla sigla dei predetti imputati, che sul punto non hanno svolto alcuna contraria deduzione.
inoltre, a completamento di tale evidenza probatoria, di per sè risolutiva, è stato accertato attraverso varie testimonianze che i due imputati, in contrasto con le regole organizzative dell'ufficio, fornivano solitamente essi stessi agli utenti le marche da apporre sulle pratiche, che invece avrebbero dovuto essere acquistate nell'apposito ufficio posto al piano superiore o in rivendite esterne;
e che il EN aveva in alcune occasioni sicuramente utilizzato marche palesemente usate, mentre il TO aveva una volta applicato una marca servendosi della colla, anziché del tampone ad acqua.
Sussiste in jure il delitto contestato in relazione all'appropriazione delle marche prelevate da altre pratiche. in primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato, proprio in relazione ad analoghe fattispecie, che il peculato può avere ad oggetto cose che, pur non avendo valore intrinseco, possono acquistare o riacquistare rilevanza economica per la utilizzazione che ne faccia l'agente (v. per tutte Sez. 6, 25 ottobre 1989, Mocini;
Id., 31 ottobre 1986, Vacca). Ma soprattutto, va osservato che le marche sottratte da precedenti pratiche avevano un preciso e concreto valore per la pubblica amministrazione, costituito dalla loro efficacia documentativa della regolarità fiscale delle pratiche, che, private di esse, producevano un evidente disordine amministrativo-contabile.
Inoltre, l'appropriazione contestata non riguarda soltanto le marche, ma anche e soprattutto le somme versate agli imputati dagli utenti, le quali ne costituivano il controvalore, e che, a tale titolo, divenivano immediatamente di pertinenza della pubblica amministrazione.
È vero che gli utenti, tratti in errore in tal modo dagli imputati, non assolvevano il loro dovere tributario, ma questa notazione non esclude affatto la sussistenza del peculato, ma solo rendeva prospettabile, in concorso formale con esso, l'ulteriore reato di truffa in danno dei privati, che però non è stato contestato.
2. Va invece accolto la doglianza del TO relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, che è stata negata sulla base della considerazione dell'importo complessivo delle somme percepite in relazione a ciascun fatto appropriativo. Al riguardo va affermato, che trattandosi di più fatti in continuazione, la sussistenza dei presupposti dell'attenuante in questione va valutata con riferimento al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (v. per tutte sez. 3, 21 ottobre 1993, Lamanna).
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente a tale punto, riguardante esclusivamente l'imputato TO, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
3. Al rigetto del ricorso del EN consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Gli imputati vanno condannati in solido alla rifusione delle spese del presente grado in favore della parte civile Comune di Milano, che si liquidano, in relazione alla natura e valore della causa, in Euro 1.906,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
È il caso di precisare che detta statuizione di condanna investe anche il TO, dovendosi ribadire che il parziale accoglimento del ricorso dell'imputato non elimina l'affermazione di responsabilità, sicché, se impedisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non è di ostacolo alla condanna del medesimo al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione (v. Sez. 3, 19 ottobre 1993, Micheletti;
Sez. 4, 24 ottobre 1990, Galbusera).
P.Q.M.
Annulla nei confronti di TO FR la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte
di appello di Milano;
rigetta il ricorso nel resto.
Rigetta il ricorso di EN OV e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di Euro 1.906,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre IVA e CPA, in favore della parte civile Comune di Milano.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2007