Sentenza 20 dicembre 2012
Massime • 1
La circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante. (Fattispecie relativa ai reati di ricettazione e detenzione e vendita di prodotti industriali con il marchio contraffatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2012, n. 15576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15576 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 20/12/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 3265
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 33607/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MBAYE DIOP N. IL 14/06/1974;
avverso la sentenza n. 3073/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 09/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Gaeta Pietro che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
MBAYE DIOP.
1) - Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, con sentenza del 09.03.2012, riformando parzialmente la decisione di primo grado del Tribunale della stessa città in data 19.10.2010, lo aveva riconosciuto colpevole e condannato per i reati:
capo A) - art. 648 c.p. per ricettazione di prodotti industriali con il marchio contraffatto capo B) - art. 474 c.p. per detenzione e vendita di prodotti industriali con il marchio contraffatto;
MOTIVO, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e):
2) - per omessa ed illogica motivazione nella parte in cui ha negato l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 con l'erronea motivazione che era stata già concessa quella ex art. 648 c.p., comma 2;
- il ricorrente rileva che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha riconosciuto la possibilità di concorso delle due attenuanti ove, come nella specie, il giudizio sull'attenuante dell'art. 648 c.p., comma 2 non sia stato fondato sulla valutazione dell'esiguità del danno patrimoniale.
IN DIRITTO
3) - Il motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 è infondato, atteso che sul punto la Corte territoriale ha motivato, argomentando sia pure succintamente, che le "attenuanti richieste non possono essere riconosciute in considerazione della natura dei beni e del loro numero";
Si tratta di una motivazione che richiama espressamente la sentenza di primo grado e che sottolinea come l'ipotesi del danno patrimoniale di particolare tenuità resta esclusa dalla natura dei beni (capi di abbigliamento) e dal loro numero.
Tale motivazione risulta del tutto corretta perché coerente con il principio affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, che: "ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 è indispensabile che il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta ed immediata del reato sia di speciale tenuità, ossia di valore economico pressoché irrilevante" (Cassazione penale sez. 4 19 settembre 1995, n. 10184) circostanza invece esclusa dalla Corte di appello nel caso di specie ove, lungi dal ritenere l'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 assorbita in quella ex art. 648 c.p., comma 2, ha ritenuto espressamente la non ricorrenza dell'attenuante sulla scorta della mancata irrilevanza o esiguità del valore della merce ricettata.
Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013