Sentenza 4 febbraio 2005
Massime • 1
Costituisce appropriazione rilevante ai fini della configurabilità del delitto di peculato l'indebita utilizzazione di un bene in violazione di un contratto ad effetti reali, nell'ambito del quale l'effetto traslativo sia condizionato all'espletamento dell'attività per il compimento della quale il bene stesso sia stato trasferito. (Fattispecie relativa ad un caso di peculato per uso di un'autovettura protrattosi anche in seguito alla cessazione del contratto d'opera che tale utilizzazione prevedeva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2005, n. 11430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11430 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2005 |
Testo completo
SENTENZA N. 782 1 1430/05 REGISTRO GENERALE N. 7977 del 2004
UDIENZA PUBBLICA DEL 4 FEBBRAIO 2005
30 ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dai Signori:
Presidente Dott. Pasquale Trojano 1. Dott. AN de Roberto Consigliere
Consigliere 2. Dott. Artuto Cortese
Consigliere 3. Dott. AN Conti
4. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Corte di appello disul ricorso proposto da IT AN, avverso la 10 luglio 2003 della sentenza
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Palermo.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de
Pubblico ministero, nella persona del Roberto. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO 1. Nel 1978 la Cassa per il Mezzogiorno approvava e finanziava una perizia studi finalizzata alla realizzazione della Cartografia del veniva storico di Palermo;
responsabile del progetto centro nominato l' ing. AN IT nella duplice veste di ingegnere capo e di direttore dei lavori e si concludeva con la redazione di dello
Successivamente, su proposta apposite tavole grafiche. stesso ing. IT, veniva disposto l' ampliamento dell' intervento, approvato dal comitato di gestione dell' Agenzia nel frattempo originaria perizia succeduta alla Cassa il Mezzogiorno. L' per
diveniva pertanto il progetto denominato PS32/Pal 5 cartografia tre distinte del Centro storico di Palermo con la previsione di fasi. Tale previsione veniva approvata dall' Agenzia con delibera del comitato di gestione del 13 dicembre 1989, con la quale veniva finanziata solo la prima fase del progetto nell' ambito della ingegnere capo. I lavori IT rivestiva quale lo il ruolo di venivano affidati al Consorzio 21 Map Sud, costituito da Italcad spa ed Im. Tel.For. srl ed il relativo contratto di appalto veniva stesso in data 20 luglio 1990 IT con una stipulato dallo previsione per l' esecuzione di un periodo pari a Ilsei mesi.
un' autovettura da prevedeva la concessione di capitolato intestare all' ing. IT e la creazione di un ufficio di direzione dei lavori che veniva effettivamente aperto.
Il lavori della fase "pilota" venivano ultimati 1' 11 aprile di certificato 1991. Il 24 maggio successivo veniva redatto regolare esecuzione dei lavori. Sulla base di tale certificato, il
24 ottobre 1991, il direttore generale dell' Agenzia attestava la dei lavori di prima fase, approvava il esecuzione regolare e comunicava certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi la fine dell' incarico di ingegnere capo dello IT e di direttore dei lavori dell' arch. Catanzaro. Il 21 novembre 1991 il Consorzio esecutore dei lavori consegnava dei lavori parte alla apposita divisione una del prodotto sviluppati nel corso della prima fase, nonché le apparecchiature.
Il tutto veniva attestato dal relativo verbale di consegna che non comprendeva, però, tutto il materiale in quanto la parte di esso stanza a chiave chiusa trovava in una in possesso dello IT si nell' ufficio dell' ingegnere. Il 25 novembre 1991 il Consorzio presentava la revisione della proposta per l' affidamento della seconda e della terza fase.
Nel febbraio 1992 la V Divisione del Ministero trasmetteva il dispositivo 24 ottobre 1991 di chiusura dei lavori e di rimozione degli organi di vertice, tra i quali l' ing. IT che, invece, nel giugno 1992, disponeva la ripresa delle attività preliminari ai
Agensud, lavori. A sua volta, il presidente dell' con nota 3
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agosto 1992, disponeva che lo IT procedesse agli atti conclusivi dell' appalto, chiusura confermata con apposito atto trasmesso al consorzio. comunicava la decisione di Il 12 novembre 1992 il Consorzio dimettere l' ufficio confermando l' indisponibilità a sostenere i
8 ottobre 1993 il commissario costi e la locazione dei locali. L' liquidatore dell' Agensud disponeva il recupero dei beni relativi al progetto. Con nota dal 14 febbraio 1994 il Consorzio, stante l'
la decisione di comunicava dai locali, imminente sfratto trasferire le attrezzature più delicate nei locali del consorzio.
La rappresentante del Ministero convinceva lo IT a consegnare quanto custodito nella sede del suo ufficio.
Il 19 giugno 1995 lo IT asportava la chiave dell' archivio precludendone l' accesso. su ordine del Provveditore si procedeva Il 30 novembre 1995, senza che dello IT, ufficio dell' all' forzataapertura
Si era relativi progetto. al gli atti venissero rinvenuti che nel frattempo manteneva 1' uso accertato che l' imputato
- aveva, trasportato le intestata dell' auto di servizio a lui attrezzature e la documentazione in un locale preso in affitto a proprie spese. di Palermo il2001, Tribunale 28 settembre sentenza 2. Con affermava la penale responsabilità dello IT in ordine al delitto di peculato per l' appropriazione delle attrezzature dell' ufficio
(computer, fotocopiatrice, librerie, etc.) e di un' autovettura.
A sèguito di impugnazione dell' imputato, la Corte di appello di al quale era interventa in ordine limitava il reato Palermo autovettura appropriazione dell' condanna in primo grado all'
Alfa Romeo targata AJ372GS. i beni la volta esauriti i lavori, Rilevava Corte che, una strumentali affidati allo IT avrebbero dovuto essere restituiti alla pubblica amministrazione.
Peraltro, con provvedimento del 24 ottobre 1991, il direttore atto e nell' approvazione generale dell' Agensud, nella presa d' dell' ultimazione della prima sottofase del progetto, disponeva la r осе sally 4
del direttore dei lavori e cessazione delle relative funzioni dell' Poiché è mancato da parte dell' ingegnere capo. alla per il caos conseguente amministrazione, probabilmente soppressione dell' Agensud ed ai connessi problemi di successione,
di riconsegna delle una formale e perentoria richiesta con ragionevole poteva affermarsi attrezzature nondi ufficio, dipesafosse più dal riconsegna certezza se la mancata dall' inerzia dell' comportamento dell' imputato che
amministrazione.
Un' identica conclusione non poteva, invece, essere adottata con riferimento al peculato dell' autovettura. Era risultato, per un verso, che l' imputato, dal momento che l' auto non venne più coperta da assicurazione da parte della ditta affidataria dell'
1991 al appalto, provvide personalmente assicurarla dal ad una diversa dicembre 1995 e per giunta stipulando una polizza con altro verso, con detta che assicuratrice;
per un società imbarcarono da Palermo per autovettura lo IT e la moglie si
Napoli facendo ritorno a Palermo dopo 14 giorni. Senza che risulti comprovato che il viaggio era funzionale alla necessità di recarsi dato che la
Ministero dei lavori pubblici, presso il a Roma, al Ministero si circa il suo accesso certificazione prodotta riferisce esclusivamente al periodo di due giorni. Dunque, anche a voler ammettere che lo IT avesse ancora titolo per mantenere il nonche egli se ne poteva è certo possesso dell' autovettura,
servire per fini personali. come il tempus commissi Il tutto in un quadro che fa ritenere delicti sia databile all' ottobre 1991, coincidente con il giorno in cui fu decretata la cessazione delle sue funzioni di ingegnere autovettura costituiscono la capo. Gli usi successivi dell' conseguenza dell' originario momento appropriativo.
3. Ricorre per cassazione lo IT, deducendo violazione dell' art. 314 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità.
Il ricorrente insiste sulla circostanza che la nota presidenziale del 3 agosto 1992, nella quale si confermava che “le
G. de holl 5
valide nell' ambito del funzioni di Ingegnere capo restano sola prima alla di regolamento relativi compimento degli atti completare il suo IT di dovere dello il fase", comprovasse che gli atti di poteva significare altro mandato;
il che non non erano stati ancora fase regolamento relativi a quella espletati e che, dunque, l' imputato aveva il dovere di completare abbia mai amministrazione Senza che 1' il mandato.suo assumendone gli oneri la chiusura del contratto formalizzato più volte interpellato il conseguenti. Peraltro, lo Zito aveva
Costanzo, invitandolo a formalizzare direttore dei lavori, arch. la situazione, ma questi, trasferito ad altra sede, riteneva di non essere più competente ad eseguire quanto richiesto. dell' di chiusura
1992 fu emanata la legge dicembre Nel Agensud, che comportò il trasferimento dal Commissario di Governo
ad un Commissario ad acta, dal Ministero del Bilancio al Ministero
L' 8 del Tesoro ed infine al Ministero del Lavori Pubblici. dicembre 1993 il Commissario liquidatore dell' Agensud disponeva senza peraltro darvi il recupero dei beni relativi al progetto,
il Consorzio, 1'stante199 4,Nel febbraio concreto corso. incombente sfratto operava il trasferimento dei beni presenti nei locali presso altra sede di propria competenza. Nel febbraio 1995
1'istituiva Ufficio Pubbliche alleProvveditorato Opere il soppressa Agenzia, II della Ufficio tecnico tecnico I e l' affidandoli rispettivamente all' ing. De Fortis ed al ricorrente.
delle tensione, fu deciso il trasferimento In un clima di attrezzature del progetto presso il proprio studio.
La Corte territoriale ha assolto lo IT dal peculato relativo alle attrezzature ma 10 ha ritenuto responsabile contraddittoriamente del peculato relativo all' autovettura.
Contesta, poi, di essersi servito uti dominus della vettura.
4. Il ricorso è privo di fondamento. autovettura allo IT aveva intestazione dell' Vero è che 1' dell' autovettura stessa all' trasferimento il comportato implicitamente risulta dalle stesse sennonché come imputato;
-
incentrate sull' fondamentalmente ricorrente, censure del all Rober G 6 diesigenza esclusione dell' "privato"uso della vettura (1' provvedere all' assicurazione dell' auto secondo proprie scelte ne costituisce una delle conferme più significative) 1' effetto traslativo era stato fiduciariamente limitato all' uso dell' auto per le finalità dell' ufficio. Correttamente, dunque, la sentenza al momento dell' impugnata fissa il commissi delicti tempus accertamento della mancata restituzione e cioè l' ottobre 1991,
divenendo irrilevante ogni ulteriore atto appropriativo, essendosi il reato al momento della mancata restituzione della consumato vettura. L' uso a fini propri della vettura una volta che l' atto di appropriazione (la mancata restituzione) si sia già consumato,
lascia indifferente sul piano giuridico
- anche se sono
riverberi sulla condotta complessiva innegabili i significativi del ricorrente i contegni successivi, pure considerando che il reato di peculato è una fattispecie conistantanea effetti permanenti. vale a dire, 1' Poiché la condotta del delitto di peculato, uno negativo (e cioè, l' appropriazione consta di due profili, l' espropriazione: consistente nell' esclusione del vero proprietario cioè, 1' positivo (e altro1' la cosa), dal rapporto con impropriazione, ossia la creazione di un rapporto di fatto con la cosa), è evidente che, nel caso di specie, l' espropriazione è
e 1' impropriazione restituzione consistita nella mancata consistita nella prosecuzione di un rapporto giuridico con la cosa nonostante la scadenza del termine utile per l' uso dell' auto. Si
è, in sostanza, verificato un esercizio indebito di un diritto di come la facoltà definibile, in via generale, ritenzione una cosa che attribuita al creditore che ha nelle proprie mani dovrebbe essere restituita di rifiutare la consegna fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito. Ma, nel caso di specie,
è assolutamente assente la qualità di creditore dello IT ed, in
Posto in condizione di insussistente, la sua pretesa. più, il ricorrente, lungi deal riconoscere restituire l' autovettura, ha insistito sulla ammessada lui stesso la base negoziale vettura, introducendo dell' uso funzionale della prosecuzione еееG. de Rober 7
profili del tutto insignificanti ai fini della configurazione del delitto di peculato. In tali termini anche perché la nozione di appropriazione di cui all' art. 314 c.p. è più ampia per il suo profilo funzionale può affermarsi che ne costituisce l' aspetto esponenziale
- che anche la violazione di un contratto ad effetti reali nell' ambito resti condizionato all' traslativo quale effetto1' del espletamento dell' attività per il compimento della quale la res sia stata trasferita, comportando un' indebita utilizzazione di costituisce appropriazione ma sine titulo, uti dominus, essa rilevante ex art. 314 c.p. rigettato ed il ricorrente Il ricorso deve, dunque, essere
5. condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 4 febbraio 2005
IL PRESIDENTE IL RELATORE оеё
IL CANCELLIERE C1 SUPER Depositato in Cancelleria Lidia Scalia 22 MAR. 2005 вееей IL CANCELLIERE C1 SUPER
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