Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 2
In tema di incompatibilità a testimoniare, l'esistenza di una situazione di conflitto tra due organizzazioni criminali contrapposte, una costituita tra gli imputati e l'altra tra i dichiaranti, non è sufficiente ad integrare un'ipotesi di collegamento probatorio, nella forma della commissione di reati da più persone in danno reciproco le une delle altre, prevista all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che i reati contestati agli associati non erano sati commessi in danno del gruppo criminale antagonista).
Il collegamento occasionale che determina l'incompatibilità a testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. b), e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., sussiste a condizione che ricorra un legame spazio-temporale tra i reati e l'identità soggettiva degli autori degli stessi, essendo altresì necessario che tra più reati commessi nel medesimo contesto l'uno abbia favorito, consentito, propiziato o motivato l'altro.
Commentari • 3
- 1. Cass. pen., SS. UU., 26 luglio 2018, n. 35852https://www.iusinitinere.it/
1. Con sentenza del 17 novembre 2016 la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione il 21 aprile 2015 nel processo a carico di Giovanni Cesarano, imputato dei delitti di cui all'art. 416-bis, commi dal primo al sesto e ottavo, cod. pen. (capo A), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), nonché 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo D), ritenuta la continuazione tra i reati in esame e quelli giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Napoli del 29 giugno 2005 e della Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 1996, rideterminava la pena in complessivi …
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- 3. Processo penale, giudizio abbreviato, reato giudicato con rito ordinario, continuazione, riduzione della pena, applicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2017, n. 58089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58089 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
lil 11-18 15- 58089-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1696 Francesco Ippolito Mirella Agliastro -UP 16/11/2017 R.G.N. 45852/2016 Emilia Anna Giordano Gaetano De Amicis Antonio Corbo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Wu AN, nato in [...] il [...];
2. Wu IA, nato in [...] il [...];
3. IAg IA, nato in [...] il [...];
4. LI QI, nato in [...] il [...];
5. EN XI, nato in [...] il [...] 6. Ye QI, nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2016 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per i ricorrenti IAg IA, EN XI e Ye PI, l'avvocato Giuseppe Maria Meloni, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. An 甲 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 8 luglio 2016, la Corte di appello di Milano, per quanto di interesse in questa sede, ha in parte confermato e in parte riformato la decisione di primo grado, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di AN Wu, IA Wu, IA IAg, QI LI, XI EN e QI Ye. Precisamente, la sentenza di primo grado è stata confermata nella parte in cui aveva dichiarato penale responsabilità di: -) AN Wu, IA Wu, IA IAg, QI LI e XI EN per il reato di partecipazione, i primi due quali capi e promotori, ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati concernenti lo sfruttamento della prostituzione e di estorsioni, commesso dal dicembre 2013 e tuttora perdurante (capo 1 della rubrica); -) AN Wu, IA Wu, IA IAg, QI LI, XI EN e PI Ye per il reato di sfruttamento ed agevolazione della prostituzione, commesso in data antecedente e successiva all'11 giugno 2014 (capo 2 della rubrica); -) AN Wu, IA Wu e IA IAg per il reato di cessione di sostanze stupefacenti del tipo metanfetamina cloridrato (cd. Ice), a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in data antecedente e successiva all'11 giugno 2014 (capo 6 della rubrica); -) AN Wu e IA Wu per il reato di tentata estorsione aggravata anche dall'uso di armi in danno di IN WA in relazione ai proventi derivanti dalla gestione di slot machines, commesso negli ultimi giorni di febbraio 2014 (capo 4 della rubrica); -) AN Wu, IA Wu e QI LI per il reato di tentata estorsione aggravata anche dall'uso di armi in danno di ON AO e ON Hu in relazione ai proventi derivanti dalla gestione di slot machines, commesso in data anteriore e prossima al 16 marzo 2014 (capo 5 della rubrica); -) IA Wu per il reato di lesioni personali guaribili in trenta giorni mediante l'uso di armi in danno di XI AO, commesso il 9 marzo 2014 (capo 7 della rubrica). La sentenza di primo grado è stata invece riformata nei confronti della sola QI Ye con riferimento alla contestazione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, con condotta commessa dal dicembre 2013 e tuttora perdurante (capo 1 della rubrica), in ordine alla quale la Corte d'appello ha assolto l'imputata per non aver commesso il fatto. Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha confermato le pene inflitte dal primo giudice a AN Wu, IA Wu, IA IAg, QI LI, e XI EN per i reati in contestazione. Precisamente, le pene erano state quantificate: -) per AN Wu in sei anni e quattro mesi di reclusione 2 M ed euro 18.400 di multa, unificati i reati per la continuazione e ritenuto più grave 1 il delitto di cessione di sostanze stupefacenti;
-) per IA Wu in sei anni e cinque mesi di reclusione ed euro 18.500 di multa, unificati i reati per la continuazione e ritenuto più grave il delitto di cessione di sostanze stupefacenti;
-) per IA IAg in sei anni e due mesi di reclusione ed euro 18.400 di multa, unificati i reati per la continuazione e ritenuto più grave il delitto di cessione di sostanze stupefacenti;
) per QI LI in quattro anni e due mesi di reclusione, unificati i reati per la continuazione e ritenuto più grave il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere;
-) per XI EN, in tre anni e sei mesi di reclusione, unificati i reati per la continuazione e ritenuto più grave delitto di partecipazione ad associazione per delinquere. Inoltre, le pene, per effetto del riconoscimento della continuazione con il reato di estorsione accertato con sentenza irrevocabile in altro procedimento, sono state rideterminate per AN Wu in sette anni e dieci mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e per IA Wu in sette anni e undici mesi di reclusione ed euro 20.500,00 di multa. Ancora, il trattamento sanzionatorio nei confronti di PI Ye, stante l'assoluzione dall'accusa di partecipazione ad associazione per delinquere, è stato rideterminato in tre anni di reclusione e 600,00 euro di multa. A tutti gli imputati è stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe hanno presentato ricorso per cassazione AN Wu, IA Wu, IA IAg, QI LI, XI EN e PI Ye, personalmente o a mezzo di difensore di fiducia.
3. I ricorsi presentati unitariamente, e mediante il medesimo atto, per AN Wu e IA Wu dall'avvocato Amedeo Rizza sono articolati in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), avendo riguardo al mancato rilievo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, sentite in assenza di difensore sebbene indagate in procedimento connesso o probatoriamente collegato. Si deduce che le medesime indagini da cui è derivato il presente processo hanno consentito di individuare l'esistenza di due gruppi criminali antagonisti, uno composto dagli odierni ricorrenti, e l'altro formato dalle persone offese di questo giudizio, nei confronti delle quali pende altro procedimento penale, capeggiato da IN WA. Si aggiunge che le persone offese di questo giudizio, allorché hanno reso denuncia dei fatti, erano iscritte nel registro degli indagati per il reato di associazione per delinquere. Si conclude, pertanto, che le dichiarazioni rese da tali soggetti erano, al momento della loro assunzione,Ал 3 sottoposte alla regola di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.: le stesse, quindi, dovevano essere acquisite con le garanzie previste per l'indagato a pena di inutilizzabilità (si cita, a sostegno, Sez. 1, n. 34094 del 14/04/2015, Ndrejaj).
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), avendo riguardo alla duplicazione dell'addebito del reato di tentata estorsione, contestato ai capi 4 e 5 della rubrica pur se in relazione al medesimo fatto. Si deduce che le due contestazioni hanno ad oggetto condotte distanti tra loro una settimana, ma concernenti la medesima richiesta, e cioè l'importo del 30 % delle vincite alle slot machines gestite dal gruppo facente capo a IN WA: si tratta perciò di un fatto unico (si citano, a sostegno, varie decisioni, tra cui Sez. 2, n. 45029 del 08/10/2014, Lucchesi). Si rileva, inoltre, che è irrilevante la circostanza addotta nella sentenza impugnata, secondo cui non è stato contestato alcun reato associativo nel procedimento a carico di IN WA e nei suoi complici: invero, nel presente processo emerge come le richieste estorsive degli imputati fossero indirizzate verso il «gruppo (associativo o meno che fosse non ha importanza) di WA IN e non già del singolo», specie se si considera che la denuncia presentata da quest'ultimo atteneva ad una estorsione subita non in prima persona, ma dal suo "amico" XI ZH.
3.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 81 e 132 ss. cod. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), avendo riguardo alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione con il reato di estorsione accertato in altro processo. Si deduce, innanzitutto, che la pena applicata in aumento doveva essere ridotta di un terzo, posto che il presente processo è stato definito con rito abbreviato e che in relazione al reato ritenuto più grave, quello relativo alla cessione di stupefacenti di cui al capo 6 della rubrica, si è proceduto a tale riduzione. Si deduce, inoltre, che, in ogni caso, l'entità dell'aumento, pari ad un anno e sei mesi di reclusione per entrambi gli imputati, è illogicamente determinata: le argomentazioni addotte dalla Corte d'appello, laddove relative alla complessiva condotta degli imputati, non sono riferibili allo specifico reato per il quale è operato l'aumento, e, laddove concernenti la gravità del fatto, sono manifestamente illogiche, posto che quest'ultimo è senz'altro meno grave di quelli di tentata estorsione di cui ai capi 4 e 5 della rubrica, per ciascuno dei quali, però, è stato disposto un aumento pari a quattro mesi di reclusione. 4 4. Il ricorso presentato personalmente da IA IAg è articolato in due motivi.
4.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 63, 64 e 191 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), avendo riguardo al mancato rilievo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese XI AO, IN WA, ON AO e ON Hu, sentite in assenza di difensore sebbene indagate in procedimento connesso o probatoriamente collegato. Si premette che la Corte d'appello ha affermato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nei verbali di denuncia e s.i.t. da XI AO il 10 aprile 2014, da IN WA il 10 marzo 2014, da ON AO in data 18 marzo 2014 e da ON Hu in data 18 marzo 2014 per un duplice ordine di ragioni: le dichiarazioni rese in sede di presentazione di formale denuncia sono assimilabili alle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria a norma dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., e, quindi inutilizzabili solo in dibattimento;
non sussiste connessione tra i fatti denunciati e quelli per i quali pendeva procedimento a carico del denunciante. Si deduce che le persone offese denuncianti erano note agli inquirenti già dal 2009 e sono state indicate come componenti di una banda, capeggiata da IN WA, nell'informativa dei Carabinieri del 15 maggio 2014, la quale procedeva contestualmente a segnalare all'Autorità giudiziaria anche le persone oggi ricorrenti;
si aggiunge che nei confronti delle odierne persone offese è pendente procedimento penale, e che dalle intercettazioni effettuate risulta come il gruppo facente capo a IN WA, in quanto dedito alla gestione dello spaccio di shaboo, aveva interesse all'arresto dei "rivali". Si rileva, a questo punto, che l'invalidità determinata dalla violazione della regola di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. è di tipo "patologico", rilevabile in ogni stato e grado del processo, e, quindi, pure in sede di giudizio abbreviato, e che, inoltre, detta prescrizione è posta a tutela non solo del diritto di difesa del dichiarante ma anche della genuinità dell'acquisizione della prova, per evitare il pericolo di dichiarazioni, compiacenti o negoziate, a carico di terzi (si citano, in particolare, Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012, e Sez. U, n. 1282 del 09/10/1996, Carpanelli). Si rappresenta, ancora, che la valutazione della qualità di persona indagata del dichiarante andava condotta secondo il criterio sostanziale della situazione esistente al momento dell'assunzione delle dichiarazioni.
4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti An generiche. 5 Si deduce che siccome la pena base, fissata in relazione al reato di associazione per delinquere, è stata determinata nel minimo edittale in ragione della non gravità dei fatti, la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche non può essere fondata sul mero richiamo all'esistenza di un sodalizio criminale organizzato. Si aggiunge che, secondo la giurisprudenza di legittimità, lo stesso elemento può essere legittimamente addotto in chiave positiva, per determinare la pena nel minimo, e in chiave negativa, per escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, solo a seguito di specifica motivazione (si cita Sez. 5, n. 4788 del 01/10/2015, dep. 2016, Rv. 266022).
5. Il ricorso presentato nell'interesse di QI LI dall'avvocato Bernardo Di Chiara è articolato in cinque motivi.
5.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo al mancato rilievo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese XI AO, IN WA, ON AO e ON Hu, sentite in assenza di difensore sebbene indagate in procedimento connesso o probatoriamente collegato. Le censure sono sostanzialmente identiche a quelle esposte nel primo motivo dei ricorsi di AN Wu, IA Wu e IA IAg. Per evidenziare la connessione o comunque il collegamento probatorio tra i reati oggetto de presente processo e quelli a carico delle persone offese, si sottolinea che le forze dell'ordine, nel momento in cui ricevevano le denunce di cui si chiede dichiararsi l'inutilizzabilità, erano a conoscenza dell'esistenza di gruppi rivali all'interno della Chinatown milanese e della partecipazione dei denuncianti ad uno di questi gruppi.
5.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 416 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancanza o comunque alla manifesta illogicità del discorso giustificativo in ordine alla partecipazione di QI LI all'associazione per delinquere indicata in contestazione. Si deduce che, almeno con riferimento alla persona del ricorrente, mancano elementi idonei a far desumere la consapevole partecipazione ad una consorteria finalizzata alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Si rappresenta, in particolare, che, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, QI LI ha partecipato alla realizzazione di solo due reati fine, entrambi commessi nel marzo 2014, e fornendo un contributo concorsuale in ogni caso secondario. Si aggiunge, inoltre, che egli ha soggiornato nella casa ove era esercitata la prostituzione perché in quel luogo gli era stato offerto vitto ed 6 alloggio, e che si è limitato a procurare viveri alle prostitute senza partecipare alle attività di meretricio.
5.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, nn. 3 e 8, e 4, primo comma, n. 7, della legge n. 75 del 1958, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla configurabilità a carico di IN LI del reato di favoreggiamento della prostituzione. Si deduce che il ricorrente, come risulta dagli atti e dalle riprese videoregistrate, abitava nella casa in cui veniva esercitato il meretricio e si limitava a procurare i viveri alle ragazze che vi dimoravano: in altri termini, egli ha fornito un aiuto alle prostitute in quanto persone, ma non ha posto in essere attività utili a favorire l'incontro tra domanda e offerta nel'attività di meretricio.
5.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 110, 56 e 629, primo e secondo comma, cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), avendo riguardo alla configurabilità a carico di IN LI del concorso nel reato di tentata estorsione di cui al capo 5 della rubrica. Si deduce che la presenza del ricorrente sul luogo del fatto, quando questo si è verificato, è circostanza priva di significato, poiché nulla emerge sull'apporto causale che il medesimo imputato avrebbe fornito alla commissione dell'illecito; inoltre la presenza poteva essere meramente casuale, perché tutte le persone coinvolte nell'episodio frequentano la zona interessata.
5.5. Con il quinto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che il ruolo del ricorrente nelle condotte illecite è sicuramente secondario, così come poco numerosi sono gli episodi accertati a suo carico.
6. Il ricorso presentato personalmente da XI EN è articolato in due motivi.
6.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge in riferimento agli artt. 63, 64 e 191 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), avendo riguardo al mancato rilievo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese XI AO, IN WA, ON AO e ON Hu, sentite in assenza di difensore sebbene indagate in procedimento connesso o probatoriamente collegato. Le censure sono sostanzialmente identiche a quelle esposte nel primo M motivo dei ricorsi di AN Wu, IA Wu, IA IAg e QI LI. 7 6.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le censure sono sostanzialmente identiche a quelle esposte nel secondo motivo del ricorso di IA IAg.
7. Il ricorso presentato personalmente da QI Ye è articolato in quattro motivi.
7.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 191 e 195 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), avendo riguardo alla acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di HI EN, ed alla mancata assunzione di prova decisiva, costituita dalla testimonianza di AN Mu, con riferimento all'accertamento del reato di sfruttamento della prostituzione. Si premette che il primo elemento di prova utilizzato è costituito dalle dichiarazioni indirette di HI EN, quale ha dichiarato di aver appreso da una delle donne che si prostituivano, AN Mu, che la ricorrente, indicata come la fidanzata di XI EN, era la sua sfruttatrice. Si deduce che la richiesta di giudizio abbreviato era stata condizionata all'escussione di AN Mu e che la stessa non è stata accolta né in primo, né in secondo grado, sebbene si trattasse della fonte diretta di conoscenza dei fatti oggetto di contestazione.
7.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), avendo riguardo alla identificazione della ricorrente nelle conversazioni telefoniche intercettate, con riferimento all'accertamento del reato di sfruttamento della prostituzione. Si premette che il secondo elemento di prova utilizzato è costituito da conversazioni telefoniche utilizzate. Si deduce che non è stata indicata alcuna prova certa per affermare che QI Ye sia l'interlocutrice di XI EN nelle conversazioni a lei riferite in sentenza.
7.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge in riferimento agli artt. 63, 64 e 191 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), avendo riguardo al mancato rilievo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese XI AO, IN WA, ON AO e ON Hu, sentite in assenza di difensore sebbene indagate in procedimento connesso o probatoriamente collegato. Le censure sono sostanzialmente identiche a quelle esposte nel primo AM motivo dei ricorsi di AN Wu, IA Wu, IA IAg e XI EN. 8 7.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata non motiva in ordine alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non potendo valorizzarsi il riferimento all'attività del sodalizio criminoso, stante l'assoluzione della ricorrente dall'accusa di partecipazione al reato associativo, e nulla dice con riguardo agli elementi positivi addotti dalla difesa, come la giovane età dell'imputata e lo svolgimento di regolare attività lavorativa dopo la detenzione per i fatti oggetto del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono complessivamente infondati per le ragioni di seguito precisate.
2. Per ragioni di linearità e di economia espositiva, è utile esaminare preliminarmente la questione concernente l'utilizzabilità delle dichiarazioni di IN WA, ON AO, ON Hu e XI AO, che si contesta siano state assunte senza la presenza di difensore da persone indagate in procedimento connesso o probatoriamente collegato, e, quindi, in violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Si tratta di questione dedotta in tutti i ricorsi (precisamente, nel primo motivo dei ricorsi di AN Wu, IA Wu, IA IAg, QI LI, XI EN e nel terzo motivo del ricorso di QI Ye), in termini sostanzialmente omogenei, sul rilievo che IN WA, ON AO, ON Hu e XI AO, pur risultando persone offese nel presente processo, sono in realtà componenti di un gruppo criminale contrapposto a quello contestato ai ricorrenti, anch'esso operante nella Chinatown di Milano. I ricorsi precisano, in particolare, a fondamento della invocata violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che gli indicati soggetti, nel momento in cui rendevano le loro dichiarazioni, erano iscritti nel registro degli indagati per il reato di associazione per delinquere, erano stati indicati come componenti di una banda criminale nella stessa informativa dei Carabinieri del 15 maggio 2014 che aveva denunciato i ricorrenti all'Autorità Giudiziaria, ed avevano un preciso interesse all'arresto di questi M ultimi, in quanto concorrenti nel traffico di droga. 9 2.1. La sentenza impugnata ha ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni di IN WA, ON AO, ON Hu e XI AO per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, si rappresenta che le dichiarazioni di cui si contesta l'utilizzabilità sono state rese in sede di presentazione di formali denunce, e, quindi, in ogni caso dovevano essere assimilate alle dichiarazioni spontanee di cui all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato. In secondo luogo, si esclude la sussistenza di un rapporto di connessione o di collegamento tra i reati oggetto del procedimento a carico degli attuali ricorrenti e reati riferibili ai dichiaranti sopra specificati, a norma degli artt. 12 e 371 cod. proc. pen. Si evidenzia, in particolare, che: -) l'ordinanza a carico dei dichiaranti, prodotta dalla difesa di AN Wu e IA Wu, esclude la sussistenza del reato di associazione per delinquere, ed attiene esclusivamente a reati di estorsione, rapina, lesioni personali e detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, dei quali nessuno commesso in danno degli attuali ricorrenti, ed alcuni (in particolare quello di rapina e quello di lesioni) consumati in epoca successiva alle dichiarazioni di cui si discute;
-) la prova dei reati contestati agli attuali imputati, in concreto, è risultata prescindere completamente da quella relativa ai reati attribuiti ai dichiaranti;
-) l'ordinanza a carico di IN WA ed altri esclude l'esistenza dell'associazione per delinquere sulla base di elementi rilevabili già all'epoca delle dichiarazioni contestate, e precisamente per la impossibilità di individuare stabili legami tra gli indagati o mezzi strumentali funzionali a perseguire il programma criminoso;
-) in ogni caso, l'ipotizzato reato associativo non costituisce reato connesso o collegato con i delitti per cui si procede in questa sede, perché, da un lato, il bene giuridico della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. è costituito dall'ordine pubblico e non da interessi privati di sodalizi contrapposti, e, dall'altro, ai fini della configurabilità e sussistenza degli illeciti oggetto del giudizio non è necessario l'accertamento della esistenza ed operatività di un'organizzazione criminale contrapposta.
2.2. Alla luce degli elementi esposti dalla sentenza impugnata, le censure formulate nei ricorsi in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IN WA, ON AO, ON Hu e XI AO per violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. sono infondate, perché correttamente è stata esclusa l'attribuibilità a costoro della qualifica di indagati in procedimento connesso o probatoriamente collegato.
2.2.1. La qualità di indagato in procedimento connesso o probatoriamente collegato, con conseguente obbligo di assunzione delle dichiarazioni del - Ал medesimo a norma dell'art. 64 cod. proc. pen., discende date le previsioni di 10 cui agli artt. 197, 197 bis e 210 cod. proc. pen. dalla sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 12 e 371, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. Precisamente, a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., integralmente richiamato dall'art. 371, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., vi è connessione nei casi di concorso di persone nel reato o di cooperazione nella determinazione del medesimo evento, di continuazione o di concorso formale di reati, e di reati commessi per eseguire o per occultare» gli altri reati. A norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., invece, vi è collegamento «se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza».
2.2.2. Gli elementi di fatto esposti nella sentenza e le censure formulate nei ricorsi, le quali argomentano specificamente in ragione di una situazione di conflitto tra due organizzazioni criminali contrapposte, una costituita tra gli imputati e l'altra tra i dichiaranti, escludono con immediatezza la configurabilità dei presupposti per l'applicabilità di una delle ipotesi di connessione, rilevanti a norma degli artt. 12 e 371, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
2.2.3. Deve inoltre ritenersi corretta anche la conclusione dei giudici di merito in ordine alla insussistenza dei presupposti per la configurabilità del collegamento a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. Le doglianze, pur affermando l'esistenza di un collegamento tra i fatti oggetto del presente processo e quelli addebitati ai dichiaranti, non richiamano espressamente né l'ipotesi concernente «reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri», né quella relativa a reati realizzati per conseguire o assicurare al colpevole il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità in ordine ad altri reati. In ogni caso, mentre questa seconda situazione è con evidenza estranea alle vicende oggetto dei ricorsi, per la prima può essere utile qualche puntualizzazione. Invero, il legame di "occasionalità" tra diversi reati non può essere inteso in termini assolutamente indefiniti, di mera contestualità spazio- temporale. In passato, la giurisprudenza ha più volte affermato che, ai fini dell'ammissibilità delle deposizioni testimoniali a norma dell'art. 197 cod. proc. pen., la cd. "connessione occasionale" presuppone non solo il legame obiettivo tra le condotte, ma anche l'identità soggettiva, cioè la riferibilità alla stessa persona dei reati collegati (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 43022 del 16/10/2003, Brusca, Rv. 228186, e Sez. 6, n. 15107 del 19/02/2003, Alberghini, Rv. 226435). Anche a non condividere questa soluzione, comunque, secondo la 11 ordinaria accezione linguistica, per «occasione» si intende, in particolare, caso che consente o favorisce qualcosa o il suo accadimento», «momento propizio o adatto», «motivo», «pretesto». Nella specie, non risulta, né è allegato, alcun elemento dal quale può desumersi che i reati addebitati con ordinanza cautelare ai dichiaranti IN WA, ON AO, ON Hu e XI AO - relativi a fatti di estorsione, rapina, lesioni personali e detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, nessuno dei quali commesso in danno degli attuali ricorrenti - siano stati "consentiti", "favoriti", "propiziati" o "motivati" da quelli oggetto del presente giudizio. Inoltre, anche a voler ipotizzare la configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere a carico dei precisati dichiaranti, non risulta logicamente necessario ritenere, almeno in linea di principio, che la costituzione e l'operatività di un'organizzazione delinquenziale sia "consentita", "favorita", "propiziata" o "motivata" dall'esistenza di analoga consorteria con cui vi è contrapposizione. Non ricorrono nemmeno gli ulteriori due casi di collegamento previsti dall'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., concernenti, uno, i reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre», l'altro, l'ipotesi determinata dalla "influenza" della prova di un reato o di una sua circostanza sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza. In effetti, per quanto attiene all'ipotesi del collegamento probatorio, secondo un orientamento assolutamente consolidato, condiviso dal Collegio, la situazione di incompatibilità con l'assunzione dell'ufficio di testimone ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (cfr., tra le tantissime, Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397, che, in applicazione del principio, ha escluso la qualifica di imputato in procedimento connesso con riferimento alla persona offesa di un'estorsione aggravata dall'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, la quale era imputata in altro processo del reato di partecipazione ad associazione mafiosa contrapposta a quella di appartenenza del presunto autore dell'estorsione, nonché Sez. 5, n 31170 del 20/05/2009, Sganzerla, Rv. 244491, e Sez. 6, n. 16988 del 12/02/2009, Maritato, Rv. 243255). In questa prospettiva, anzi, si è pure precisato che il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione ad una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte (così Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, dep. 2012, Protoduari, Rv. 252006). Nella 12 AM vicenda in esame, non risultano, e nemmeno sono allegate, né l'identità del fatto in contestazione o di uno degli elementi di prova in relazione a reati oggetto delle distinte indagini, né la diretta rilevanza di elementi di prova acquisiti in uno dei due procedimenti ai fini dell'accertamento di reati oggetto dell'altro. Per quanto attiene, poi, all'ipotesi dei reati «commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre», si è già rilevato che le fattispecie oggetto dell'ordinanza cautelare a carico dei dichiaranti IN WA, ON AO, ON Hu e XI AO attengono a fatti di estorsione, rapina, lesioni personali e detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, nessuno dei quali commesso in danno degli attuali ricorrenti. Inoltre, non può parlarsi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre nemmeno qualora si ritenga configurabile l'esistenza di una consorteria delinquenziale facente capo ai quattro dichiaranti precedentemente nominati ed in contrasto con quella riferita ai ricorrenti: come correttamente ha osservato la sentenza impugnata, il bene giuridico tutelato dal reato di cui all'art. 416 cod. pen. è costituito dall'ordine pubblico e non certo da interessi privati di sodalizi criminali contrapposti.
3. Complessivamente infondati sono anche gli altri due motivi dei ricorsi formulati, con un unico atto, da AN Wu e IA Wu, entrambi condannati per i reati di partecipazione all'associazione per delinquere da essi diretta, di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cd. Ice, a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, di tentata estorsione in danno di IN WA e di tentata estorsione in danno di ON AI e ON Hu, nonché il solo IA Wu anche per il reato di lesioni personali in danno di XI AO.
3.1. Il secondo motivo deduce che le due contestazioni di tentata estorsione di cui ai capi 4 e 5 della rubrica integrerebbero non due distinti reati, come ritenuto in sentenza, bensì un unico fatto, in quanto caratterizzate da un'unitaria richiesta, quella avente ad oggetto il 30% delle vincite alle slot machines gestite dal gruppo facente capo a IN WA. Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo della continuazione, quando, singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi costituiscano singoli momenti di un'unica azione (così, tra le 13 tante, Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, De Cicco, Rv. 258543, e Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro Rv. 256729). Inoltre, ancor più specificamente, si è affermato che la ripetuta commissione di condotte di minaccia, rivolte a persone diverse per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo, integra una pluralità di tentativi di estorsione, eventualmente unificabili sotto il vincolo della continuazione, e non un'unica ipotesi di reato tentato, anche perché l'unicità del fine non basta per imprimere all'azione un carattere unitario essendo necessaria la così detta contestualità, vale a dire l'immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l'azione unica (Sez. 2, n. 23396 del 12/01/2017, Guarnieri, Rv. 270310). La sentenza impugnata ritiene la duplicità dei fatti sia perché non è provata l'esistenza di un'organizzazione criminale facente capo a IN WA, sia perché le condotte sono state realizzate separatamente, una in danno di IN WA, l'altra in danno di ON AO, ON Hu e NG AO, avevano ad oggetto le somme percepite di volta in volta dai singoli, non da un gruppo, e sono state commesse in tempi diversi. Alla luce dei principi giuridici richiamati, la conclusione della Corte d'appello, risulta immune da vizi logici o giuridici. Del resto, le ragioni addotte si poggiano su dati fattuali puntualmente esposti in motivazione. In particolare, con riferimento al profilo temporale, i giudici di secondo grado rappresentano che le richieste estorsive avanzate nei confronti di IN WA risalgono alla fine del mese di febbraio 2014, mentre le richieste estorsive avanzate nei confronti di ON AO, ON Hu e NG AO debbono datarsi il 9 e il 16 marzo. Non è irrilevante, inoltre, considerare che le richieste formulate a questi ultimi sono successive sia al deciso rifiuto di pagare opposto da IN WA, sia alla partenza del medesimo da Milano.
3.2. Il terzo motivo contesta la misura dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione in riferimento al reato di estorsione giudicato in altro processo, sia perché non si è proceduto a computare riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nonostante la stessa fosse stata applicata al reato più grave, sia perché l'entità di tale aumento, pari ad un anno e sei mesi di reclusione, deve ritenersi eccessiva, tenuto conto degli incrementi sanzionatori fissati per gli altri reati satellite.
3.2.1. La questione relativa all'applicabilità della riduzione di un terzo della pena computata a titolo di aumento per un reato giudicato con il rito ordinario, quando lo stesso sia unificato ad altro reato, ritenuto più grave, giudicato nelle forme del rito abbreviato, risulta oggetto di contrasto giurisprudenziale. Secondo un orientamento, nell'ipotesi in cui venga riconosciuta, in fase di 14 "A cognizione, la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna all'esito di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata qualora il reato più grave sia stato - giudicato con il rito speciale sulla pena finale determinata dopo l'aumento disposto per i reati satellite, anche se definiti con il rito ordinario (così, tra le tante, in particolare, Sez. 5, n. 12592 del 28/11/2016, dep. 2017, Alma, Rv. 269706, e Sez. 3, n. 37848 del 19/05/2015, Cutuli, Rv. 264812). Questo orientamento rappresenta, in particolare, che, a norma dell'art. 533 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 442, comma 1, cod. proc. pen., la commisurazione delle singole componenti della pena attiene ad una fase precedente a quella della sanzione complessiva, che l'aumento per la continuazione deve precedere la riduzione di un terzo, e che «l'applicazione della continuazione tra reato già giudicato e reato sub iudice - qualunque sia il rapporto di gravità tra i due reati - implica in ogni caso una riconsiderazione del fatto già definitivamente accertato». Secondo il contrapposto indirizzo, l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri con il rito abbreviato comporta che soltanto a questi ultimi - siano essi reati satellite o violazione più grave deve essere - applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 1, n. 17890 del 14/02/2017, Zagaria, Rv. 270012, e Sez. 5, n. 47073 del 20/06/2014, Esposito, Rv. 262144). A fondamento di questa soluzione si osserva che la riduzione di pena di un terzo, disposta a norma dell'art. 442 cod. proc. pen., «ha natura processuale e si collega alle ragioni di stretta economia che caratterizzano il rito a cd. prova contratta». Il Collegio ritiene di condividere la seconda soluzione. In effetti, da un lato, la disposizione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. non sembra avere effetti dirimenti: la stessa, quando fissa i due momenti per la determinazione della pena relativa a più reati giudicati unitariamente, ha lo scopo di agevolare l'esatta individuazione di ciascuna pena per ciascun reato, al fine non solo di consentire il controllo dei criteri seguiti nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, ma anche di permettere "scissioni" e "frazionamenti" per esigenze insorgenti in sede esecutiva o cautelare;
inoltre, la disposizione indicata assegna esplicita rilevanza, in tema di unificazione del trattamento sanzionatorio, alle «norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione», ma non anche a quelle sui riti. Dall'altro lato, poi, la riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. ha una chiara funzione premiale ed incentivante rispetto alla scelta dell'imputato di procedere all'accertamento nelle forme "più economiche" del rito abbreviato;
questa funzione, però, è del tutto assente nell'ipotesi dell'eventuale applicazione del 15 AM beneficio successivamente alla definizione irrevocabile del giudizio. Deve perciò concludersi che è corretta la statuizione della sentenza impugnata che ha escluso l'applicabilità della riduzione della pena di un terzo al reato satellite irrevocabilmente giudicato con il rito ordinario, nonostante il reato più grave sia stato accertato nelle forme del giudizio abbreviato.
3.2.2. La doglianza concernente l'illogicità della determinazione della pena applicata in riferimento al reato di estorsione giudicato in altro processo, a titolo di aumento per la continuazione, è manifestamente infondata. In effetti, il reato in questione è costituito da una estorsione pluriaggravata consumata in danno dei titolari di un esercizio commerciale, e caratterizzata dalla formulazione di minacce di morte nonché dal conseguimento dell'ingiusto profitto di 1.500,00 euro in contanti. L'aumento è stato determinato in un anno e sei mesi di reclusione, oltre che per la «caratura criminale» degli imputati, per la gravità del fatto», avendo riguardo al pregiudizio subito dalle vittime, in ragione delle gravi minacce subite. Si tratta di motivazione sicuramente congrua ed immune da vizi, anche alla luce del termine di paragone indicato nel ricorso: in disparte da ogni altra considerazione, gli aumenti di quattro mesi, computati a titolo di continuazione per i reati di cui ai capi 4 e 5 della rubrica, si riferiscono a fatti di tentata estorsione, e non di estorsione consumata.
4. Prive di pregio sono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso di IA IAg, condannato per i reati di partecipazione all'associazione per delinquere diretta da AN Wu e IA Wu, di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cd. Ice, a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Le doglianze sono relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e lamentano che la mancata concessione del beneficio non può essere fondata sul mero richiamo all'esistenza di un'associazione per delinquere, ed è inoltre del tutto illogica anche perché la pena base è stata fissata nel minimo. Ora, è corretto il richiamo a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale la motivazione sul diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, nel caso in cui la pena base venga determinata secondo il minimo edittale in ragione della ritenuta non gravità dei fatti, non può risolversi in un mero richiamo alle funzioni di prevenzione criminale della sanzione, ma deve dar conto specificamente dei motivi che portano ad utilizzare uno stesso elemento (la gravità della condotta) sia in chiave positiva, ai fini della determinazione della pena nel minimo, che negativa, per il riconoscimento delle attenuanti generiche (così Sez. 5, n. 4788 del 01/10/2015, dep. 2016, Benina, Rv. 266022). 16 Tuttavia, nella specie, la sentenza impugnata non solo non ha addotto, a fondamento dell'irrogazione del minimo edittale, la non gravità dei fatti, ma ha anche espressamente e motivatamente escluso l'applicabilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. per l'assenza di elementi favorevolmente valutabili. A tal fine, in particolare, ha evidenziato che il ricorrente ha fattivamente e continuativamente partecipato a tutte le attività di una consorteria criminale di spiccata pericolosità, che scorreva in armi la zona "cinese" di Milano di via Sarpi incutendo notevole timore negli esercenti locali pubblici [...]», ha commesso una pluralità di fatti illeciti, e non ha assunto alcun comportamento collaborativo in sede processuale. Deve perciò concludersi che la motivazione concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di IA IAg è immune da vizi.
5. In parte infondate, in parte prive della specificità normativamente richiesta e in parte diverse da quelle consentite sono le censure formulate nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo del ricorso di QI LI, condannato per i reati di partecipazione all'associazione per delinquere diretta da AN Wu e IA Wu, di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e di tentata estorsione in danno di ON AI e ON Hu.
5.1. Le doglianze esposte nel secondo motivo attengono alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere capitanata dai fratelli AN Wu e IA Wu. Il ricorrente, in sintesi, contesta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, la quale avrebbe valorizzato la sua partecipazione ai reati fine, senza considerare che si tratta di due soli fatti, ai quali, per di più, egli avrebbe dato un contributo secondario. La Corte di appello ha innanzitutto illustrato le ragioni per ritenere l'esistenza di un'associazione per delinquere facente capo ai fratelli Wu, avente ad oggetto il controllo della zona cinese di Milano, ai fini, in particolare, della gestione dello spaccio di droga, dello sfruttamento della prostituzione, e dell'imposizione di una "tassa" sui proventi dalle attività di gioco. A tal fine ha richiamato: -) lo svolgimento di attività concernenti lo spaccio di droga e l'adescamento di clienti per le prostitute all'interno del locale di Tihu EN da parte di "ragazzi" indicati da AN Wu, dopo condotte intimidatorie da parte di quest'ultimo, il quale aveva anche occupato una stanza già prenotata da altri affermando di averne titolo in quanto "capo"; -) la disponibilità di un appartamento in cui veniva esercitata stabilmente la prostituzione, e che fungeva anche da base operativa del gruppo e da deposito di armi;
-) la disponibilità di un'autovettura da utilizzare per le attività illecite;
-) la 17 realizzazione dei reati di estorsione di tentata estorsione presi in esame nel presente processo. La Corte d'appello, poi, ha indicato analiticamente perché QI LI deve ritenersi partecipe del gruppo diretto dai fratelli Wu. Si rappresenta, in particolare, che il ricorrente: -) prese parte alla tentata estorsione commessa con armi nei confronti di ON AO;
-) accompagnò uno dei fratelli Wu ad un incontro di "chiarificazione" con IN WA, fungendo da "guardaspalle"; -) era uno dei "ragazzi" abitualmente inviati da AN Wu nel locale di Tihu EN, come confermato da quest'ultimo; -) era presente con continuità nella casa di via Aleardi dove si esercitava stabilmente la prostituzione e si cedeva la droga, concorrendo nelle attività di favoreggiamento e sfruttamento del meretricio;
-) intervenne, subito dopo una rapina, unitamente ad altri componenti del gruppo, presso una casa di via Farini, dove pure si esercitava la prostituzione, per assicurare adeguata "protezione". Sulla base di questi elementi, si evidenzia che le condotte del ricorrente sono indicative di uno stretto rapporto fiduciario con i vertici del sodalizio, e si caratterizzano per una costante ed attiva partecipazione a tutte le attività illecite del gruppo criminale, in funzione della realizzazione degli scopi da questo perseguiti. Si tratta di una motivazione immune da vizi logici e giuridici, che si fonda su una pluralità di elementi fattuali, e non solo, come invece si sostiene nel ricorso, sull'asettico richiamo alla partecipazione del ricorrente a due fatti di reato. Si può anzi rilevare che, proprio perché la sentenza impugnata richiama a fondamento del giudizio di responsabilità a carico di SH LI per il delitto di partecipazione all'associazione criminale diretta dai fratelli Wu anche fatti ulteriori rispetto a quelli formalmente contestati come reato fine nel presente processo, le censure non si confrontano compiutamente con tutti gli elementi esposti dalla Corte d'appello e sono pertanto affette da difetto di specificità, a norma dell'art. 582, comma 1, lett. c) [ora lett. d)], cod. proc. pen.
5.2. Le doglianze formulate nel terzo motivo riguardano l'attribuzione a IN LI del reato di favoreggiamento della prostituzione. Il ricorrente deduce che egli, in quanto dimorante nell'abitazione in cui si trovavano le prostitute, ha aiutato le stesse in quanto persone, ma non ne ha certo agevolato l'attività di dedizione al meretricio. La sentenza impugnata ha evidenziato l'esistenza di una pluralità di elementi ritenuti significativi. In particolare, ha rilevato che QI LI: -) ha garantito una stabile presenza nella casa di prostituzione di via Aleardi, nella quale furono rinvenuti preservativi disseminati in tutte le stanze in occasione della perquisizione e nella quale le riprese video avevano colto ragazze seminude ed in 18 An abbiti succinti, e si è alternato in modo coordinato con altri sodali, per evitare di lasciare le donne da sole con i clienti all'interno dell'immobile; -) ha accompagnato giovani prostitute presso il "kw Baolin", nella stanza Roma, dove le stesse avrebbero dovuto svolgere la loro attività, come evidenziato da una conversazione intercettata, intercorsa tra il ricorrente e XI EN, nella quale quest'ultimo gli aveva assegnato tale compito, anche fornendogli precise indicazioni sulla tariffa da applicare ai clienti;
-) è prontamente intervento presso la casa di prostituzione di via Farini, insieme con altri associati, dopo la rapina alla donna che gestiva quell'esercizio, nonostante si fosse in una tarda ora della notte. La sentenza impugnata ha inoltre rappresentato che più volte è stata ripresa la consegna di denaro ai fratelli Wu da parte delle tenutarie delle case adibite alla prostituzione. Sulla base di questi elementi, la Corte d'appello ha ritenuto che il ricorrente abbia posto in essere condotte dirette ad assicurare sorveglianza e sicurezza all'esercizio di un'ampia attività di meretricio, i cui proventi finivano al sodalizio, e che tali comportamenti integrano compiutamente il reato di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione. La ricostruzione appena indicata risulta immune da vizi logici e giuridici. Innanzitutto, i fatti, per come puntualmente ricostruiti, non risultano oggetto di precisa contestazione, sicché le doglianze risultano prive della specificità normativamente richiesta. Inoltre, costituisce insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui configura il reato di sfruttamento della prostituzione sia l'accompagnamento di una prostituta sul luogo del meretricio, sia lo svolgimento di un'attività di sorveglianza sullo svolgimento di tale attività (con riferimento a quest'ultimo aspetto, cfr. tra le tante, Sez. 3, n. 37299 del 16/07/2013, Barba, Rv. 256696, e Sez. 3, n. 2550 del 16/10/1973, dep. 1974, Picone, Rv. 126533).
5.3. Le doglianze proposte nel quarto motivo hanno ad oggetto la configurabilità a carico di IN LI del concorso nel reato di tentata estorsione di cui al capo 5 della rubrica. Il ricorrente deduce che la sola presenza sul luogo del fatto è circostanza neutra, che potrebbe essere spiegata anche come una coincidenza casuale. La sentenza impugnata ha evidenziato che IN LI è stato indicato sia da ON AO, sia da ON Hu, come colui che, unitamente ai fratelli Wu e ad altri sodali, ed armato anch'egli di machete, li aveva aggrediti in data 16 marzo, ossia quando era stata portata a consumazione la condotta di tentata estorsione di cui al capo 5 della rubrica;
ha inoltre aggiunto che il ricorrente intratteneva rapporti malavitosi costanti con gli altri appartenenti al gruppo». La motivazione così come esposta risulta corretta. Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato di M estorsione, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può 19 essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979, nonché, in termini sostanzialmente coincidenti, con riferimento ad una tentata estorsione aggravata a norma dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284). Di conseguenza, l'affermazione della responsabilità concorsuale di IN LI è immune da vizi sia quando poggia sul riferimento al suo costante accompagnamento dei coimputati nel compimento delle attività illecite, sia quando valorizza la sua presenza armata, e con la medesima tipologia di strumento offensivo portato anche in quel frangente dai sodali, sul luogo del fatto.
5.4. Le doglianze indicate nel quinto motivo afferiscono al diniego delle circostanze attenuanti generiche, adducendo il ruolo secondario del ricorrente nelle attività illecite ed il contenuto numero di reati allo stesso attribuibili. La Corte d'appello ha escluso l'applicabilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. per l'assenza di elementi favorevolmente valutabili. A tal fine, in particolare, ha evidenziato che il ricorrente ha fattivamente e continuativamente partecipato a tutte le attività di una consorteria criminale di «spiccata pericolosità, che scorreva in armi la zona "cinese" di Milano di via Sarpi incutendo notevole timore negli esercenti locali pubblici [...]», ha commesso una pluralità di fatti illeciti, e non ha assunto alcun comportamento collaborativo in sede processuale. Si tratta di una motivazione articolata ed immune da vizi, a fronte della quale le censure formulate, da un lato, sono prive di specificità, in quanto non si confrontano compiutamente con gli argomenti evidenziati dal giudice di appello, e, dall'altro, implicano una richiesta di rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
6. Prive di pregio sono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso di XI EN, condannato per i reati di partecipazione all'associazione per delinquere diretta da AN Wu e IA Wu e di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le doglianze in questione, concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono sostanzialmente identiche a quelle prospettate nel secondo motivo del ricorso di IA IAg. In relazione alle stesse, quindi, possono riproporsi le stesse osservazioni, stante anche il ruolo di primo piano svolto da M XI EN nell'attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione gestita dal gruppo facente capo ai fratelli Wu. 20 7. In parte infondate, in parte prive della specificità normativamente richiesta e in parte diverse da quelle consentite sono le censure formulate nel primo, nel secondo e nel quarto motivo del ricorso di QI Ye, la cui condanna è stata confermata in appello unicamente per il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
7.1. Le doglianze esposte nel primo motivo attengono alla utilizzabilità delle dichiarazioni di HI EN. Si deduce che queste dichiarazioni erano inutilizzabili, in quanto, da un lato, le stesse erano rappresentative di informazioni apprese da tale AN Mu, la quale aveva indicato come sfruttatrice della sua attività di prostituzione proprio QI Ye, e, dall'altro, il giudice aveva rigettato la richiesta di esaminare la fonte diretta AN Mu. La sentenza impugnata, per escludere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di HI EN, ha precisato che il processo è stato definito nelle forme del giudizio abbreviato cd. secco, su richiesta della difesa, la quale si è determinata in tal senso dopo aver presentato richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione di AN Mu, e dopo il rigetto di questa richiesta per la ritenuta superfluità dell'attività istruttoria domandata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della decisione del giudizio abbreviato, il giudice può legittimamente servirsi anche dei verbali di sommarie informazioni testimoniali che riferiscono fatti appresi da altre fonti, in quanto la scelta di quest'ultimo di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (così, espressamente, Sez. 3, n. 44004 del 24/09/2015, P., Rv. 265236, nonché Sez. 1, n. 29770 del 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244461, la quale ha ritenuto utilizzabili persino i verbali delle dichiarazioni rese de relato dal collaboratore di giustizia nei quali sia stata oscurata l'indicazione delle fonti delle informazioni riferite, pur qualificando tali fonti di prova come indizi a ridotta idoneità inferenziale). Si tratta di un orientamento che il Collegio condivide: innanzitutto, i verbali che contengono dichiarazioni indirette sono legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, perché queste non sono affette da inutilizzabilità originaria, conseguendo detta patologia esclusivamente al mancato accoglimento, da parte del giudice, della richiesta di una parte di procedere all'esame della fonte diretta;
in secondo luogo, la richiesta di celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato secco, in quanto istanza di definizione del processo allo stato degli atti, implica rinuncia alla richiesta di audizione del teste diretto. 21 E' pertanto corretta la conclusione della sentenza impugnata di ritenere utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni rese da HI EN, anche nella parte in cui riferiscono quanto appreso AN Mu in ordine all'attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione posta in essere da QI Ye.
7.2. Le doglianze formulate nel secondo motivo si riferiscono alla identificazione di QI Ye come interlocutrice delle conversazioni alla stessa attribuite, e riguardanti la "scelta" delle ragazze da fornire ai clienti, in modo da soddisfarne i "gusti" e da tener conto delle "tariffe" applicate. La ricorrente lamenta che la sua identificazione non è fondata su prove certe. La sentenza impugnata rappresenta innanzitutto che QI Ye è indicata pacificamente negli atti della polizia giudiziaria come interlocutrice delle conversazione attribuitele, che non vi sono elementi idonei a smentire la circostanza, e che l'altro interlocutore è XI EN, ossia il fidanzato della ricorrente, nonché uno dei principali "gestori" dell'attività di prostituzione svolta nell'abitazione di via Aleardi. Aggiunge, poi, che l'attribuzione delle conversazioni in questione alla donna è coerente con le risultanze di conversazioni intercettate tra altri imputati: in particolare, si segnala che in un colloquio tra XI EN e YO Hu, i due espressamente evidenziavano che QI Ye non aveva provveduto all'approvvigionamento dei preservativi, e che in altra conversazione intercorsa tra XI EN e AN Wu, ed avente ad oggetto le lamentele di un cliente per aver pagato prestazioni sessuali solo parzialmente ottenute, il primo diceva all'altro di dover interpellare la ricorrente prima di poter dare una risposta. Rileva, ancora, che il contenuto dei colloqui attribuiti a QI Ye non è in alcun modo riferibile né alle donne sfruttate, in quanto le stesse non risulta abbiano avuto alcuna influenza sulla "scelta" di chi dovesse soddisfare le richieste dei clienti, né alle due maitresse preposte alle case di prostituzione di via Aleardi e di via Farini, anche perché utilizzatrici di altre utenze telefoniche, né ad altre donne, non essendo emersi dalle indagini elementi a carico di persone diverse dalle due maitresse e dalla persona identificata nella ricorrente in ordine allo svolgimento dell'attività di organizzazione della prostituzione. Trattasi di motivazione articolata e priva di salti logici, a fronte della quale le censure formulate nel ricorso risultano meramente assertive.
7.3. Le doglianze articolate nel quarto motivo riguardano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, e contestano, da un lato, la possibilità di valorizzare riferimenti all'attività del sodalizio criminoso, essendo stata la ricorrente assolta da questa accusa, e, dall'altro, il silenzio sugli elementi positivi segnalati. 22 La Corte d'appello, in proposito, ha precisato espressamente che, pur non esistendo la prova certa della partecipazione di QI Ye all'associazione per delinquere, le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute sia per la stretta collaborazione con il fidanzato XI EN nella abituale e stabile attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, sia per l'atteggiamento non collaborativo pur a fonte di prove evidenti. Inoltre, il giudice di secondo grado, pur fissando la pena base in misura di poco superiore al minimo edittale, ha sottolineato la «sistematicità della condotta» illecita della ricorrente e la «conseguente intensità della risoluzione criminosa» della stessa. Le considerazioni esposte nella sentenza impugnata costituiscono sufficiente ragione per escludere la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.: secondo un principio assolutamente consolidato in giurisprudenza, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (così, tra le tantissime, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899, la quale ha ritenuto giustificato il diniego motivato avendo riguardo alle ammissioni solo parziali dell'imputato e al suo comportamento non collaborativo, nonché Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
8. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 novembre 2017 'Francesco IpportoliteIl Consigliere estenso re Il Presidente Antonio Corbo Auton lost. DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 29 DIC 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott ssa Silvana DІ РОССНЮ 23