Articolo 8 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75
Articolo 7Articolo 9
Versione
19 marzo 1958
Art. 8.
Il Ministro per l'interno provvedera', promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonche' assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.
Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate gia' alla prostituzione, intendano di ritornare ad onesta' di vita.
Entrata in vigore il 19 marzo 1958
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