Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
Il collegamento probatorio tra procedimenti, che è causa d'incompatibilità con l'ufficio di testimone, si determina in forza di elementi oggettivi, quali l'identità del fatto oppure l'identità o la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi, non potendo, a tal fine, dirsi sufficiente il solo stato d'imputato di un reato in danno della persona nei cui confronti si procede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2009, n. 16988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16988 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
M SENTENZA N.346 REGISTRO GENERALE N. 20536 del 2008
16 9 88 /09 UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dai Signori:
Dott. Giovanni de Roberto Presidente
1. Dott. Giovanni Conti Consigliere
2. Dott. CE Ippolito Consigliere
3. Dott. Lina Matera Consigliere
Consigliere 4. Dott. Carlo Citterio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Distrettuale della Repubblica di Catanzaro, avverso 1' ordinanza pronunciata il 24 aprile 2008 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di TO AR.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso.
Udita nell' udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Presidente de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni D' Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avvocato Mario Rosa, in sostituzione dell' avvocato Tommaso Sorrentino.
Osserva in fatto e diritto
1. La questione sottoposta al vaglio della Corte con il ricorso del Pubblico ministero contro l' ordinanza 24 aprile 2008 con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva annullato il provvedimento che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di TO AR, tra 1' altro, per il reato di usura
aggravata ai sensi dell' art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
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sulla posizione processuale da incentrata esclusivamente e persona offesa dal reato, Francesco attribuire al denunciante
AS, a sua volta indagato, in concorso, tra gli altri proprio con il AR, del reato di cui all' art. 416-bis c.p., e sui criteri di valutazione di tali dichiarazioni.conseguenti
Derivandone, a corollario, la conseguenza dilemmatica ancorata,
stando al Pubblico ministero ricorrente alla piena utilizzabilità di dette dichiarazioni secondo la regola di giudizio propria della verifica della prova testimoniale e, stando al Tribunale, 1'
utilizzabilità delle dette dichiarazioni ma seguendo la regola di giudizio di cui all' art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., peraltro da risolversi in senso negativo per 1' assenza di riscontri individualizzanti. 2. In sintesi, secondo il giudice a quo, sarebbe da ravvisare un' ipotesi di collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lettera b), c.p.p., perché l' associazione per delinquere di tipo mafioso della quale farebbero parte sia il AR sia il AS (il clan
FO), perseguirebbe, tra i suoi scopi, anche la erogazione di prestiti usurari;
cosicché come aveva ritenuto, diversamente
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dal Giudice del riesame, il Giudice del provvedimento impositivo che aveva applicato la misura essendo le dichiarazioni del AS
riscontrate dalle dichiarazioni individualizzanti di collaboratori di giustizia le dichiarazioni del AS rilevano anche ai fini del reato associativo, con la conseguente incompatibilità a
testimoniare della persona offesa a norma dell' art. 197, comma 1, lettera b), c.p.p.
Sul punto la decisione riporta una sentenza delle Sezioni unite
(Sez. un., 6 dicembre 1991, Scala), secondo cui sussiste un
collegamento interprobatorio, non solo quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria su una molteplicità di illeciti penali tutti contemporaneamente da essi dipendenti per quanto concerne la prova della loro esistenza, ma anche quando gli elementi probatori rilevanti per l' accertamento di un reato o di
qualsiasiuna sua circostanza spieghino influenza sull'
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accertamento di un altro reato oggetto di un diverso procedimento o sull' accertamento di una sua circostanza. Orbene tra i delitti in cui il Raso riveste la qualità di persona offesa (usura ed estorsione) e reato presupposto (1'
associazione per delinquere di tipo mafioso, sussiste, secondo il
Tribunale, un collegamento probatorio perché la prova dell' uno
influisce sulla prova dell' altro, dal momento che la partecipazione del AR all' associazione è desumibile dalla dimostrazione della realizzazione dei delitti fine dell'
associazione stessa.
Nel ricorso il Procuratore distrettuale della Repubblica di
Catanzaro rileva come, perché possa rendersi operante la situazione di incompatiiblità a testimoniare è necessario che il collegamento probatorio tra i procedimenti sia fondato sull'
identità del fatto ovvero sull' identità o sulla diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei diversi
processi. L' elemento di incompatibilità deve, in altri termini,
essere collegato ad un elemento oggettivo neutro.
Nel caso di specie, in sintesi, la prova dei reati commessi in danno del AS non si pone in termini di inferenza logico-
rappresentativa rispetto alla partecipazione alla associazione
mafiosa, stante l' inidoneità degli stessi a provare la continuità
e stabilità dei rapporti "'ndragetistici".
Nell' ampia memoria, il difensore del Maritato ha esposto argomenti a sostegno della impugnata decisione, contestando comunque l' esistenza di riscontri individualizzanti.
Il ricorso è infondato.
2. Correttamente il Tribunale ha ricompreso nell' area delle ipotesi di cui all' art. 197, comma 1, lettera b), c.p.p. il
modello del collegamento probatorio. E ciò in conseguenza dell' esplicito richiamo della norma adesso ricordata all' art. 371,
comma 1, lettera b), che comprende, appunto la fattispecie in cui
"la prova di un reato ○ di una circostanza aggravante influisce sulla prova di un' altro reato o di un' altra circostanza".
в еиBes E tale verifica costituisce, nel concreto, un giudizio di fatto (donde la sostanziale astrattezza dei perspicui rilievi risultanti dall' atto di ricorso), una volta riconosciuto che l' art. 197, comma 1, c.p.p., come modificato dall' art. 5 della legge n. 63 del 2001, prevede, rispettivamente nelle lettere a) e
b), che non possono essere assunti come testimoni i coimputati del medesimo reato e gli imputati in un procedimento connesso a norma dell' art. 12, comma 1, lettera a), c.p.p., nonché gli imputati in procedimento connesso а norma dell'art. 12, comma 1, lettera c),
c.p.p., ° di reato collegato a norma dell' art. 371, comma 2,
lettera b), c.p.p., salvo che nei loro confronti sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p. p. (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale, ordinanza n. 485 del 2002).
Va perciò riaffermato, con la costante giurisprudenza di questa
Corte Suprema, che la connessione probatoria di cui all'art. 371, comma 2, lettera b). tale da determinare 1' c.p.p., incompatibilità con 1' ufficio di testimone di cui all'art. 197,
comma 1, lettera b), c.p.p., deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l' accertamento di un reato sia destinato ad influire su quello degli altri;
essa, pertanto, non può discendere dal solo stato d' imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è
stato o è sottoposto, ossia allorquando il collegamento probatorio tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull' identità del fatto ovvero sull' identità o sulla diretta rilevanza di uno egli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi (v. da ultimo, Sez. V, 8 luglio, 2008, Sailis).
3. Né può trascurarsi che del provvedimento dall' esame impositivo e dell' ordinanza del giudice del riesame, è emersa
per la soluzione quale elemento, che può dirsi dirimente del
quesito sottoposto al vaglio di questa Corte, la circostanza che
il AS sia stato assunto con le garanzie di legge, quale indagato h ellell Rih 5
di reato interpobatoriamente collegato;
con la conseguenza che la regola di giudizio in concreto utilizzata si identifica in quella di cui all' art. 192, commi 3 e 4, c.p.
Ne deriva che, anziché ad una problematica concernente 1'
degli elementi dimostrativi, ci si trova in utilizzabilità
presenza di un fenomeno tutto intrinseco alla valutazione della prova in ordine al quale il giudice a quo ha dato esaustiva e
congrua motivazione secondo il modello indicato dalla norma sopra rammentata. Il Collegio può dirsi così esonerato dall' esame delle ulteriori ficcanti argomentazioni svolte dal Pubblico ministero ricorrente perché è pure la posizione processuale, non
incongruamente assegnata al AS a qualificare la valenza
dimostrativa delle sue dichiarazioni, secondo un modulo, peraltro,
corrispondente ad una situazione sostanziale quale è quella descritta dall' ordinanza denunciata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso, il 12 febbraio 2009
PRESIDENTE аёли DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 22 APR 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla