Sentenza 19 maggio 2015
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui venga riconosciuta, in fase di cognizione, la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna all'esito di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata, - qualora il reato più grave sia stato giudicato con il rito speciale - sulla pena finale determinata dopo l'aumento disposto per i reati satellite, anche se definiti con il rito ordinario; qualora invece il giudice procedente individui, quale reato più grave, quello giudicato con rito ordinario, la riduzione di pena dovrà essere disposta per i soli reati satellite giudicati con rito abbreviato.
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- 1. Cass. pen., SS. UU., 26 luglio 2018, n. 35852https://www.iusinitinere.it/
1. Con sentenza del 17 novembre 2016 la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione il 21 aprile 2015 nel processo a carico di Giovanni Cesarano, imputato dei delitti di cui all'art. 416-bis, commi dal primo al sesto e ottavo, cod. pen. (capo A), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), nonché 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo D), ritenuta la continuazione tra i reati in esame e quelli giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Napoli del 29 giugno 2005 e della Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 1996, rideterminava la pena in complessivi …
Leggi di più… - 2. Processo penale, giudizio abbreviato, reato giudicato con rito ordinario, continuazione, riduzione della pena, applicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2015, n. 37848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37848 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2015 |
Testo completo
37 84 8/ 1 5 37848 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2315 Claudia Squassoni - Presidente - sez. Vito Di CO UP 19/05/2015 - Relatore - Santi Gazzara R.G.N. 44486/2014 Chiara Graziosi Aldo Aceto ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UL RI, nato a [...] il [...] TE NG, nato a [...] il [...] UT DO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15-04-2014 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di CO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Uditi per i ricorrenti l'avvocato Vincenzo Merlino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso TE;
RITENUTO IN FATTO 1. RI UL, NG TE e DO UT ricorrono per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Gup presso il medesimo tribunale, ha assolto gli imputati dal reato di cui al capo b) della rubrica perché il fatto non sussiste e, ritenuto il reato ascritto ad NG TE unificato dal vincolo della continuazione con quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 26 aprile 2012, irrevocabile il 6 dicembre 2013, ha determinato la pena complessiva per il predetto TE in anni quattro di reclusione ed euro 2000 di multa;
ha determinato la pena per RI UL in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa ed ha determinato la pena per DO UT in anni tre di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di detenzione al fine di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309). ven 2. Per la cassazione dell' impugnata sentenza, con separati ricorsi, NG TE, DO UT, tramite i rispettivi difensori, e RI UL, personalmente, sollevano i seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. NG TE deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Assume che la Corte di appello ha accolto la doglianza difensiva riconoscendo il vincolo della continuazione tra la sentenza irrevocabile e la presente regiudicanda ma non ha ammesso la sussistenza del fatto di lieve entità nel processo in corso, epilogo che invece era stato affermato con riferimento al fatto già giudicato ed in ordine al quale era contestata la detenzione per fini di spaccio di 94 dosi di marijuana, pari a 192,3 g. Ad avviso del ricorrente, la corte di appello ha erroneamente ritenuto di configurare come reato più grave quello oggetto del presente procedimento nonostante la quantità di sostanza stupefacente illecitamente detenuta fosse inferiore e motivando la maggiore gravità del reato sub iudice sulla base dell'elevato numero di cessioni registrate : in un solo giorno e sulla base del fatto che il ricorrente fosse stabilmente in servizio nel villaggio Dusmet per la cessione di marijuana, ma senza indicare il numero delle cessioni, né la quantità della sostanza stupefacente detenuta o ceduta. Nel corso della discussione orale, il difensore ha infine segnalato che la Corte di appello, nel determinare la pena, ha applicato la diminuente del rito 2 esclusivamente per il reato più grave, aumentando in maniera secca la pena per il reato satellite.
2.2. RI UL lamenta violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella misura in cui non sono state considerate le circostanze addotte dalla difesa al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio posto che il fatto contestato doveva essere sussunto nel quinto comma dell'articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 sul rilievo che la condotta illecita realizzata dal ricorrente fosse il frutto di una sua maldestra iniziativa personale e non espressione di un suo inserimento in alcun organigramma delinquenziale;
che le modalità della condotta fossero rudimentali;
che la sostanziale inesistenza di precedenti penali e la totale assenza di acquisizioni investigative dovesser oescludere che il ricorrente avesse tenuto condotte analoghe.
2.3. DO UT deduce, con un primo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché l'illogicità e la mancanza di n motivazione su punti decisivi per il giudizio. e v Assume che erroneamente è stata affermata la responsabilità penale del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio, posto che né dal servizio di osservazione e pedinamento e neppure dalle intercettazioni sarebbe stato possibile desumere le prove della responsabilità. Con un secondo motivo, lamenta l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'articolo 73 d.p.r. 309 del 1990. Con un terzo motivo, deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione sotto il profilo della mancata applicazione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da NG TE è parzialmente fondato mentre i restanti ricorsi sono inammissibili.
2. E' motivo comune a tutti i ricorrenti, per TE e UL costituisce motivo esclusivo, quello per il quale essi lamentano la mancata applicazione del fatto di lieve entità. Sul punto, la Corte d'appello ha sostenuto che, quanto alle posizioni di RI UL e di DO UT, non potesse ritenersi la lieve entità del fatto ostando al riconoscimento della relativa ipotesi innanzitutto la quantità non certo modesta dello stupefacente sequestrato, pari ad oltre 300 dosi (per il solo : UL), oltre alle plurime cessioni che sono risultate dal servizio di osservazione da parte della polizia giudiziaria nonché alle modalità dell'attività illecita 3 mediante la predisposizione di apposito nascondiglio, la frequenza delle cessioni in un breve lasso di tempo e la personalità dei soggetti gravati da precedenti penali. Quanto infine alla posizione di NG TE, la Corte d'appello ha osservato che l'ipotesi di lieve entità dovesse escludersi sulla base dell'elevato numero di cessioni registrate in un solo giorno, sulla base del fatto che il ricorrente è stato riconosciuto come soggetto "stabilmente in servizio" nel villaggio Dusmet per la cessione di marijuana, sulla base dell'organizzazione dell'attività illecita mediante contatti con altri soggetti (fornitori e collaboratori) che, sebbene non idonea a radicare il reato associativo, era dimostrativa che lo svolgimento dell'attività delittuosa avveniva in modo professionale e non certo occasionale o episodico. Nel pervenire a tale conclusione, i Giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo il quale la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del n e 1990 (ora titolo autonomo di reato) può essere riconosciuta solo in ipotesi di v minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911). I rilievi sollevati dai ricorrenti, in relazione alla ratio decidendi della sentenza impugnata in parte qua, sono allora del tutto generici, perché essi non contrastano i dati fattuali utilizzati dalla Corte di appello per escludere la minima offensività del fatto ma oppongono, peraltro in modo assertivo, la dubbia esistenza di ulteriori circostanze che in presenza, come nella specie, di uno o - più dati ostativi non consentono, secondo il dictum delle Sezioni Unite, di reclamare la sussistenza del fatto di lieve entità. Non hanno perciò fondamento il secondo motivo proposto da DO UT e i rispettivi motivi proposti da NG TE e da RI UL.
3. Sono inammissibili, perché non consentiti o manifestamente infondati, anche il primo ed il terzo motivo del ricorso UT. Quanto all'affermazione della responsabilità, il ricorrente omette di considerare, non confrontandosi minimamente con la sentenza impugnata in parte qua, che la Corte d'appello ha evidenziato come il ricorrente fosse stato oggetto di una diretta osservazione da parte della polizia giudiziaria, in data 7 novembre 2007, in occasione della consegna da parte del ricorrente di droga a 4 due soggetti (RZ e CO) che nei giorni successivi eseguivano numerosissime cessioni a diversi soggetti, oltre al fatto che le intercettazioni telefoniche avevano dimostrato il contatto assiduo e protratto nel tempo da parte del ricorrente stessi con l'ambiente criminale degli stupefacenti. Ne consegue che l'assunto del ricorrente è del tutto assertivo e completamente disarticolato rispetto ai fatti, come accertati nel giudizio di merito, insuscettibili pertanto di essere sottoposti a rivisitazione nel giudizio di legittimità. Quanto infine al mancato riconoscimento delle circostanze generiche, va ricordato che esse sono state concesse dal giudice di primo grado e la Corte d'appello ha ritenuto corretto il giudizio di bilanciamento con le aggravanti sulla base della personalità negativa di tutti i ricorrenti, compreso lo UT, attestata dalla recidiva. Al cospetto dunque di una logica ed adeguata motivazione circa i poteri discrezionali che la legge conferisce al giudice di merito, il motivo di ricorso non van supera la soglia dell'ammissibilità.
4. Va invece annullata senza rinvio la sentenza impugnata da NG TE limitatamente alla determinazione della pena.
4.1. Occorre premettere che la Corte di appello, nell'accogliere il motivo di gravame diretto a riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti da giudicare e quelli già giudicati con la sentenza del 26 aprile 2012, irrevocabile il 6 dicembre 2013, ha rideterminato la pena ritenendo più gravi i fatti sub iudice ed ha fissato in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3000,00 di multa la pena per il reato base, con riferimento alla quale ha operato la diminuzione di 1/3 per il rito, aumentandola di un anno per la continuazione, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Catania del 26 aprile 2012, e pervenendo alla pena finale di anni 4 di reclusione ed euro 2000 di multa.
4.2. Le Sezioni Unite penali hanno fissato il principio di diritto per il quale la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, P.G. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692).
4.3. La quinta Sezione di questa Corte ha fatto scaturire dal predetto indirizzo e da altri affermati da questa Corte in materia di esecuzione penale, principio secondo il quale, riconosciuta, in fase di cognizione o di esecuzione, la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna all'esito di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 5 442 cod. proc. pen. va applicata solo sulla pena determinata per i reati giudicati con rito abbreviato, anche nel caso in cui il reato più grave sia stato giudicato con il rito speciale e il cumulo di pene inflitte nei diversi procedimenti superi gli anni trenta di reclusione, e, quindi, risulti un'unica pena "temperata" ai sensi dell'art. 78 cod. pen., atteso che la diminuente di un terzo non può operare per i reati definiti con giudizio ordinario (Sez. 5, n. 47073 del 20/06/2014, Esposito, Rv. 262144).
4.4. Il Collegio condivide il precedente orientamento limitatamente ai casi in cui, nella fase della cognizione (sia che si proceda con il rito ordinario o con quello abbreviato), il giudice, riconosciuta la continuazione tra reati giudicati in via ordinaria e reati giudicati con il rito speciale, determini la violazione più grave in relazione al reato giudicato con il rito ordinario, procedendo nel contempo all'aumento di pena per la continuazione in ordine ai reati satelliti (giudicati con il rito abbreviato) e riducendo la pena di un terzo con riferimento ad essi soltanto. Quando invece il giudice - nella fase della cognizione - procede, come nella specie, con il rito abbreviato e riconosce la continuazione tra reati giudicati con ven il rito ordinario e reati giudicati con il giudizio abbreviato, determinando la violazione più grave, come nel caso in esame, con riferimento a questi ultimi, intaccando quoad poenam il giudicato formatosi in relazione al reato satellite definito con il rito ordinario, la riduzione spettante per la scelta del rito abbreviato va applicata sulla pena finale determinata dopo l'aumento disposto per i reati - satellite giudicati con il rito ordinario. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, cit.), per quanto qui rileva, hanno sottolineato che la formula in caso di condanna, la pena che il giudice determina è diminuita di un terzo>>, impiegata nell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., trova agevole riferimento, in caso di pluralità di reati, nel secondo comma del successivo art. 533 (pure richiamato dall'art. 442, comma 1), il quale testualmente recita: se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione>>: scansione, questa, da cui si desume, secondo le Sezioni Unite, che, con riguardo alla condanna concretamente inflitta, la commisurazione delle singole componenti della pena complessiva attiene ad una fase precedente la deliberazione finale. Simili rilievi esegetici, che si armonizzano peraltro con le intenzioni del legislatore, postulano, sempre secondo le Sezioni Unite, che l'operazione riduttiva per la scelta del rito costituisca un posterius rispetto alle altre, ordinarie, operazioni di dosimetria della pena, che la legge attribuisce al giudice, significativamente affermando come la "disposizione dell'art. 78 c.p., segnando il limite dell'esercizio della potestà punitiva statuale nell'irrogazione delle pene 6 detentive temporanee, appartenga legittimamente all'area delle regole di natura sostanziale del codice penale sul concorso dei reati e delle pene [come] si desume altresì dalla disciplina del reato continuato. Il terzo comma dell'art. 81 c.p. pone, infatti, un limite ulteriore rispetto alla previsione del primo comma, nel senso che la pena, pure aumentata fino al triplo di quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, tuttavia non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti>>, sicché devono intendersi richiamate, in funzione moderatrice dell'aumento di pena per la continuazione, tutte le disposizioni degli artt. 71 ss. c.p. sul cumulo materiale, col temperamento stabilito dall'art. 78 c.p. (Cass., Sez. I, 11/3/1981, Polelli, rv. 149476; Sez. V, 4/12/1981, Bottari, rv. 151654). Ebbene, va sottolineato in proposito che non si è mai dubitato in dottrina e in giurisprudenza (v., per tutte, Cass., Sez. I, 29/1/1993, El Bakali, rv. 195960) che l'aumento per la continuazione determinato, come si è visto, anche in ossequio al limite - quantitativo fissato ai sensi dell'art. 78 c.p. - debba precedere la riduzione finale ven di un terzo, che opera sulla pena determinata in concreto per tutti i reati che hanno formato oggetto del giudizio abbreviato e che abbiano dato luogo alla configurazione del reato continuato". Ora nel caso di riconoscimento della continuazione, in un procedimento celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, con reati oggetto di una sentenza irrevocabile quantunque pronunciata con il rito ordinario - non vi è dubbio che formano oggetto del rito speciale, sebbene limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche i reati già giudicati che abbiano dato luogo alla configurazione del reato continuato, quando la pena irrogata con la precedente sentenza non sia mantenuta ferma ma sia stata complessivamente rideterminata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio (abbreviato) in corso con applicazione dell'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato. D'altra parte non può essere omesso il rilievo, già in passato con lucidità evidenziato dalle Sezioni Unite NI (Sez. U, n. 7682 del 21/06/1986 in motiv.), che l' applicazione della continuazione tra reato già giudicato e reato sub iudice - qualunque sia il rapporto di gravità tra i due reati - implica in ogni caso una riconsiderazione del fatto già definitivamente accertato sia pure al solo fine di riconoscerne la dipendenza da un unico disegno criminoso, restando solo precluso un giudizio, non più modificabile, sul fatto costituente reato, ma non la rettificazione del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna. Ne consegue che, riconosciuta, in fase di cognizione, la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna all'esito di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione spettante per la scelta del 7 rito abbreviato ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata, nel caso in cui il reato più grave sia stato giudicato con il rito speciale, sulla pena finale determinata dopo l'aumento disposto per i reati satellite anche se definiti con il rito - ordinario.
5. La Corte territoriale, pure procedendo nella fase dell'impugnazione in relazione ad un procedimento celebrato nelle forme del rito abbreviato, ha invece operato la riduzione solo con riferimento al reato sub iudice ritenuto di maggiore gravità. L'impugnazione da parte del ricorrente del capo della sentenza che ha applicato la pena sulla base di una errata, sebbene ritenuta a torto, qualificazione giuridica del reato stimato più grave, con ricadute sul trattamento sanzionatorio nel suo complesso, consente di procedere all'annullamento della sentenza impugnata che deve essere disposto in parte qua senza rinvio perché alla determinazione della pena può provvedere direttamente (art. 620, comma 1 lett. I) cod. proc. pen.) la Corte di cassazione sulla base di un procedimento esclusivamente aritmetico (alla pena di anni quattro, mesi sei ed euro 3.000,00 stabilita per il reato più grave va aggiunta infatti la pena di anni uno di reclusione determinata in continuazione dalla Corte di appello per il reato satellite = anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa che va ridotta di 1/3 per la diminuente del rito = anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 2000 di multa). Il ricorso TE va infine rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TE NG, limitatamente alla quantificazione della pena che determina in anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 2000 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di UT DO e UL RI che condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Claudia Squassoni Vito Di CO AD ито смаче DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 18 SET 2015 VIL CANCELL Luana Marie