Sentenza 5 agosto 2003
Massime • 1
La disciplina di cui all'art. 3 della legge n.287 del 1991 - a mente del quale è sempre necessaria l'autorizzazione comunale per procedere alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, anche per gli esercizi posti nei mezzi di trasporto pubblico - non si applica alle navi o motonavi di linea.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/2003, n. 11840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11840 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LA NZ, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO PALUMBO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO INDUSTRIA - UPICA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 511/99 della Sezione distaccata di Pretura di POZZUOLI, depositata il 20/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 20/02/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10.02.1998, NZ Di AL propose opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 680907 emessa dall'Ufficio Prov.le dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato per la violazione dell'art. 3 comma primo della legge n. 287 del 1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) accertata in relazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su una motonave di linea. Con sentenza del 20.05.1999, il Pretore di NA rigettò l'opposizione con la motivazione che "detta normativa, per espressa previsione, (comma sesto lett. h dell'art. 3 cit.), si applicava anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nei mezzi di trasporto pubblico, non esclusi quelli del trasporto marittimo per i quali la norma di legge non prevedeva deroga alcuna, aggiungendosi detta autorizzazione del Sindaco all'autorizzazione sanitaria".
Avverso tale sentenza, il Di AL ha proposto ricorso per Cassazione.
L'Ufficio intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato a sostegno dell'impugnazione, il ricorrente denuncia la "falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 287 del 1991". Ripropone la tesi già svolta nel giudizio di opposizione, della inapplicabilità della disciplina richiamata ai mezzi di trasporto marittimo "ai quali, ubicati a bordo di navi o di aeronavi, il legislatore non aveva fatto alcun riferimento... e che non rientravano nella disponibilità del Comune", essendo peraltro lo spazio marittimo soggetto ad altra autorità nonché ad altra, specifica, normativa.
Il motivo appare fondato.
È evidente, nel testo della norma dell'art. 3 della legge citata, (v. ad es. la disposizione di chiusura contenuta nel comma settimo:
le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici..) il riferimento al territorio. E tale riferimento risulta coerente con le finalità della legge stessa, individuabili nella predisposizione di uno strumento amministrativo l'autorizzazione del sindaco - di controllo pubblico dell'insediamento (in relazione alla quantità, espressamente tenuta presente dalla norma, oltre che alla sicurezza dei locali) degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
È vero che l'autorizzazione (senza il limite numerico di cui al comma quarto della norma) è prescritta anche per gli esercizi ubicati "nei mezzi di trasporto pubblico", ma non sono menzionate le navi o motonavi di linea. Tale silenzio della norma appare coerente con il riferimento territoriale della disciplina e l'esclusione delle navi e motonavi (degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande su di loro ubicati) dall'obbligo dell'autorizzazione (appare) rafforzata dalla previsione espressa della necessità dell'autorizzazione (senza limite numerico) per gli esercizi ubicati, tra l'altro, nelle stazioni aeroportuali e marittime (lett. C del comma sesto della norma), ossia - può ritenersi - sino al limite del territorio, con esclusione, dunque, degli esercizi di somministrazione destinati ad essere attivi in mare, durante la navigazione.
Tale conclusione può esser tenuta ferma sulla base dei suddetti rilievi, se pure non è certamente rafforzata dall'argomento che a bordo delle navi accedano soltanto "soggetti determinati", ossia "i passeggeri muniti del biglietto di imbarco" atteso che lo stesso accade su ogni altro mezzo di trasporto pubblico, ne' dalla definizione di "aperto al pubblico" (non pubblico) che il ricorrente assegna all'esercizio ubicato sulle navi o motonavi di linea in considerazione del numero limitato di coloro che fruiscono della somministrazione, atteso che l'autorizzazione è prescritta dalla norma anche per le somministrazioni che si effettuano "al domicilio del consumatore" e negli "alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi rese agli alloggiati" che certamente pubblici, nel senso dell'accessibilità indiscriminata, non sono da considerare.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata.
La Corte può pronunciare nel merito ex art. 384 c.p.c., ricorrendone le condizioni (non necessità di accertamenti di fatto), nel senso dell'accoglimento dell'opposizione.
Appare equo che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di Cassazione restino compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta con ricorso del 10.02.1998 da NZ Di AL avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 680907 emessa dall'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di NA e dichiara non dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria allo stesso irrogata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2003